L.R. 07 Giugno 1975, n. 44 |
Modifiche ai criteri previsti dalla legge regionale 29 maggio 1973, n. 20 in ordine alle nuove misure delle indennita' di missione e trasferta.
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Art. 1 Al personale che effettua missioni fuori del territorio del Comune sede dell' Ufficio di appartenenza spetta, oltre al rimborso delle spese di viaggio debitamente documentate, una indennita' di trasferta della seguente misura per ogni giorno di assenza e per frazioni di giornata consecutiva ad altra giornata di missione eccedente le 6 ore compreso il tempo per il viaggio: - funzionario direttivo L. 12.600 - collaboratore L. 10.600 - assistente L. 8.400 - ausiliario qualificato e specializzato L. 6.600 - ausiliario L. 6.000 Per i casi di pernottamento fuori sede le suddette tariffe vengono maggiorate del 50% e del 100% nei casi di missione all' estero. Per le missioni di durata inferiore alle 6 ore, effettuate durante le ore di ufficio, compete esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio. Per le missioni eccedenti le 6 ore spetta l' indennita' di missione in conformita' della legge n. 836 del 18- 12- 1973. Art. 2 L' invio in missione nel territorio della Regione e' disposto, nell' ambito della rispettiva competenza, dagli Organi politici interessati, dai Presidenti del Comitato di controllo e delle Sezioni decentrate. La competenza, puo' essere delegata ai dipendenti preposti al coordinamento degli Uffici periferici e decentrati per le missioni nell' ambito della rispettiva circoscrizione, o a dipendenti regionali con funzioni non inferiori a quella di coordinatore di ufficio, relativamente alle materie di competenza. La Giunta regionale stabilira' i limiti e le modalita' in ordine alla competenza da attribuire ai dipendenti preposti al coordinamento di settori ed uffici per l' invio in missione del personale dipendente. Nei casi di particolare urgenza l' invio in missione puo' essere disposto dal coordinatore di settore, o, in caso di impedimento, dal coordinatore di ufficio. Le missioni fuori del territorio regionale e nazionale sono autorizzate dai Presidenti del Consiglio e della Giunta regionale per il personale in servizio rispettivamente presso il Consiglio e per il restante personale. Art. 3 La missione puo', previa autorizzazione degli Organi di cui al precedente articolo, essere effettuata con mezzo proprio o con mezzi diversi dagli ordinari mezzi pubblici. In caso di uso del mezzo proprio la spesa viene rimborsata in ragione di tante lire al chilometro quante corrispondenti al prezzo di un quinto di litro di benzina super, oltre le spese di pedaggio autostradale. I chilometri percorsi vengono calcolati sulla base della distanza della sede di servizio e quella della localita' nella quale e' effettuata la missione, nonche' dei vari percorsi effettuati per l' esigenza della stessa, risultanti da espressa dichiarazione rilasciata sotto la propria responsabilita' del dipendente. In caso di uso del vagone letto, compete il rimborso della relativa spesa, ma non la maggiorazione dell' indennita' di trasferta di cui al secondo comma dell' articolo 1. Art 4 Agli estranei dell' Amministrazione regionale, per le missioni compiute per conto dell' Amministrazione stessa, compete l' indennita' di missione di cui all' art. 1 e il rimborso spese previste dall' art. 3 della presente legge. Art. 5 La Giunta regionale determina all' inizio dell' esercizio finanziario, con proprio provvedimento, la ripartizione tra la Presidenza della Giunta e i vari Assessorati delle somme stanziate in bilancio per il pagamento dell' indennita' di missione. La liquidazione dell' indennita' di missione e dei rimborsi spese di cui ai precedenti articoli e' disposta dall' Assessore agli Affari Generali e Personale o da un suo delegato, previo riscontro della documentazione richiesta dalla presente legge. In caso di missione di durata non inferiore a 24 ore, il Presidente della Giunta regionale o un suo delegato possono, a richiesta dell' interessato, autorizzare l' anticipazione di un importo pari al presumibile ammontare delle spese di viaggio e ai 2/ 3 di indennita' di missione presumibilmente spettante. Art. 6 Al personale trasferito di ufficio in altra sede fuori del Comune di residenza, compete una indennita' di prima sistemazione nella misura di L. 150.000. Le spese per il trasporto dei mobili e delle masserizie vengono rimborsate nella misura forfettaria di L. 200.000. Art. 7 Per tutto quanto non previsto dagli articoli della presente legge relativi al trattamento di missione e di trasferimento dei dipendenti regionali valgono, in quanto applicabili, le norme statali vigenti in materia. Art. 8 Per provvedere all' applicazione della presente legge, lo stanziamento del capitolo 1043 del bilancio di previsione per l' anno finanziario 1975 sara' aumentato di L. 150.000 milioni. All' aumento previsto dal comma precedente si fara' fronte mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo 1963 del bilancio stesso. Il Presidente della Giunta regionale e' autorizzato ad apportare - con propri decreti - da emanarsi su proposta dell' Assessore al Bilancio - le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge regionale sara' pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio. Data a Roma, addi' 7 giugno 1975 Il visto del Commissario del Governo e' stato apposto il 3 giugno 1975. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |