| L.R. 15 Dicembre 1993, n. 71 |
| Misure straordinarie ed urgenti per garantire nella Regione Lazio la continuità delle prestazioni di assistenza farmaceutica nell'anno 1993. (1) |
| Art. 1 1. Al fine di garantire nella Regione per l'anno 1993 la continuità dell'erogazione dell'assistenza farmaceutica da parte delle farmacie convenzionate con il servizio sanitario nazionale, le unità sanitarie locali: Rm/4, Fr/4, Lt/3, Ri/1 e Vt/3 cui è affidato per l'intero territorio provinciale di appartenenza il compito di provvedere alle operazioni di liquidazione e pagamento degli importi dovuti alle farmacie convenzionate, sono autorizzate a provvedere alle operazioni di liquidazione e pagamento degli importi dovuti alle farmacie convenzionate, sono autorizzate a prevedere, in corrispondenza del cap. n. 057, titolo I categoria III, parte uscita, dei rispettivi bilanci per l'esercizio finanziario 1993, gli stanziamenti di seguito indicati determinati sulla base dell'entità degli impegni già assunti e del conseguente prevedibile ammontare della spesa per l'assistenza farmaceutica riferito all'intero anno 1993: U.S.L. RM/4 lire 718 miliardi; U.S.L. FR/4 lire 107 miliardi; U.S.L. LT/3 lire 105 miliardi; U.S.L. RI/1 lire 38 miliardi; U.S.L. VT/3 lire 67 miliardi. per un totale complessivo di lire 1.035 miliardi. Art. 2 1. Alla differenza tra la spesa complessiva prevista ed autorizzata di cui all'art. 1 e lo stanziamento iscritto nel cap. n. 41114 del bilancio della Regione per il 1993 si farà fronte mediante iscrizione nel medesimo bilancio del cap. n. 15440: "Anticipazione degli oneri afferenti la maggiore spesa sanitaria del 1993 per consentire la continuità delle prestazioni farmaceutiche" della somma di L. 85.000.000.000 e corrispondente riduzione del cap. n. 15427 (2). Art. 3 1. L'anticipazione di cui all'art. 2 sarà recuperata dalla Regione Lazio in sede di ripianamento della complessiva maggiore spesa sanitaria del 1993, mediante versamento commutabile in quietanza di entrata a favore della tesoreria regionale, a seguito di provvedimento della Giunta regionale (3). Art. 4 1. (Omissis) (4). Art. 5
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. Note: (1) Pubblicata sul BUR 17 dicembre 1993, n. 34 (S.O. n. 8). Riprodotta sulla G.U. della Repubblica 23 aprile 1994, n. 16 (S.S. n. 3). (2) Articolo così sostituito dall'art. 1 della legge regionale 15 dicembre 1993, n. 72. (3) Articolo così sostituito dall'art. 2 della legge regionale 15 dicembre 1993, n. 72. (4) Articolo abrogato dall'art. 3 della legge regionale 15 dicembre 1993, n. 72. |
| Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |