Promozione di consorzi tra gli enti locali per la gestione di servizi pubblici di trasporto e la erogazione di contributi medesimi.(1)

Numero della legge: 11
Data: 21 marzo 1973
Numero BUR: 9
Data BUR: 02/04/1973

L.R. 21 Marzo 1973, n. 11
Promozione di consorzi tra gli enti locali per la gestione di servizi pubblici di trasporto e la erogazione di contributi medesimi.(1)


Art. 1

Ai sensi dell'art. 53 dello Statuto ed in previsione del piano generale dei trasporti, la Regione promuove la costituzione di consorzi, che abbiano rilevanza regionale, di enti locali per la gestione di servizi pubblici di trasporto, al fine di concorrere allo sviluppo economico e sociale della Regione stessa.


Art. 2

Alle province che partecipano a consorzi di rilevanza regionale tra enti locali per la gestione di servizi pubblici di trasporto viene concesso un contributo sulla quota di spesa di impianto a loro carico entro il limite di cui all'art. 3 (2).
Alle stesse province viene concesso un contributo annuo per far fronte alle spese di esercizio ed alla eventuale quota di disavanzo accertato annualmente a loro carico.
La prima erogazione del contributo di cui al secondo comma sarà effettuata, nei limiti degli stanziamenti previsti, sulla base del disavanzo risultante al 31 dicembre 1973 dall'inizio della gestione dei servizi.


Art. 3

Per il contributo a favore delle province sulle spese di impianto per la costituzione dei consorzi, di cui all'art. 1, è autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per l'anno finanziario 1973 (3).


Art. 4

Per i contributi annui a favore delle province sulle spese
della gestione consortile, è autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari 1974 e 1975.


Art. 5

(Omissis) (4).



Note :

(1) Pubblicata sul BUR 2 aprile 1973, n. 9.
Riprodotta sulla G.U. della Repubblica 4 giugno 1973, n. 142.

(2) Vedi anche l'art. 8 della legge regionale 22 aprile 1973, n. 33.

(3) Limite di spesa elevato da 5 miliardi a 5.850 milioni dall'art 1 della legge regionale 19 luglio 1974, n. 31.

(4) Abrogato dall'art. 3 della legge regionale 29 maggio 1973, n. 22. Per la copertura della spesa vedi l'art. 4 della stessa legge.


Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.