| L.R. 10 Agosto 1981, n. 24 |
| Proroga al termine di cui all' articolo 36 della legge 27 dicembre 1977, n. 968 e della legge 17 gennaio 1981, n. 9, relativo alla scadenza delle concessioni delle riserve di caccia (1) (2) |
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[ Art. 1 Per consentire la trasformazione in aziende faunistico - venatorie delle riserve di caccia, di cui all' articolo 36 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, il termine previsto dal primo comma dello stesso articolo 36 e' prorogato fino al 31 gennaio 1982 in base alla legge 17 gennaio 1981, n. 9. Le concessioni delle riserve di caccia, in atto alla data del 18 maggio 1981 per le quali non siano intervenute disdette da parte dei relativi proprietari di terreno e purche' ottemperino agli obblighi previsti dalle vigenti disposizioni in materia, sono mantenute fino all' adozione della relativa deliberazione del competente organo regionale e, comunque, non oltre la scadenza della proroga di cui al precedente comma, alle condizioni dell' ultimo rinnovo. Art. 2
In regime di proroga nelle riserve di caccia l' esercizio venatorio a tutte le specie migratorie sara' regolato dalla Giunta regionale con successiva ordinanza da emanarsi entro il 15 agosto 1981. Art. 3
(2) Legge abrogata dal numero 82) dell'allegato B alla legge regionale 20 giugno 2017, n. 6 |
| Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |