| L.R. 11 Settembre 1976, n. 45 |
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Autorizzazione di spesa per opere stradali di interesse degli Enti Locali (1)(2).
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Art. 1 Per la concessione di contributi in capitale per opere stradali ai sensi della legge 21 aprile 1962, n. 181 e della legge 9 aprile 1971, n. 167, è autorizzata la spesa di L. 1.000.000.000. La spesa suddetta è iscritta al cap. n. 25.18.51, che si istituisce nel bilancio di previsione per l'anno finanziario 1976, con la seguente denominazione: "Contributi in capitale per l'esecuzione di opere stradali ai sensi delle leggi 21 aprile 1971, n. 167". Art. 2 All'onere derivante dall'applicazione del precedente art. 1 si fa fronte mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al cap. 27.27.60 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1976 (elenco n. 4, partita n. 7). Note : (1) Pubblicata sul BUR 21 settembre 1976, n. 26. Riprodotta sulla G.U. della Repubblica 6 novembre 1976, n. 296. (2) Vedi anche la legge regionale 15 dicembre 1976, n. 60. |
| Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |