L.R. 16 Novembre 1978, n. 69 |
Studi e ricerche per la difesa del territorio, degli abitati e delle opere pubbliche dai movimenti franosi e dalle azioni dei fiumi e dei torrenti.
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Art. 1 (Finalita') La Regione Lazio, al fine di elaborare un organico piano di interventi necessari a proteggere il proprio territorio, gli abitati e le opere pubbliche in genere, contro i movimenti franosi e le azioni dei fiumi e dei torrenti, promuove e svolge studi e ricerche, predispone progetti e realizza eventuali opere a carattere sperimentale nell' ambito delle proprie competenze. Art. 2 (Programmi di ricerche e di intervento ) Per conseguire gli obiettivi indicati nel precedente articolo la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, predispone i programmi di cui ai successivi articoli 3 e 4. Per l' attuazione dei programmi la Regione si avvale dei propri uffici e, ove occorra, di amministrazioni pubbliche, enti, istituti ed esperti stipulando apposite convenzioni. La Regione puo' richiedere agli organi ed ai servizi statali collaborazioni, informazioni, dati ed ogni altro elemento utile alla predisposizione dei programmi ed allo svolgimento delle attivita' conseguenti. Le convenzioni sono stipulate dal Presidente della Giunta regionale e da questa approvate, sentita la competente commissione consiliare. La Regione puo' anche affidare la esecuzione dei rilievi ed accertamenti tecnici a ditte particolarmente specializzate ed attrezzate. Art. 3 (Studio dei movimenti franosi) Per il perseguimento delle finalita' indicate al precedente articolo 1, la Regione promuove e svolge studi e ricerche anche sistematiche riguardanti i movimenti franosi. In particolare: a) individua, censisce e classifica i movimenti franosi, in atto o potenziali, con suddivisione del territorio in zone con diverse caratteristiche ed indici di franosita'; b) rileva gli abitati compresi nelle zone ad elevato indice di franosita' o comunque colpiti o minacciati da movimenti franosi in atto o potenziali, oppure da cavita' sotterranee anche artificiali e studia i mezzi atti ad evitare o a contenere le conseguenze di eventuali evoluzioni dei movimenti stessi; c) realizza opere a carattere sperimentale. Art. 4 (Studio dei bacini imbriferi) Per il perseguimento delle finalita' indicate al precedente articolo 1, la Regione promuove e svolge studi e ricerche riguardanti la sistemazione dei corsi d' acqua. In particolare: a) delimita, nel territorio regionale, i bacini imbriferi con la determinazione delle loro caratteristiche idrogeologiche e pluviometriche, nonche' l' individuazione, nelle maggiori reti idrografiche e comunque per quelle che presentano maggiori dissesti idraulici, degli elementi necessari alla definizione del relativo regime; b) elabora i piani di regolazione delle reti suddette volti a determinare gli interventi fondamentali per una corretta regimazione delle acque, contemperandone le varie utilizzazioni; c) realizza opere a carattere sperimentale. Art. 5 (Istituzione e compiti) della commissione idrogeologica regionale Per lo svolgimento delle attivita' previste dalla presente legge e' istituita presso l' assessorato lavori pubblici della Regione Lazio la commissione regionale idrogeologica con il compito, fra l' altro di: a) elaborare proposte di definizione dei programmi di cui alla presente legge; b) formulare proposte di collaborazioni esterne; c) seguire lo svolgimento degli studi e delle ricerche e valutarne i risultati; d) predisporre indirizzi e direttive per il migliore perseguimento delle finalita' della presente legge e per le conseguenti attivita' tecniche ed amministrative. Un componente della suddetta commissione designato dal suo presidente, partecipa con voto consultivo alle sedute delle sezioni del comitato tecnico consultivo regionale istituito ai sensi della legge regionale 8 novembre 1977, n. 43 e successive modificazioni. Art. 6 (Composizione della commissione idrogeologica regionale ) La commissione idrogeologica regionale di cui al precedente articolo, e' costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale ed e' presieduta dall' assessore ai lavori pubblici che puo' delegare, anche di volta in volta, un funzionario regionale. Della commissione fanno parte: tre funzionari tecnici in servizio presso l' assessorato lavori pubblici della Regione Lazio; gli ingegneri capo degli uffici del genio civile; tre esperti in materia geologica ed idraulica designati dal Consiglio regionale. Il Presidente della Giunta regionale richiedera' alle competenti amministrazioni statali per il servizio geologico e per il servizio idrografico la designazione di un funzionario per ciascuno dei servizi medesimi da chiamare a far parte della commissione. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario in servizio presso l' assessorato lavori pubblici. Ai componenti la commissione che non siano dipendenti regionali si applicano le disposizioni della legge 9 giugno 1975, n. 60; con il decreto di costituzione della commissione sara' regolato il trattamento economico di missione. Art. 7 (Finanziamenti) Per le finalita' previste dalla presente legge e' autorizzata per l' anno finanziario 1978 la spesa di L. 100 milioni che e' iscritta al cap. 312230 che si istituisce nel bilancio regionale per lo stesso anno con la seguente denominazione: << Studi, indagini ed interventi sperimentali per la protezione del territorio, degli abitati e delle opere pubbliche dai movimenti franosi e dalla azione dei fiumi e dei torrenti >>. Ai fini della gestione di cassa, al suindicato capitolo e' attribuita una dotazione di L. 100.000.000. All' onere derivante dal precedente comma si fa fronte mediante prelievo dal fondo globale per i provvedimenti legislativi, cap. 311250. Nel progetto codice 0500 << Programmazione territoriale, tutela dell' ambiente e utilizzazione delle risorse >> sono apportate le variazioni conseguenti all' applicazione del presente articolo. Agli stanziamenti occorrenti per gli anni successivi si provvedera' con le leggi di approvazione dei bilanci annuali. La spesa per il funzionamento della commissione di cui ai precedenti articoli 5 e 6 gravera' sull' ordinaria dotazione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 528116 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno 1978, che offre sufficienti disponibilita'. Per gli anni successivi la spesa gravera' sui corrispondenti capitoli di bilancio. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio. Data a Roma, addi' 16 novembre 1978 Il visto del Commissario del Governo e' stato apposto il 15 novembre 1978. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |