| L.R. 21 Dicembre 1978, n. 75 |
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Correzione del secondo e terzo comma dell'art. 2 della legge regionale 29 maggio 1978, n. 21. (1)
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ARTICOLO UNICO Nel secondo comma dell'art. 2 della legge regionale 29 maggio 1978, n. 21, le parole: "e le determinazioni del sindaco sulle domande medesime debbono essere assentite" debbono intendersi sostituite dalle seguenti: "e le determinazioni del sindaco sulle domande medesime debbono essere assunte". Nel terzo comma dell'art. 2 della legge regionale 29 maggio 1978, n. 21, le parole: "e altrimenti entro tre anni" debbono intendersi sostituite dalle seguenti: "e ultimati entro tre anni". Le correzioni di cui al presente articolo sono apportate al fine di correggere errori materiali del testo legislativo e non comportano in alcun modo riapertura dei termini, i quali restano quelli stabiliti nella legge (regionale; n. d.r.) 29 maggio 1978, n. 21 e sono riferiti all'entrata in vigore della medesima. Note: (1) Pubblicata sul BUR 10 gennaio 1979, n. 1. Riprodotta sulla G.U. della Repubblica 12 marzo 1979, n. 70. |
| Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |