MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 4 DICEMBRE1989, N. 71: "NORME SUL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONIPROVINCIALI PER LA DETERMINAZIONE DEI VALORI AGRICOLI MEDI EDELLE INDENNITA' DI ESPROPRIAZIONE ED OCCUPAZIONE".

Numero della legge: 16
Data: 29 maggio 1997
Numero BUR: 16
Data BUR: 10/06/1997

L.R. 29 Maggio 1997, n. 16
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 4 DICEMBRE1989, N. 71: "NORME SUL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONIPROVINCIALI PER LA DETERMINAZIONE DEI VALORI AGRICOLI MEDI EDELLE INDENNITA' DI ESPROPRIAZIONE ED OCCUPAZIONE".

(Pubblicato nel B.U. 10 giugno 1997, n. 16, S.O. n. 3)


Art. 1

1. Il primo comma dell'articolo 6 della legge regionale 4 dicembre 1989, n. 71 e' sostituito dal seguente:

"1. Sono a carico della Regione gli oneri relativi al funzionamento delle Commissioni limitatamente al pagamento delle indennita' di presenza e di missione ai componenti delle Commissioni stesse, nonche' quelli relativi alle spese postali, telefoniche, di cancelleria e per l'acquisto, per ciascuna Commissione, di una attrezzatura informatica individuale e dei relativi programmi di applicazione.".


Art. 2

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 4 dicembre 1989, n. 71 e' aggiunto il seguente comma:

"3. L'indennita' di cui al primo comma non spetta ai componenti delle Commissioni che svolgono le relative funzioni in rappresentanza dell'Amministrazione di provenienza e nell'ambito dei normali doveri d'ufficio, fermo restando il diritto all'eventuale indennita' di missione.".


Art. 3


1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.