MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 22 MAGGIO 1995, N. 38.

Numero della legge: 19
Data: 23 maggio 1996
Numero BUR: 16
Data BUR: 10/06/1996

L.R. 23 Maggio 1996, n. 19
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 22 MAGGIO 1995, N. 38.

(Pubblicata nel B.U. 10 giugno 1996, n. 16)

Art. 1

1. Dopo la lettera i) del comma 1 dell'articolo 3 della legge rgionale 22 maggio 1995, n. 38, e' aggiunta la seguente:
"i bis) l'approvazione dei progetti degli impianti di smaltimento dei rifiuti tossico nocivi e i relativi provvedimenti autorizzativi".


Art. 2

1. Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 22 maggio 1995, n. 38, sono aggiunte, in fine, le parole: "e delle autorizzazioni di cui all'art. 3, comma 1, lettera i bis)".


Art. 3

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 22 maggio 1995, n. 38, dopo le parole: "smaltimento dei rifiuti" sono inserite le seguenti: "provenienti dalla demolizione degli autoveicoli a motore e dei rifiuti".



Art. 4

1. L'articolo 16 della legge regionale 22 maggio 1995, n.38, e' abrogato.



Art. 5

1. Il comma 2 dell'articolo 29 della legge regionale 22 maggio 1995, n. 38, e' abrogato.



Art. 6

1. Il comma 3 dell'articolo 35 della legge regionale 22 maggio 1995, n. 38, e' sostituito dal seguente: "3. Fino alla data di approvazione dei piani provinciali ai sensi dell'articolo 9, la Giunta regionale autorizza, sentito il comitato tecnico-scientifico per l'ambiente, su proposta della Provincia interessata che provvedera' a tenerne conto in sede di elaborazione del proprio piano provinciale, interventi in materia di trattamento dei rifiuti, tendenti al contenimento della produzione, al riciclaggio ed al riutilizzo, anche ai fini del recupero energetico dei rifiuti stessi."


Art. 7

1. Dopo l'articolo 36 della legge regionale 22 maggio 1995, n. 38, e' inserito il seguente: "Art. 36 bis (Rinnovo autorizzazioni)

1. Fino all'entrata in vigore dei piani provinciali, le autorizzazioni agli impianti di rifiuti urbani, speciali assimilabili e speciali, esistenti all'entrata in vigore della legge ed autorizzati ai sensi dell'articolo 31 del d.p.r. 915 del 1982 e dell'articolo 31 della legge regionale 53 del 1986 o in esecuzione del piano rifiuti di cui alla deliberazione del Consiglio regionale n. 277 del 1986, sono rinnovate o prorogate dagli stessi Enti che le hanno precedentemente rilasciate."

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.