L.R. 19 Gennaio 1980, n. 2 |
Disciplina del lavoro straordinario.
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Art. 1 L' orario di servizio, di cui all' articolo 57 della legge regionale 29 maggio 1973, n. 20, in attesa di una diversa disciplina, viene determinato in trentasei ore settimanali. Ai fini della determinazione del compenso orario del lavoro ordinario, si tiene conto della retribuzione annua complessiva, comprensiva dell' importo annuo dello stipendio lordo in godimento, dell' importo annuo della indennita' integrativa speciale e dell' importo della tredicesima mensilita' dell' anno immediatamente precedente. Art. 2 Il lavoro straordinario, che ha comunque carattere eccezionale, e' consentito per riconosciute esigenze di servizio ed e' autorizzato con provvedimento del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell' assessore al personale, sentito l' assessore al bilancio, per i dipendenti assegnati agli uffici della Giunta, e con provvedimento dell' Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale per i dipendenti assegnati agli uffici del Consiglio. Dette autorizzazioni possono essere concesse entro i limiti dei fondi stanziati in bilancio, il cui ammontare complessivo non potra' eccedere l' importo pari al corrispettivo di centocinquanta ore annue per ciascuna unita' del personale regionale in servizio. Le ore di lavoro straordinario possono essere retribuite per le prestazioni effettivamente rese, soltanto entro il limite annuo individuale sopra stabilito. La spesa mensile per il lavoro straordinario puo' anche superare il dodicesimo dello stanziamento annuo del relativo capitolo di bilancio nei periodi di piu' intensa attivita', purche' venga assicurato il servizio per i restanti mesi dell' anno e rimanga per questi ultimi una disponibilita' di bilancio non inferiore, per ciascun mese, alla meta' di quella normalmente utilizzabile. Non possono comunque essere superate le venticinque ore mensili. Art. 3 In caso di eccezionali ed indilazionabili esigenze di servizio il Presidente della Giunta, su proposta dell' assessore al personale e previa ricerca di intesa sui criteri generali con le organizzazioni sindacali, e l' Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale per il personale in servizio presso il Consiglio regionale, possono autorizzare, con appositi motivati provvedimenti, determinati contingenti di personale a prestare lavoro straordinario in eccedenza al limite annuo individuale fissato nel precedente articolo 2, fino a trecento ore annue. I suddetti provvedimenti devono indicare il periodo di tempo per il quale vengono richieste le prestazioni di lavoro riconosciute indispensabili. Art. 4 La misura oraria dei compensi per lavoro straordinario diurno dei dipendenti regionali e' determinata secondo la seguente formula: retribuzione iniziale di livello + rateo della 13a mensilita' diviso 175 maggiorata del 15 per cento. Per il lavoro straordinario, prestato in orario notturno, ovvero in giorni considerati festivi per legge, detto compenso e' maggiorato del 30 per cento. Per il lavoro straordinario, prestato in orario notturno, in giorni considerati festivi per legge, il compenso e' maggiorato del 50 per cento. Le misure cosi' ottenute sono ulteriormente maggiorate di un importo pari a 1/175ø dell' indennita' integrativa speciale mensile spettante alla data del 1ø gennaio di ciascun anno. E' classificato notturno il servizio prestato tra le ore 22 e le ore 6 antimeridiane. Il lavoro straordinario puo' essere compensato, in accordo con il dipendente, con riposo sostitutivo o con particolari adattamenti d' orario. Le nuove misure orarie decorrono dal 1ø ottobre 1978. Art. 5 L' attuazione della presente legge, per l' anno finanziario 1979, non puo' comportare nuovi maggiori oneri oltre l' importo della spesa iscritta al capitolo n. 528018: << Compensi per lavoro straordinario al personale >> del bilancio regionale per l' anno medesimo. Art. 6 La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 127 della Costituzione e dell' articolo 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |