| L.R. 11 Giugno 1975, n. 63 |
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Proroga dell'esercizio provvisorio degli enti ospedalieri per l'anno 1975. (1)
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Articolo Unico (Omissis) (2). Note: (1) Pubblicata sul Bur 30 giugno 1975, n. 18. (2) Si omette perchè superato dalle disposizioni dell'art. 7 della legge regionale 24 gennaio 1975, n. 8, come sostituito dall'art. 1 della legge regionale 9 giugno 1976, n. 24. |
| Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |