L.R. 26 Luglio 2002, n. 23 |
Pesca sportiva: modifiche alla legge regionale 7 dicembre 1990, n. 87 e successive modifiche (1) |
Art. 1
(Modifiche all’articolo 11 della legge regionale 7 dicembre 1990, n.87 e successive modifiche) 1. Dopo il comma 9 dell’articolo 11 della legge regionale 7 dicembre 1990, n .87 e successive modifiche, sono inseriti i seguenti: << omissis >> Art. 2
(Modifiche all’articolo 14 della l. r. 87/1990 e successive modifiche) 1. Il comma 13 dell’articolo 14 della l.r. 87/1990, è sostituito dal seguente: << omissis >> 2. Il comma 14 dell’articolo 14 della l.r. 87/1990 è abrogato. Art. 3
(Modifiche all’articolo 43 della l.r. 87/1990 e successive modifiche) 1. Dopo il comma 3 dell’articolo 43 della l.r. 87/1990 e successive modifiche, è inserito il seguente: << omissis >> Art. 4
(Modifiche all’articolo 30 della l.r. 87/1990 e successive modifiche) 1. Al comma 6 dell’articolo 30 della l.r. 87/1990 le parole: < Note: (1) Pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 20 agosto 2002, n. 23, S.O. n. 5 |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |