Autorizzazione di spesa per opere stradali di interesse degli Enti Locali (1)(2).

Numero della legge: 45
Data: 11 settembre 1976
Numero BUR: 26
Data BUR: 21/09/1976

L.R. 11 Settembre 1976, n. 45
Autorizzazione di spesa per opere stradali di interesse degli Enti Locali (1)(2).


Art. 1
Per la concessione di contributi in capitale per opere stradali ai sensi della legge 21 aprile 1962, n. 181 e della legge 9 aprile 1971, n. 167, è autorizzata la spesa di L. 1.000.000.000. La spesa suddetta è iscritta al cap. n. 25.18.51, che si istituisce nel bilancio di previsione per l'anno finanziario 1976, con la seguente denominazione: "Contributi in capitale per l'esecuzione di opere stradali ai sensi delle leggi 21 aprile 1971, n. 167".


Art. 2

All'onere derivante dall'applicazione del precedente art. 1 si fa fronte mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al cap. 27.27.60 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1976 (elenco n. 4, partita n. 7).



Note :

(1) Pubblicata sul BUR 21 settembre 1976, n. 26.
Riprodotta sulla G.U. della Repubblica 6 novembre 1976, n. 296.

(2) Vedi anche la legge regionale 15 dicembre 1976, n. 60.


Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.