| L.R. 25 Maggio 1989, n. 33 (1) |
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Interventi sperimentali della Regione Lazio sul centro storico di Palestrina in connessione con il recupero e valorizzazione del Tempio della Fortuna Primigenia e della zona archeologica.
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Art. 1 (Finalità) 1. La Regione promuove nel triennio 1988/1989/1990 un primo intervento sperimentale sul centro storico di Palestrina in connessione con le azioni di recupero del Tempio della Fortuna Primigenia e della zona archeologica. Art. 2 (Individuazione degli interventi) 1. Per le finalità di cui al precedente articolo si attuano si seguenti interventi: a) creazione di un sistema organico di servizi culturali e turistici (musei, complessi monumentali, biblioteca, archivio storico, parcheggi attrezzati) attraverso la progettazione di itinerari; b) restauro all'interno degli itinerari di edifici storici in cui collocare alcuni servizi culturali di cui al punto a); c) progettazione e realizzazione di aree di parcheggio attrezzate in previsione di uno sviluppo dell'affluenza turistica; d) progettazione e realizzazione di arredo urbano e segnaletica turistica all'interno delle zone interessate dagli itinerari individuati; e) promozione del recupero dell'edilizia privata all'interno delle zone interessate dagli itinerari; f) promozione per la qualificazione e riconversione delle imprese edili artigianali del luogo alle tecniche e tecnologie del recupero degli edifici in muratura. Art. 3 (Attuazione degli interventi) 1. Per la realizzazione di quanto descritto al precedente art. 2 si prevede la realizzazione di un piano quadro generale redatto da un comitato di esperti e di successivi stralci esecutivi. 2. I provvedimenti di attuazione delle iniziative oggetto della presente legge e di impegno della relativa spesa sono adottati dal Consiglio regionale secondo le modalità stabilite ai successivi art.4, 5 e 6 e nei limiti degli appositi stanziamenti di bilancio di cui al successivo art. 7. Art. 4 (Costituzione comitato di esperti) 1. Al fine di realizzare il piano quadro generale la Regione si avvale di un comitato di esperti che svolge la sua attività in stretta intesa con gli organi competenti. 2. Il comitato, presieduto dall'Assessore alla cultura o da un suo delegato è composto da sei esperti individuati con le modalità di seguito specificate: a) due esperti designati dal Consiglio regionale; b) due esperti designati dall'amministrazione provinciale di Roma; c) due esperti designati dal consiglio comunale di Palestrina. 3. Gli esperti di cui al secondo comma dovranno essere competenti nelle seguenti materie: quattro in urbanistica e restauro dei centri storici, uno in archeologia, uno in storia dell'arte. Art. 5 (Compito del comitato di esperti) 1. Il comitato di esperti entro otto mesi dal proprio insediamento, dovrà sottoporre alle competenti commissioni consiliari permanenti la proposta di piano ce sarà contestualmente sottoposta all'esame ed all'approvazione del consiglio provinciale di Roma e del consiglio comunale di Palestrina. 2. Entro tre mesi dalla ricezione del piano le commissioni debbono esprimersi. Art. 6 (Delega al comune) 1. Il comune di Palestrina è delegato. una volta approvato il piano, a darne attuazione secondo le direttive regionali. 2. In caso di inadempienza da parte del comune di Palestrina la Regione subentra per la piena attuazione degli adempimenti previsti dalla presente legge. Art. 7 (Oneri finanziari) 1. Per le spese derivanti dall'attuazione della presente legge viene istituito nel bilancio regionale di previsione per l'anno 1989 (legge regionale n. 31 del 10 giugno 1988) il seguente capitolo di nuova istituzione: capitolo n. 16861 avente la seguente denominazione: "Intervento sperimentale sul centro storico di Palestrina in connessione con le azioni di recupero del Tempio della Fortuna Primigenia e della zona archeologica" con uno stanziamento di L. 1.000 milioni. 2. La copertura finanziaria del finanziaria del predetto onere prevista i L. 1.000 milioni, sarà assicurata mediante prelievo di corrispondente quota dal capitolo n. 29852 del bilancio regionale 1988 (legge regionale n. 31 del 10 giugno 1988). elenco n. 4, lettera h) (fondi globali per il finanziamento di provvedimenti legislativi). 3. Alla spesa per gli anni 1990-1991 si provvederà con le relative leggi di bilancio. Art. 8 1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. Note: (1) Pubblicata sul BUR 10 giugno 1989, n. 16. Riprodotta sulla G.U. della Repubblica 19 maggio 1990, n. 19 (S.S. n. 3). |
| Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |