| L.R. 14 Settembre 1982, n. 33 |
|
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 22 settembre 1978, n. 60, e norme per l' utilizzazione delle somme stanziate nei bilanci 1981 e 1982 per la concessione di contributi per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria negli insediamenti artigianali ed industriali.(1)
|
|
Art. 1 Dopo l' articolo 1 della legge regionale 22 settembre 1978, n. 60, e' aggiunto il seguente articolo 1- bis: << Omissis >>. Art. 2 Dopo l' articolo 7 della legge regionale 22 settembre 1978, n. 60, e' aggiunto il seguente articolo 7- bis. < Art. 3 Art. 4 Per l' utilizzazione delle somme gia' stanziate nei bilanci relativi agli anni 1981 e 1982 per l' attuazione della legge 22 settembre 1978 n. 60, si procedera', in via transitoria, come segue: a) il contributo per le spese relative alle opere di urbanizzazione primaria da realizzare all' interno o al servizio delle aree destinate ad insediamenti produttivi e' fissato nella misura massima di L. 9.000 per metro quadrato per le aree destinate ad insediamenti artigiani, e di L. 13.000 per metro quadrato per le aree destinate ad insediamenti di imprese industriali di piccola o media dimensione; b) la misura del contributo da assegnare a ciascun ente richiedente e' determinata con deliberazione della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare, su proposta dell' Assessore regionale all' industria, commercio ed artigianato e sara' stabilita tenendo conto degli strumenti programmatici regionali vigenti e, sotto il profilo delle priorita, comparativamente ad altre richieste, delle realizzazioni comportanti maggiori incrementi dei livelli occupazionali e maggiori effetti diretti ed indotti nelle economie locali. Note : (1)Pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio 30 settembre 1982, n. 27 |
| Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |