L.R. 08 Novembre 1977, n. 43 |
Istituzione del comitato tecnico consultivo regionale per l' urbanistica, l' assetto del territorio, i lavori pubblici e le infrastrutture.
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Titolo I ISTITUZIONE, COMPOSIZIONE E COMPETENZE Art. 1 (Istituzione) E' istituito il comitato tecnico consultivo regionale per l' urbanistica, l' assetto del territorio, i lavori pubblici e le infrastrutture, con funzioni di consulenza tecnica e giuridica della Regione, degli enti pubblici e degli enti locali. Il comitato e' articolato in due sezioni: prima sezione: urbanistica e assetto del territorio; seconda sezione: lavori pubblici e infrastrutture. Il comitato, costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale, dura in carica tre anni ed ha sede nel capoluogo della Regione. Art. 2 (Competenze della prima sezione) Sono sottoposti al parere della prima sezione: a) il piano territoriale di coordinamento della Regione e gli altri stralci organici del medesimo; b) i piani territoriali paesistici di cui all' art. 5 della legge 29 giugno 1939, n. 1497; c) i piani delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale di cui all' art. 146 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523; d) i piani urbanistici delle comunita' montane previsti dall' art. 30 della legge regionale 2 maggio 1973, n. 16; e) i piani urbanistici comprensoriali previsti dalla legge regionale 12 giugno 1975, n. 71; f) le richieste di formazione dei piani intercomunali di cui all' art. 12 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 ed i piani stessi; g) le varianti ai piani regolatori comunali ed ai programmi di fabbricazione sottoposte a procedimento speciale e previste dalle leggi statali vigenti in materia di edilizia scolastica, universitaria, ospedaliera, postale e carceraria; h) le perimetrazioni dei centri abitati previste dal primo comma dell' art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765 e dell' art. 3 della legge regionale 2 luglio 1974, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni; i) i provvedimenti da adottarsi dagli organi regionali in tema di sospensione e demolizione di opere, di annullamento di provvedimenti comunali e di speciali misure di salvaguardia, quando dalle leggi vigenti sia prescritto il parere dell' organo tecnico consultivo. La prima sezione esprime, altresi', parere sulle questioni urbanistiche di rilevante importanza ad essa sottoposte da parte degli organi regionali e degli enti locali o altri enti pubblici operanti nella Regione. Se il presidente della sezione ritiene la questione non avere natura urbanistica o rilevante importanza, ne da' comunicazione all' organo o ente richiedente. Se questo insiste nella richiesta, la questione e' posta all' ordine del giorno. Fino alla data di inizio delle funzioni delegate ai comprensori economico - urbanistici ai sensi del secondo comma dell' art. 1 della legge regionale 18 giugno 1975, n. 74, sono sottoposti al parere della prima sezione: 1) i piani regolatori generali e loro varianti, nonche' l' autorizzazione alla adozione di varianti ai sensi dell' art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150; 2) i piani particolareggiati previsti dall' art. 13 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni, nonche' dall' art. 27 della legge 22 ottobre 1971, numero 865, ove detti piani comportino varianti al piano regolatore generale e le eventuali richieste di modifica o variante degli stessi; 3) i piani di ricostruzione degli abitati danneggiati dalla guerra, di cui alla legge 27 ottobre 1951, n. 1402; 4) i piani di zona e le varianti degli stessi destinati all' edilizia economica e popolare ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167 e successive modificazioni, ove detti piani comportino varianti al piano regolatore generale; 5) il rilascio del nulla - osta per: a) l' autorizzazione, comunale a costruire in deroga dell' art. 3 della legge 21 dicembre 1955, n. 1357; b) l' autorizzazione comunale in materia di deroghe per edifici alberghieri di cui alla legge 8 novembre 1938, n. 1908; 6) la delimitazione dei centri edificati ai sensi dell' art. 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865. I provvedimenti di competenza regionale in ordine ai quali, prima della costituzione del comitato, era gia' stata espletata l' istruttoria ed emesso il parere della sezione urbanistica regionale, vengono sottoposti direttamente all' esame degli organi regionali competenti, ai sensi della legge regionale 5 settembre 1972, n. 8, ad adottare le deliberazioni finali senza nuova istruttoria e senza l' osservanza di altre formalita' procedurali. Art. 3 (Competenze della seconda sezione) La seconda sezione esprime pareri su: a) i progetti relativi ad opere e lavori pubblici di competenza diretta della Regione, qualunque sia la loro forma di esecuzione; b) i progetti relativi ad opere e lavori pubblici di importo superiore a lire 300 milioni di competenza dei comuni, delle provincie, delle comunita' montane e dei loro consorzi, eseguite con o senza contributo regionale per i quali gli enti stessi ritengano di richiedere il parere; c) i progetti relativi ad opere e lavori pubblici di importo superiore a lire 300 milioni, di competenza di enti pubblici e locali diversi da quelli indicati alla precedente lettera b), eseguiti con il contributo regionale; d) i progetti relativi ad opere e lavori di importo superiore a lire 300 milioni, da eseguire da privati con la concessione di contributi previsti da leggi statali o regionali; e) i progetti, di qualsiasi importo, di opere attinenti a metropolitane, ferrovie, tranvie, funivie, funicolari, ascensori e filovie, nei limiti delle competenze regionali; f) le vertenze sorte con le imprese in corso d' opera e in sede di collaudo, per maggiori compensi o per l' esonero di penalita' contrattuali, relativamente alle opere e lavori pubblici indicati al presente articolo, eseguite con l' intervento finanziario regionale anche se non e' stato richiesto il parere di cui alla precedente lettera b); g) le proposte di transazione, risoluzione e rescissione di contratti relativi a opere e lavori pubblici indicati al presente articolo, eseguite con l' intervento finanziario regionale, anche se non e' stato richiesto il parere di cui alla precedente lettera b); h) le proposte di consolidamento e trasferimento degli abitati e i progetti generali delle previste opere e lavori nonche' i progetti esecutivi e di stralcio d' importo superiore a lire 300 milioni; i) le proposte relative al piano regolatore generale degli acquedotti; l) le proposte di classificazione e declassificazione di strade regionali e provinciali, di porti, opere idrauliche, vie navigabili, ove i relativi provvedimenti siano di competenza regionale; m) le concessioni e le rinnovazioni di qualunque durata di piccole derivazioni di acque pubbliche interessanti il piano regolatore generale degli acquedotti. La seconda sezione esprime altresi' pareri sulle questioni di rilevante importanza concernenti lavori pubblici o da eseguirsi col contributo della Regione, ad essa sottoposte da parte degli organi regionali, dagli enti locali o da altri enti pubblici operanti nella Regione. Se il presidente della sezione non ritiene la questione di rilevante importanza o concernente la competenza della sezione, ne da' comunicazione all' organo od ente richiedente. Se questo insiste nella richiesta, la questione e' posta all' ordine del giorno. Art. 4 (Composizione della prima sezione) La prima sezione del comitato tecnico consultivo regionale e' composta: a) dall' assessore all' urbanistica che la presiede; b) da otto membri esterni, designati, dal Consiglio regionale previa consultazione con le associazioni regionali degli enti locali con voto limitato a cinque, scelti tra esperti di alta qualificazione nelle discipline attinenti all' urbanistica e all' assetto del territorio quali ad esempio: docenti universitari in servizio o in quiescenza, iscritti nell' albo degli esperti della pianificazione territoriale del Ministero dei lavori pubblici, ex funzionari pubblici gia' membri del consiglio superiore dei lavori pubblici o con pari precedenti di carriera, professionisti che abbiano proceduto a progettazioni urbanistiche da almeno dieci anni; c) da cinque funzionari regionali addetti all' assessorato all' urbanistica e all' assetto del territorio tra i quali i coordinatori dei settori interessati alle materie di competenza della sezione; d) dal coordinatore del settore legale e contenzioso della Regione o, in sua sostituzione, da altro avvocato addetto allo stesso settore; e) dal soprintendente per i beni ambientali e architettonici del Lazio o da un funzionario da lui delegato; f) dal soprintendente alle antichita' o da un funzionario da lui delegato, limitatamente agli affari rientranti nella sua competenza territoriale; g) dal capo ripartimento delle foreste o da un funzionario da lui delegato; h) dal soprintendente regionale all' edilizia scolastica o da un funzionario da lui delegato; i) dal medico provinciale, limitatamente alla trattazione degli affari rientranti nella sua competenza territoriale; l) da otto funzionari regionali, scelti tra i coordinatori dei settori interessati alle materie di competenza della sezione, addetti ai seguenti assessorati: lavori pubblici; agricoltura; industria; bilancio e programmazione; sanita'; pubblica istruzione; trasporti; turismo. I funzionari regionali di cui alle precedenti lettere c), d) ed l) sono designati dalla Giunta regionale su proposta del competente assessore. I membri di cui alle lettere a), b), c), d) hanno voto deliberante; gli altri hanno voto consultivo. Art. 5 (Composizione della seconda sezione) La seconda sezione del comitato tecnico consultivo e' composta: a) dall' assessore ai lavori pubblici che la presiede; b) da otto membri esterni, designati dal Consiglio regionale previa consultazione con le associazioni regionali degli enti locali con voto limitato a cinque, scelti tra esperti di alta qualificazione nelle materie trattate dalla sezione (con particolare riferimento alla viabilita', le strutture, la tecnica delle fondazioni, le costruzioni idrauliche, la geologia, l' edilizia scolastica e ospedaliera), quali ad esempio: docenti universitari in servizio o in quiescenza nelle discipline anzidette, ex funzionari pubblici gia' membri del consiglio superiore dei lavori pubblici o con pari precedenti di carriera, professionisti autori di progettazioni o studi di rilevante significato nelle materie di competenza della sezione da almeno dieci anni; c) tre funzionari regionali addetti all' assessorato ai lavori pubblici, scelti tra i coordinatori dei settori interessati alle materie di competenza della sezione; d) dal coordinatore del settore legale e contenzioso o in sua sostituzione da altro avvocato addetto allo stesso settore; e) dal capo del ripartimento delle foreste o da un funzionario da lui delegato; f) dal medico provinciale, limitatamente alla trattazione degli affari rientranti nella sua competenza territoriale; g) dall' ingegnere capo dell' ufficio del genio civile limitatamente alla trattazione degli affari rientranti nella sua competenza territoriale; h) dal soprintendente per i beni ambientali e architettonici del Lazio o da un funzionario da lui delegato; i) dal soprintendente alle antichita' o da un funzionario da lui delegato, limitatamente agli affari rientranti nella sua competenza territoriale; l) dal soprintendente regionale all' edilizia scolastica, limitatamente alla trattazione degli affari attinenti all' edilizia scolastica; m) da otto funzionari regionali, scelti tra i coordinatori dei settori interessati alle materie di competenza della sezione, addetti ai seguenti assessorati: urbanistica e assetto del territorio; agricoltura; industria; bilancio e programmazione; sanita'; pubblica istruzione; trasporti; turismo. I funzionari regionali di cui alle precedenti lettere c), d) ed m) sono designati dalla Giunta regionale, su proposta dei competenti assessori. I membri di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g) hanno voto deliberante; gli altri voto consultivo. Art. 6 (Rappresentanti altri enti) Gli enti e le amministrazioni pubbliche sono informate della inclusione nell' ordine del giorno degli affari in cui siano direttamente interessati ed hanno facolta' di farsi rappresentare nella discussione, senza diritto di voto, con l' assistenza di un esperto di fiducia. Sono invitati, altresi', alle sedute, senza diritto di voto, i rappresentanti dell' amministrazione statale, di aziende autonome dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche e enti pubblici interessati agli affari posti all' ordine del giorno. Possono essere invitati, infine, alle sedute, senza diritto di voto, tecnici e studiosi particolarmente esperti e funzionari regionali dei settori interessati. Art. 7 (Trattamento economico) Ai componenti le sezioni che non siano dipendenti regionali si applicano le disposizioni della legge 9 giugno 1975, n. 60. Il gettone di presenza e' attribuito sia per le sedute plenarie sia per le riunioni istruttorie alle quali i componenti designati quali relatori debbono partecipare. Le riunioni possono svolgersi solo presso gli uffici regionali. Con il decreto di costituzione del comitato tecnico consultivo regionale di cui al terzo comma del precedente art. 1, sara' regolato il trattamento economico di missione spettante ai membri di cui al primo comma. Art. 8 (Conferma e decadenza) Gli esperti di cui alla lettera b) dei precedenti articoli 4 e 5 possono essere riconfermati per non piu' di una volta consecutiva. Gli esperti sono dichiarati decaduti con decreto del Presidente della Giunta regionale quando non partecipino, senza aver giustificato legittimo impedimento, a piu' di tre sedute consecutive ovvero a piu' di dieci sedute in un anno. Art. 9 (Obbligo di astensione) I membri delle sezioni hanno obbligo di astenersi dalle riunioni, limitatamente alla trattazione degli affari concernenti i progetti od opere sui quali essi abbiano o abbiano avuto parte anche per interposta persona; ovvero degli affari concernenti enti diversi dalla Regione, amministrazioni o privati dai quali dipendano o con i quali abbiano in corso rapporti di prestazione d' opera professionale, fatta esclusione per gli incarichi di collaudo; ovvero degli affari nei quali abbiano un proprio interesse anche per interposta persona. Negli affari di natura urbanistica si considera sussistere un interesse quando le scelte urbanistiche riguardino territori nei quali i membri della sezione posseggano immobili, salvo che questi non siano utilizzati ad uso proprio o dei propri parenti o affini e la loro destinazione non sia modificata dalle scelte stesse. TITOLO II FUNZIONAMENTO Art. 10 (Funzionamento delle sezioni) Ciascuna sezione e' convocata dal presidente con un preavviso di almeno otto giorni. All' avviso di convocazione va allegato l' ordine del giorno dell' adunanza stabilito dal presidente. Nei casi di urgenza il termine di cui al primo comma e' ridotto a quattro giorni e l' avviso di convocazione e' effettuato a mezzo telegramma. Il presidente nomina per ciascun affare una commissione relatrice di cui sono chiamati a far parte uno o piu' componenti della sezione scelti fra quelli aventi voto deliberativo e il funzionario dell' assessorato competente che ha effettuato l' istruttoria dell' affare stesso. La nomina della commissione relatrice viene comunicata dal presidente della sezione nella prima seduta successiva alla nomina medesima. In caso di assenza o di impedimento del presidente della sezione l' adunanza e' presieduta dal presidente dell' altra sezione, ovvero, in caso di assenza o di impedimento anche di questi, da un funzionario competente con voto deliberativo della sezione, designato dal presidente della sezione medesima. Le adunanze delle sezioni sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti aventi voto deliberativo. Non e' ammessa delega. Per la validita' delle deliberazioni e' richiesta la maggioranza dei voti dei presenti; tuttavia le deliberazioni sono valide anche quando abbiano conseguito la meta' dei voti dei presenti, se vi abbia concorso il voto del presidente. Le decisioni delle sezioni sono espresse mediante Art. 11 (Segreteria) I servizi di segreteria di ciascuna sezione sono esplicati da un ufficio cui e' preposto un segretario che redige il verbale delle riunioni e cura anche la predisposizione degli atti relativi agli affari da sottoporre alla sezione ed assicura il collegamento con gli assessorati e la Giunta regionale. Il segretario e' designato dalla Giunta regionale, su proposta degli assessori competenti e scelto tra i funzionari regionali in servizio, per la prima sezione, presso l' assessorato all' urbanistica e, per la seconda sezione, presso l' assessorato ai lavori pubblici. Il segretario e' nominato con il decreto di cui al terzo comma del precedente art. 1. Art. 12 (Sedute congiunte delle sezioni ) Le due sezioni possono essere convocate in seduta congiunta quando cio' sia ritenuto opportuno dal presidente di ciascuna sezione relativamente agli affari di competenza della medesima ovvero quando cio' sia deliberato dalla sezione. Nei casi predetti la convocazione e' effettuata, di intesa con il presidente dell' altra sezione, dal presidente della sezione richiedente ed e' da questi presieduta. Funge da segretario il segretario della sezione richiedente. TITOLO III NORME PARTICOLARI DI PROCEDURA PER GLI AFFARI URBANISTICI Art. 13 (Accertamenti sulla regolarita' formale e sostanziale degli atti) L' assessore all' urbanistica e assetto del territorio, a mezzo dei competenti uffici dell' assessorato, nel termine di sessanta giorni da quello in cui gli atti gli sono pervenuti: a) accerta le irregolarita' formali e di procedura di cui siano affetti gli atti stessi e la mancanza delle documentazioni prescritti dalle leggi o comunque necessarie per l' esame degli atti; b) invita l' amministrazione deliberante a integrare le documentazioni mancanti e a regolarizzare quelle difettose, nonche' a provvedere alla sanatoria degli atti irregolari e al compimento di quelli omessi; c) propone alla Giunta regionale il diniego di approvazione, quando le irregolarita' o le omissioni non siano sanabili. Qualora l' amministrazione deliberante non provveda entro un ragionevole termine e nonostante diffida alle integrazioni e sanatorie richieste, l' assessore propone alla Giunta il diniego di approvazione e gli altri provvedimenti consentiti dalla legge. Quando l' amministrazione deliberante abbia provveduto alle integrazioni e sanatorie richieste, ricorre un ulteriore termine di giorni trenta entro il quale l' assessore, a mezzo degli uffici competenti, provvede, con riferimento agli atti e documentazioni integrativi, agli adempimenti stabiliti nel primo comma del presente articolo. Art. 14 (Istruttoria tecnica) Decorsi i termini di cui all' articolo precedente l' assessore alla urbanistica procede alla designazione del funzionario incaricato dell' istruttoria, la quale deve essere completata entro il termine di sessanta giorni se trattasi degli affari di cui alle lettere f), g), h), i) e ai numeri 4, 5, 6 dell' art. 2; entro il termine di novanta giorni se trattasi degli affari di cui ai numeri 1, 2, 3 dell' art. 2; entro il termine di centoventi giorni se trattasi di altri affari. Il detto termine puo' essere prorogato per una sola volta e per un periodo non maggiore di quello assegnato nel primo comma con provvedimento motivato dell' assessore all' urbanistica ed assetto del territorio. Decorso il termine, l' affare viene sottoposto nello stato di istruttoria in cui si trova alla sezione, la quale emette il parere compiendo direttamente, ove necessari, gli ulteriori accertamenti istruttori. Art.15 (Modifiche d' ufficio) Con la deliberazione della Giunta regionale di approvazione possono essere apportate al piano regolatore e al programma di fabbricazione, oltre le modifiche specificate negli articoli 3 e 12 della legge 6 agosto 1967, n. 765, anche quelle necessarie per conseguire il rispetto di quanto stabilito dalle leggi regionali in merito ai criteri di formazione degli strumenti urbanistici. Quando le modifiche proposte concernono la riduzione delle previsioni insediative per rispetto a quanto stabilito nell' art. 4 della legge regionale 12 giugno 1975, n. 72, le decisioni definitive della Giunta regionale sono vincolate alle scelte ubicazionali formulate in sede di controdeduzione dal comune. Qualora le controdeduzioni comunali previste dagli articoli 3 e 12 della legge 6 agosto 1967, n. 765, non vengano formulate e trasmesse alla Regione entro i termini previsti dagli articoli stessi, le modifiche proposte si intendono accettate dal comune interessato. TITOLO IV NORME FINALI Art. 16 (Obbligo di motivazione dei provvedimenti difformi dal parere del comitato tecnico consultivo) I provvedimenti dei competenti organi regionali relativi agli affari di cui ai precedenti articoli, qualora siano in difformita' dai pareri espressi dal comitato tecnico consultivo regionale, debbono essere adeguatamente motivati. Art. 17 (Soppressione della sezione urbanistica e degli uffici del provveditorato alle opere pubbliche trasferiti alla Regione) Sono soppressi la sezione urbanistica regionale e gli uffici del provveditorato regionale alle opere pubbliche trasferiti alla Regione ai sensi dell' art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8. Le funzioni della sezione e degli uffici predetti, non attribuite al comitato, sono espletate dagli assessorati competenti. Fino a quando non sara' diversamente disposto gli uffici del genio civile e gli ingegneri capi degli uffici stessi esercitano tutte le attivita' tecniche istruttorie ed esecutive dai medesimi svolte alla data del 31 marzo 1972 quali organi periferici dell' amministrazione statale, che non siano incompatibili con le disposizioni della presente legge e di altre leggi regionali. Art. 18 (Pareri sulla demolizione di costruzioni) Il parere della sezione urbanistica regionale prescritto dall' art. 32 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni e integrazioni e' soppresso ed e' sostituito dal parere dell' assessorato all' urbanistica e all' assetto del territorio. Art. 19 (Competenze degli ingegneri capi degli uffici del genio civile) Gli ingegneri capi degli uffici del genio civile esprimono pareri su: a) le perizie di manutenzione ordinarie, opere e lavori di pronto intervento, progetti per cantieri di lavoro; b) i progetti esecutivi e di stralcio di opere e lavori di consolidamento e trasferimenti abitati sino all' importo di lire 300 milioni; c) i progetti indicati alla lettera b) del precedente art. 3 fino all' importo di lire 300 milioni, sempre che ne sia stata fatta richiesta nonche' i progetti indicati nelle lettere c) e d) dello stesso articolo fino all' importo rispettivamente di lire 300 milioni e di lire 50 milioni; d) la concessione di proroghe dei termini contrattuali per la ultimazione dei lavori qualora la singola richiesta superi i trenta giorni o intervenga dopo che siano state concesse proroghe complessivamente fino a trenta giorni, anche se sui relativi progetti non sia stato chiesto il parere di cui alla lettera b) del precedente art. 3; e) le proposte riguardanti la determinazione di compensi per revisione prezzi, anche se sui relativi progetti di opere e lavori non sia stato chiesto il parere di cui alla lettera b) del precedente art. 3; f) le concessioni e le domande di rinnovazione di qualunque durata di piccole derivazioni d' acqua diverse di quelle indicate alla lettera m) del precedente art. 3. Art. 20 (Competenza generale del comitato tecnico consultivo) Il comitato tecnico consultivo regionale e' in ogni caso competente ad esprimere i pareri ed a svolgere altre attribuzioni del consiglio superiore dei lavori pubblici, del comitato tecnico amministrativo, dei comitati regionali e provinciali dell' edilizia scolastica, della soprintendenza ai monumenti, dei comitati provinciali per la bonifica, del consiglio provinciale di sanita' e, salvo quanto previsto al precedente art. 19, degli ingegneri capi degli uffici del genio civile, nonche' quelli di qualsiasi altro organo consultivo, individuale o collegiale, avente sede presso qualsiasi amministrazione centrale o periferica dello Stato o di altro ente pubblico, ai quali sia demandato dalla vigente legislazione di esprimere pareri sulle materie trasferite o delegate alla Regione. Rimangono ferme le vigenti disposizioni di legge riguardanti l' attivita' consultiva in materia di edilizia residenziale pubblica. I pareri del comitato consultivo regionale sostituiscono a tutti gli effetti i pareri ed altre attribuzioni dei sopracitati organi individuali o collegiali. Art. 21 (Oneri per il funzionamento del comitato) La spesa per il funzionamento del comitato gravera' sull' ordinaria dotazione dello stanziamento iscritto al capitolo 10239 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' anno finanziario 1977, che offre sufficiente disponibilita'. Per gli anni successivi la spesa gravera' sui corrispondenti capitoli di bilancio, ai sensi dell' art. 6, quarto comma, della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio. Data a Roma, addi' 8 novembre 1977 Il visto del Commissario del Governo e' stato apposto il 7 novembre 1977. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |