Determinazione, ai sensi dell' articolo 54, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, numero 616, dei criteri regionali in materia di disciplina degli orari di apertura e chiusura degli impianti stradali di distribuzione carburanti esclusi gli impianti autostradali.

Numero della legge: 28
Data: 20 giugno 1984
Numero BUR: 19
Data BUR: 10/07/1984

L.R. 20 Giugno 1984, n. 28
Determinazione, ai sensi dell' articolo 54, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, numero 616, dei criteri regionali in materia di disciplina degli orari di apertura e chiusura degli impianti stradali di distribuzione carburanti esclusi gli impianti autostradali.

(Pubblicata nel B.U. 10 luglio 1984, n. 19)

Art. 1
(Finalita' della legge)

In tutti i comuni del Lazio la disciplina dell' orario di apertura e chiusura degli impianti stradali di distribuzione carburanti per uso autotrazione, esclusi gli impianti autostradali, e' determinata nei limiti e secondo i criteri stabiliti dagli articoli seguenti.
La presente legge sostituisce il regolamento regionale 29 settembre 1978, n. 5.


Art. 2
(Orari giornalieri)

I comuni, data l' esigenza di uniformita' del servizio a garanzia dell' utenza, devono di norma fissare gli orari di apertura e chiusura degli impianti di distribuzione carburanti dalle ore 7 alle ore 12,30 e dalle ore 15,30 alle ore 19 nel periodo invernale, dalle ore 7 alle ore 12,30 e dalle ore 15,30 alle ore 19,30 nel periodo estivo.
L' orario estivo va dal mese di maggio al mese di settembre compreso; quello invernale dal mese di ottobre al mese di aprile.
I comuni, nel caso di suffragata esigenza nel rispetto del limite massimo di ore di apertura consentito, possono discostarsi dagli orari indicati al primo comma del presente articolo per un tempo massimo di trenta minuti per ciascuna apertura e chiusura anche limitatamente a parte del territorio comunale.
Gli impianti devono restare comunque aperti in tutto il territorio regionale dalle ore 8 alle ore 12 e dalle ore 15,30 alle ore 19 ai sensi dell' articolo 9, terzo comma, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 dicembre 1982.


Art. 3
(Sfere di applicazione)

Le norme si applicano agli impianti di distribuzione di carburanti per autotrazione, quali: le benzine, le miscele, il gasolio, il gas propano liquido ed il metano. Gli impianti di distribuzione di solo metano e di solo gas propano liquido possono essere esentati, a richiesta dei gestori e dei concessionari, dall' osservanza degli intervalli di chiusura pomeridiana, serale, nonche' dei turni, a condizione che eroghino solo metano e solo gas propano liquido e non risultino collocati in un complesso piu' vasto di distribuzione di altri carburanti.
Sono soggetti alla disciplina degli orari anche gli impianti di vendita al pubblico situati nelle officine, nelle autorimesse, nelle aree degli alberghi e dei motels e nei complessi commerciali.


Art. 4
(Turni festivi e turni feriali)

Nelle domeniche e nei giorni festivi infrasettimanali rimane aperto il 25 per cento degli impianti osservando l' orario feriale.
Gli impianti che effettuano i turni di apertura nei giorni domenicali sospendono la propria attivita' nella giornata di lunedi' o, se questo e' festivo, nel primo giorno feriale successivo.
Nessun recupero e' dovuto per le festivita' infrasettimanali. Nei comuni od in frazioni di comuni particolarmente isolate dove siano esistenti o funzionanti tre o due impianti, la percentuale di cui al primo comma del presente articolo puo' essere portata rispettivamente al 33 per cento od al 50 per cento.
I comuni determinano turni di chiusura al sabato pomeriggio nella percentuale del 50 per cento. Per gli impianti, che effettuano turni di cui al comma precedente, non e' prevista la sospensione dell' attivita' a titolo di recupero.
La partecipazione ai turni e' determinata tenendo conto delle richieste avanzate dai concessionari degli impianti di distribuzione, d' intesa con i gestori interessati, nonche' dall' esigenza di assicurare, in accordo con i comuni vincitori, il servizio di distribuzione nel modo piu' capillare possibile specie nelle principali direttrici viarie di interesse nazionale e locale.


Art. 5
(Servizio notturno)

Al servizio notturno puo' essere abilitato un numero di impianti non superiore al 3 per cento indipendentemente dai << self - service >> che rimangono aperti a prescindere dalla percentuale indicata.
Particolare cura dovra' essere posta, con la collaborazione delle aziende petrolifere e delle organizzazioni di categoria dei gestori, nella scelta di tali impianti. Si deve pertanto evitare, per quanto possibile:
a) il concentramento in una medesima via o quartiere urbano;
b) l' abilitazione a colonnine o chioschi, isolati o meno, e ad impianti comunque non efficienti. Costituisce criterio preferenziale la qualita' dell' organizzazione di vendita offerta al pubblico motorizzato, con particolare riguardo all' assistenza ai mezzi ed alle persone, nonche' alle condizioni di sicurezza fornite agli operatori presenti sull' impianto.
Particolare valutazione devono quindi avere anche le correnti di traffico specie dei mezzi destinati a coprire lunghe distanze, in relazione anche alle possibilita' di ristoro offerte dal punto di vendita.
Ove, peraltro, a parita' di servizi offerti, i comuni dovessero trovarsi di fronte ad una richiesta di abilitazione al servizio notturno maggiore delle possibilita' offerte dalla menzionata percentuale del 3 per cento, dovranno essere predisposti turni annuali; pertanto, nell' esame comparativo delle qualita' di ciascun punto di vendita, oltre che l' adozione della massima severita', dovra' essere sempre tenuta presente la necessita' di soddisfare, con il servizio pubblico della distribuzione dei carburanti, le esigenze dell' utenza motorizzata.
Il servizio notturno deve iniziare alle ore 22 nel periodo invernale ed alle ore 22,30 nel periodo estivo. Il servizio notturno termina in concomitanza con la apertura antimeridiana.
L' irrogazione di sanzioni per inosservanza degli orari notturni comporta la decadenza dell' abilitazione al servizio notturno per un periodo massimo di un anno.
Nei casi di maggiore gravita', che compromettono la regolarita' del servizio di distribuzione, puo' farsi luogo alla decadenza ai sensi dell' articolo 18, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1971, n. 1269.
Per evitare squilibri nel funzionamento del servizio stesso o disservizi per l' utenza motorizzata, fino alla determinazione, da parte dei comuni, dei servizi notturni, gli impianti gia' autorizzati alla data del 31 dicembre 1982 al servizio notturno, continuano a svolgere il servizio stesso.


Art. 6
(Ferie)

Ogni chiusura per ferie deve essere autorizzata con la predisposizione di appositi turni che devono garantire l' apertura dei punti di vendita di almeno il 25 per cento degli impianti.
I comuni concedono la sospensione dell' attivita' per ferie per un periodo non superiore alle due settimane consecutive per ogni anno solare.
Le ferie devono essere richieste dai gestori interessati, di intesa con i concessionari, e possono fruirsi in qualunque periodo dell' anno, compatibilmente con le esigenze dell' utenza motorizzata nonche' con i turni festivi e notturni stabiliti dall' autorita' competente.


Art. 7
(Self - service)

Nelle more dell' approvazione del piano di ristrutturazione della rete distributiva, gli impianti di distribuzione dotati di apparecchiature a moneta o lettura, denominati << self - service pre - pagamento >> dovranno rimanere sempre in funzione, alla condizione pero' che essi funzionino senza l' assistenza del personale e, quindi, senza l' apporto di quei servizi collaterali generalmente forniti dal gestore; l' inosservanza di tale norma comporta l' automatica decadenza dall' esclusione dell' osservanza degli orari, dei turni notturni e dei turni del sabato pomeriggio.
Gli impianti dotati di apparecchiature << self - service post - pagamento >> e di apparecchi accettatori di carte di credito devono osservare l' orario di cui all' articolo 2 della presente legge.


Art. 8
(Norma transitoria sui turni feriali)

In deroga al precedente articolo 4 i comuni, che in data anteriore all' emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 dicembre 1982, hanno, con proprio provvedimento, disposto turni feriali di apertura nel pomeriggio del sabato nella percentuale del 25 per cento senza che si siano determinati disservizi per l' utenza motorizzata, possono autorizzare l' apertura degli impianti al sabato pomeriggio nella misura del 25 per cento.


Art. 9
(Deroghe)

Puo' essere consentito, ove si debba constatare l' esistenza di un solo distributore isolato in un comune od in una frazione distaccata od anche in una localita', la deroga da qualsiasi turno, purche' sia stata avanzata richiesta dal gestore, d' intesa con il concessionario, e venga riconosciuta la necessita' di sopperire ad esigenze locali.
Puo' essere consentita deroga, sia all' orario che alla osservanza dei turni, agli impianti siti in localita' di particolare interesse turistico, in modo da permettere il rifornimento nei periodi di maggior afflusso, per un periodo massimo di cinque mesi nell' anno solare.
A richiesta dei concessionari, d' intesa con i gestori interessati, i comuni possono, altresi', autorizzare deroghe anche parziali in favore di stazioni di servizio poste su strade di grande comunicazione, o di raccordo con autostrade, al di fuori dei centri abitati. Per fruire di tale deroga le stazioni di servizio debbono possedere almeno i seguenti requisiti di assistenza:
- ampi piazzali di sosta;
- impianti di rifornimento, in numero adeguato alle esigenze del traffico, aventi la possibilita' di erogare benzina normale e super, gasolio e miscela anche contemporaneamente a piu' autoveicoli;
- servizi igienici;
- locale per il gestore;
- attrezzature di pronto intervento.
Infine i comuni possono concedere deroghe di qualsiasi tipo, purche' non superiori alle 48 ore, in occasione di gare sportive, manifestazioni, fiere, mercati e simili.


Art. 10
(Procedure)

Prima dell' adozione di qualsiasi provvedimento, sia di carattere ordinario che di carattere derogatorio, i comuni sono tenuti a sentire i pareri delle aziende petrolifere interessate ai rifornimenti dei punti di vendita siti nel comune, dei rappresentanti sindacali a livello regionale della categoria dei gestori, delle rappresentanze regionali degli interessi degli utenti (automobil club italiano - ACI).
Le amministrazioni comunali, inoltre, in collaborazione con le organizzazioni sopracitate, dovranno curare la predisposizione dei cartelli indicatori dell' orario di servizio dei distributori di carburante.


Art. 11
(Controlli)

I controlli per l' osservanza degli orari degli impianti sono svolti dai corpi di polizia addetti alla vigilanza sul traffico.


Art. 12
(Sanzioni amministrative)

Le contravvenzioni alla disciplina oraria sono punite con le sanzioni amministrative di cui all' articolo 10 della legge 28 luglio 1971, n. 558.
Le sanzioni di cui al comma precedente sono irrogate dal sindaco competente con le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.
I proventi delle sanzioni spettano ai comuni.


Art. 13
(Impianti interni ad uso privato)

I comuni sono tenuti a rilasciare l' autorizzazione di durata quinquennale per l' istallazione degli impianti, di cui all' articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1971, n. 1269, solo in presenza di comprovate reali necessita' e di particolari attivita'.
Per quanto riguarda le condizioni di reale e comprovata necessita' l' istanza del richiedente deve dare esauriente dimostrazione dei motivi per i quali e' necessario disporre di tale impianto, tenendo conto del principio che tali autorizzazioni devono avere carattere di assoluta eccezionalita'.
Gli impianti, costituiti da uno o piu' serbatoi collegati a colonnina ovvero ad altre apparecchiature per il prelievo e la misurazione del carburante, devono essere istallati all' interno di stabilimenti industriali, cantieri, magazzini di proprieta' delle imprese interessate allo impianto.
L' autorizzazione dovra' essere preceduta dall' accertamento delle effettive necessita' delle ditte interessate prendendo in considerazione la consistenza ed il tipo del parco automezzi, la importanza dell' attivita' svolta e la sua natura e potra' essere concessa solo ad impianti con una capacita' di stoccaggio superiore ai 10 metri cubi.
Nei casi di cantieri per opere stradali od altre opere pubbliche, il comune puo' autorizzare l' impianto con capacita' di stoccaggio anche inferiore ai 10 metri cubi limitatamente alla durata dell' attuazione delle opere stesse e previo parere della Regione Lazio.
Nel provvedimento di autorizzazione da rilasciare, sentito il preventivo parere del comando dei vigili del fuoco e dell' UTIF (ufficio tecnico imposte di fabbricazione) competenti per territorio, dovra' essere esplicitamente indicata la destinazione dell' impianto all' uso privato per l' esclusivo rifornimento dei mezzi di proprieta' dell' impresa interessata nonche' l' espresso divieto di cessione del carburante a terzi a titolo oneroso o gratuito, pena la revoca immediata, in caso di inosservanza, dell' autorizzazione stessa.
I comuni debbono trasmettere alla Regione Lazio copia delle autorizzazioni rilasciate.
Per quei serbatoi ed impianti che sono stati installati senza autorizzazione, i titolari dei medesimi dovranno avanzare istanza entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge per la relativa regolarizzazione.
I comuni, nel merito, dovranno esaminare dette richieste tenendo presenti i vincoli, i requisiti ed i pareri di cui ai commi precedenti.
Analoghi accertamenti dovranno essere disposti in occasione del rinnovo dell' autorizzazione.
I comuni debbono trasmettere alla Regione Lazio, entro il mese di gennaio di ciascun anno, un elenco degli impianti interni ad uso privato suddivisi tra quelli gia' esistenti, quelli autorizzati nel corso dell' anno e quelli revocati o non rinnovati per mancanza dei prescritti requisiti.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.