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[ Art. 1
Per il potenziamento del pubblico trasporto in alcune zone della provincia di Latina, Roma e Frosinone, ed in particolare in quella dei monti Lepini, di Colleferro e del Cassinate, è autorizzata la spesa di L. 280 milioni per l'esercizio finanziario 1975.
Art. 2
Alla copertura dell'onere di cui al precedente art. 1 si provvede mediante riduzione di L. 280 milioni dal cap. 1963 (elenco n. 3 partita n. 2) del bilancio di previsione per l'anno 1975: Pari somma viene iscritta al cap. 1506 del bilancio regionale per lo stesso anno che si istituisce con la seguente denominazione: "Noleggio di autobus per trasporto di lavoratori e studenti".
Art. 3
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. ] Note: (1) Pubblicata sul Bur 10 dicembre 1975, n. 34.
(2) Legge abrogata dal numero 32) dell'allegato E alla legge regionale 20 giugno 2017, n. 6
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