L.R. 19 Gennaio 1999, n. 2 |
Procedure concorsuali a sedi farmaceutiche.(1)
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Art.1 1. La prova attitudinale dei concorsi a sedi farmaceutiche, disciplinata ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 marzo 1994, n. 298, precede la valutazione dei titoli. L'attribuzione del punteggio per titoli è riservata ai soli candidati che hanno superato la prova attitudinale. 2. La commissione giudicatrice provvede, prima della prova attitudinale, alla fissazione dei criteri di valutazione dei titoli. Note: (1) Pubblicata sul BUR 10 febbraio 1999, n. 4 (S.O. n. 1). Riprodotta sulla G.U. della Repubblica 20 novembre 1999, n. 46 (S.S. n. 3). |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |