L.R. 08 Giugno 1984, n. 25 |
Composizione del comitato per il servizio radiotelevisivo del Lazio.
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(Pubblicata nel B.U. 30 giugno 1984, n. 18) Art. 1 Il comitato per il servizio radiotelevisivo del Lazio, ai fini di una maggiore funzionalita', e' integrato da quattro membri supplenti, eletti dal Consiglio regionale, con voto limitato a due, i quali sono ammessi a tutte le sedute del comitato stesso. In caso di assenza o di impedimento dei componenti effettivi, i componenti supplenti concorrono a formare il numero legale, con diritto di voto deliberativo. Art. 2 La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dello articolo 127 della Costituzione e dell' articolo 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |