[ Art. 1
1. Rientrano nella presente normativa i grassi animali, i residui e gli avanzi della macellazione e della lavorazione delle carni ed i relativi sottoprodotti destinati a scopi diversi dall'alimentazione umana e da quella zootecnica con esclusione di quei prodotti, diretti tal quali, all'alimentazione animale in quanto specificatamente regolamentati con ordinanza ministeriale 10 maggio 1973 e successive modifiche.
Art. 2
1. E' fatto divieto di procedere alla raccolta, al trasporto, al deposito, alla lavorazione ed alla commercializzazione dei grassi animali, dei residui ed avanzi della macellazione nonchè della lavorazione delle carni e dei relativi sottoprodotti ottenuti da animali non sani e non sottoposti, comunque a visita veterinaria ante e post mortem, nonchè di quelli provenienti da stabilimenti di macellazione non debitamente autorizzati, eccezione fatta per le carogne di animali morti nel corso del trasporto, pur nella costante cautela di scongiurare eventuali pericoli di diffusione di malattie infettive, contagiose.
Art. 3
1. Nell'intero territorio della Regione Lazio l'attività di raccolta, il trasporto, il deposito, la lavorazione e la commercializzazione dei grassi animali dei residui ed avanzi della macellazione, nonchè della lavorazione delle carni e dei relativi sottoprodotti ottenuti da animali regolarmente abbattuti presso pubblici e privati macelli, oppure ricavati nei laboratori prosciuttiferi, budellifici, concerie e simili è subordinata a rispetto delle prescrizioni tecnico-strutturali ed igienico- sanitarie, fissate nei successivi articoli.
Art. 4
1. La raccolta dei prodotti indicati al precedente art. 1 nei locali di produzione e di deposito deve essere effettuata con prelevamento bisettimanale, salvo che gli impianti in questione dispongono di idonei frigoriferi, nel qual caso, il prelevamento può avvenire settimanalmente. Durante la stagione estiva (1° maggio - 30 settembre) ed in particolari casi, determinati di volta in volta dalla competente autorità sanitaria potrà essere disposto anche il prelevamento giornaliero.
Art. 5
1. Per la conservazione, in attesa della raccolta, debbono essere utilizzati contenitori a perfetta tenuta, a perdere oppure in materiali che consentano un facile lavaggio ed una radicale disinfezione.
Art. 6
1. Per il trasporto dei prodotti di cui al precedente art. 1 possono essere utilizzati soltanto veicoli autorizzati dai servizi veterinari delle unità sanitarie locali e rispondenti ai seguenti requisiti: a) avere la furgonatura con pavimento, pareti e copertura ben connessi e raccordati fra loro, in modo da impedire la fuoriuscita di liquami; b) essere facilmente pulibili lavabili e disinfettabili.
Art. 7
1. E' vietato il trasporto promiscuo, nello stesso veicolo, dei prodotti specificati al precedente art. 1 con animali vivi, con alimenti e con altre merci.
Art. 8
1. Gli automezzi adibiti alla raccolta ed al trasporto dei prodotti in questione debbono essere sottoposti dopo ogni scarico ad accurato lavaggio ed a radicale disinfezione mediante l'applicazione dei mezzi chimici o fisici riconosciuti idonei dalla competente autorità veterinaria delle unità sanitarie locali.
Art. 9
1. La raccolta, il deposito provvisorio, il trattamento e la lavorazione dei prodotti di cui al precedente art. 1 debbono avvenire in appositi stabilimenti centralizzati, la cui attivazione è autorizzata dall'autorità comunale, previo nulla-osta da rilasciarsi a termine dell'art. 25 del regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, dal servizio veterinario della unità sanitaria locale competente di concerto con il rispettivo servizio di igiene pubblica.
Art. 10
1. Per l'attivazione degli stabilimenti zoosanitari, indicati al precedente art. 9, industrie insalubri di prima classe a tutti gli effetti, valgono le prescrizioni tecnico strutturali ed igienico-sanitarie di seguito elencate: a) ubicazione: gli impianti devono insistere su aree destinate dai piani regolatori e zone industriali convenientemente distanti dai centri e nuclei abitati; b) recinzione: gli impianti devono essere adeguatamente recintati per una altezza di almeno due metri per l'intero perimetro; c) sistemazione: gli spazi interni debbono essere pavimentati con materiali impermeabili facilmente lavabili e disinfettabili; d) smaltimento delle acque di rifiuto, captazione ed abbattimento dei fumi, vapori ed odori: il sistema di smaltimento delle acque di rifiuto, di captazione ed abbattimento dei fumi, vapori ed odori deve rispondere ai requisiti fissati dalle vigenti disposizioni in materia; e) locali: i locali adibiti a deposito giornaliero dei prodotti devono avere pareti impermeabili fino all'altezza di almeno due metri e pavimenti compatti, impermeabili, facilitanti il flusso delle acque di lavaggio e ben disinfettabili. Ove i tempi di permanenza superassero le ventiquattro ore i locali dovranno essere forniti di idonee celle frigorifere per la conservazione dei prodotti; f) gli impianti devono essere dotati di idonei e sufficienti servizi igienici di adeguati presidi, per gli addetti ai lavori; devono altresì, disporre di idonee platee e delle occorrenti attrezzature per il lavaggio e la disinfezione dei contenitori non a perdere, come pure dei mezzi di trasporto.
Art. 11
1. Negli impianti considerati al precedente art. 10 debbono essere realizzati, inoltre, due settori nettamente distinti e separati: a) settore sporco: adibito al deposito dei prodotti da trattare e da trasformare; b) settore pulito: adibito alla sistemazione degli impianti per il trattamento e per la lavorazione dei prodotti (frantumazione, mescolamento, colatura, spremitura, essiccamento) ed allo stoccaggio dei prodotti semilavorati o finiti.
Art. 12
1. In casi particolari, laddove non esistono strutture pubbliche aventi le caratteristiche di "sardigna", la trasformazione delle spoglie animali per produrre grassi per uso industriale, mangimi per uso zootecnico, fertilizzanti per uso agricolo nonchè la distruzione razionale dei resti degli animali morti oppure abbattuti per malattie contagiose potranno essere autorizzate, in deroga a quanto più sopra previsto presso gli stabilimenti in esame con il pieno rispetto delle prescrizioni riportate nel vigente regolamento di polizia veterinaria e sempre che i medesimi dispongano, oltre ai settori previsti nelle lettere a) e b) di cui al precedente art. 11di apposito reparto per lo scuoiamento ed il sezionamento delle spoglie animali. 2. Per il trasporto delle predette spoglie animali valgono le disposizioni indicate al precedente art. 6.
Art. 13
1. Nell'interno degli stabilimenti e dei depositi di cui al precedente art. 9 è fatto divieto di tenere animali domestici di qualunque specie ed è fatto obbligo di provvedere a periodiche, frequenti ed efficaci derattizzazioni e demuscazioni.
Art. 14
1. I prodotti di cui al precedente art. 1 possono essere spediti a trasportati fuori dal territorio della Regione Lazio soltanto dopo essere stati sottoposti ad una preventiva prima fase di lavorazione (frantumazione, mescolamento, colatura, fusione, spremitura, essiccamento ed altro), con stoccaggio delle materie semilavorate, risultante da apposita certificazione sanitaria rilasciata attraverso l'allegato "A".
Art. 15
1. Per assicurare un organico ed ordinato assetto al comparto della commercializzazione dei prodotti di cui al precedente art. 1 è fatto obbligo: a) di far scortare ogni singolo trasporto, effettuato nell'ambito del territorio delle unità sanitaria locale in cui si opera, da apposito buono di consegna dal quale risultino le qualità, la quantità e la destinazione dei prodotti da trattare e trasformare; b) di provvedere alla denaturazione di ciascun trasporto con sostanze chimiche riconosciute idonee dai competenti servizi veterinari delle unità sanitarie locali e di munirsi di apposito certificato sanitario di scorta, conforme al modello allegato "A", ove trattasi di trasporti destinati fuori dal territorio della unità sanitaria locale nel quale si esercita attività in narrativa; c) al trasporto e/o gestore dell'impianto di lavorazione di tenere copie o matrici di ciascun buono di consegna, e ogni certificato sanitario, mentre gli originali dovranno essere consegnati dal trasportatore al rispettivo destinatario. I buoni di consegna ed i certificati sanitari dovranno essere conservati per almeno tre mesi; d) di istituire e tenere costantemente aggiornato presso i depositi e gli impianti di lavorazione un apposito registro di carico e scarico, nel quale dovranno essere riportati la introduzione e l'uscita delle singole partite sia allo stato fresco che allo stato di semilavorato o di prodotto finito.
Art. 16
1. L'attività degli impianti di cui alla presente legge è soggetta a vigilanza veterinaria e, per quanto di competenza, a vigilanza sanitaria.
Art. 17
1. Alla disciplina sopra fissata debbono uniformarsi tutte le ditte operanti nell'ambito regionale, anche se provenienti da altre Regioni.
Art. 18
1. I sindaci dei comuni della Regione Lazio, i presidenti dei comitati di gestione delle unità sanitarie locali della Regione Lazio, i servizi veterinari delle unità sanitarie locali della Regione Lazio, il personale di vigilanza previsto dall'art. 4 della legge regionale 6 giugno 1980, n. 55, nonchè tutti gli agenti della forza pubblica sono incaricati, ciascuno per la parte di competenza, dell'esecuzione della presente legge. Allegato "A" (Omissis).] Note: (1) Pubblicata sul BUR 20 giugno 1990, n. 17.
(2) Legge abrogata dal numero 27) dell'allegato I alla legge regionale 20 giugno 2017, n. 6
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