Norme in materia di diritto allo studio universitario (1) (2)

Numero della legge: 24
Data: 27 aprile 1993
Numero BUR: 13
Data BUR: 10/05/1993

L.R. 27 Aprile 1993, n. 24
Norme in materia di diritto allo studio universitario (1) (2)


[ Art. 1


1. Nelle more della emanazione della legge regionale di adeguamento della vigente normativa in materia di diritto allo studio universitario ai nuovi principi fondamentali determinati dalla legge 2 dicembre 1991, n. 390, e, in particolare, della definizione di quanto previsto dal comma 1 dell'art. 25, della citata legge in relazione all'eventuale aggregazione delle universitā con sede in Roma al fine della costituzione di un unico organismo di gestione, si applicano le disposizioni transitorie di cui ai successivi articoli.

Art. 2

1. I compiti istituzionali degli organi di amministrazione degli istituti per il diritto allo studio universitario (I.Di.S.U.) di cui punti 1 e 2, comma 1 dell'art. 5 della legge regionale 7 marzo 1983, n. 14, sono transitoriamente svolti, per ciascun ente, da un commissario, nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione della Giunta medesima sentita la competente commissione consiliare permanente.

2. I commissari nominati ai sensi del comma 1 devono rilasciare, entro dieci giorni dalla notifica del provvedimento di nomina, una dichiarazione sull'inesistenza o l'avvenuta rimozione delle cause di incompatibilitā indicate nell'art. 77-septies del regolamento del Consiglio regionale approvato con deliberazione consiliare 16 maggio 1973, n. 198, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchč delle condizioni indicate alle lettere a), b), c), d), e), f), del comma 1 dell'art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dall'art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16.

3. I commissari di cui al presente articolo durano in carica fino alla data di entrata in vigore della legge regionale prevista dall'art. 1.


Art. 3

1. Fino alla data di entrata in vigore della legge regionale prevista dall'art. 1, alla gestione degli interventi a favore degli studenti della terza universitā degli studi di Roma e dell'Accademia di belle arti di Roma provvede l' I.Di.S.U. dell'universitā "La Sapienza" e dell'Istituto superiore di educazione fisica ISEF di Roma, alla gestione degli interventi a favore degli studenti del libero istituto universitario Campus Bio-Medico provvede l'I.Di.S.U. dell'universitā di Tor Vergata Roma, mentre alla gestione degli interventi a favore degli studenti delle reti restanti accademie provvedono gli I.Di.S.U. presenti nel territorio provinciale in cui hanno rispettivamente sede le accademie stesse.


Art. 4

1. Allo scopo di assicurare la prosecuzione di attivitā culturali affidate in gestione, gli istituti per il diritto allo studio universitario (I.Di.S.U.) di cui al comma 1 dell'art. 5, della legge regionale 7 marzo 1983, n. 14, sono autorizzati a protrarre i rapporti convenzionali con gli enti gestori fino alla durata in carica dei commissari di cui all'art. 2.


Art. 5

1. La presente legge č dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.]



Note:

(1) Pubblicata sul BUR 10 maggio 1993, n. 13

(2) Legge abrogata dal numero 17) dell'allegato L alla legge regionale 20 giugno 2017, n. 6

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.