Correzione del secondo e terzo comma dell'art. 2 della legge regionale 29 maggio 1978, n. 21. (1)

Numero della legge: 75
Data: 21 dicembre 1978
Numero BUR: 1
Data BUR: 10/01/1979

L.R. 21 Dicembre 1978, n. 75
Correzione del secondo e terzo comma dell'art. 2 della legge regionale 29 maggio 1978, n. 21. (1)


ARTICOLO UNICO

Nel secondo comma dell'art. 2 della legge regionale 29 maggio 1978, n. 21, le parole: "e le determinazioni del sindaco sulle domande medesime debbono essere assentite" debbono intendersi sostituite dalle seguenti: "e le determinazioni del sindaco sulle domande medesime debbono essere assunte".
Nel terzo comma dell'art. 2 della legge regionale 29 maggio 1978, n. 21, le parole: "e altrimenti entro tre anni" debbono intendersi sostituite dalle seguenti: "e ultimati entro tre anni".
Le correzioni di cui al presente articolo sono apportate al fine di correggere errori materiali del testo legislativo e non comportano in alcun modo riapertura dei termini, i quali restano quelli stabiliti nella legge (regionale; n. d.r.) 29 maggio 1978, n. 21 e sono riferiti all'entrata in vigore della medesima.




Note:


(1) Pubblicata sul BUR 10 gennaio 1979, n. 1.
Riprodotta sulla G.U. della Repubblica 12 marzo 1979, n. 70.



Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.