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[ Articolo unico Per l'esercizio finanziario 1976 è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per il rifinanziamento delle leggi (regionali; n.d.r.) 26 gennaio 1973, n. 2 e 17 settembre 1974, n. 49 che prevedono interventi per il credito agrario di conduzione. La somma di L. 1.000 milioni viene iscritta nel bilancio 1976 sul capitolo n. 2733 con denominazione: "Credito di conduzione" (3). All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, si farà fronte con l'utilizzazione, ai sensi della legge 27 febbraio 1955, n. 64 delle disponibilità dei fondi globali del bilancio 1975 (4).] Note : (1) Pubblicata sul BUR 10 febbraio 1976, n. 30.
(2) Legge abrogata dal numero 15) dell'allegato B della legge regionale 20 giugno 2017, n. 6
(3) Comma così sostituito dall'art. 1 della legge regionale 8 luglio 1976, n. 30. (4) L'autorizzazione di spesa di L. 1 miliardo di cui alla presente legge è stata elevata a L. 2 miliardi 910 milioni dall'art. 2 della legge regionale 8 luglio 1976, n. 30.
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