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[ Art. 1
Lo stanziamento disposto dall'art. 5 della legge regionale 17 settembre 1974, n. 50 sul cap. 2758, è elevato da L. 100.000.000 a L. 750.000.000. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte mediante riduzione del cap. 2981 del bilancio 1975, che presenta la necessaria disponibilità. Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare con proprio decreto, su proposta dell'Assessore al bilancio, le necessarie variazioni di bilancio.] Note: (1) Pubblicata sul Bur 30 giugno 1975, n. 18.
(2) Legge abrogata dal numero 11) dell'allegato B e nuemro 3) dell'allegato C alla legge regionale 20 giugno 2017, n. 6
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