| L.R. 8 Febbraio 1993, n. 14 |
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Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 2 giugno 1980, n. 45, concernente: "Nuova disciplina dell'orario, dei turni e delle ferie delle farmacie del Lazio". (1)
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Art. 1 1. La lettera b) e la lettera c) dell'articolo 5 della legge regionale 2 giugno 1980, n.45 sono cosi' modificate: " Omissis ". Art. 2. 1. La lettera a) e la lettera b) dell'articolo 6 della legge regionale n.45 del 1980 sono cosi' modificate: " Omissis ". Art. 3. 1. I punti 2) e 3) del comma 4, dell'articolo 7 sono cosi' modificati: " Omissis ". Art. 4. 1. Dopo l'articolo 7 della legge regionale n. 45 del 1980, e' introdotto il seguente: " Omissis " Art. 5. 1. Al comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale n.45 del 1980, le parole " Omissis" sono sostituite dalle parole "Omissis". 2. Il comma 3 dell' articolo 10 della legge regionale n. 45 del 1980, e' cosi' sostituito: " Omissis " Note: (1) Pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 20 febbraio 1993, n. 5 |
| Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |