L.R. 31 Dicembre 2002, n. 45 |
Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2003 (1) |
Art. 1
(Autorizzazione all’esercizio provvisorio) 1. Ai sensi dell’articolo 29 della legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 la Giunta regionale è autorizzata ad esercitare provvisoriamente, fino a quando non sia approvato per legge e comunque non oltre il 31 marzo 2003, la gestione del bilancio per l’anno finanziario 2003, con le disposizioni e le modalità previste nelle proposte di legge finanziaria e di bilancio all’esame del Consiglio regionale secondo gli stati di previsione e le eventuali note di variazioni 2. La gestione in via provvisoria del bilancio è consentita limitatamente ad un dodicesimo della spesa prevista da ciascun capitolo. 3. La limitazione di cui al comma 2 non sussiste per le spese obbligatorie di cui all’elenco 1 allegato al bilancio, per le spese concernenti la gestione del personale e per spese che per loro natura non sono suscettibili di impegno o di pagamento frazionati in dodicesimi. Art. 2
(Entrata in vigore) 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. Note: (1) Pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio 10 gennaio 2003, n. 1, s. o. n. 7 |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |