L.R. 18 Settembre 1981, n. 29 |
Provvidenze in favore delle popolazioni di alcuni comunidella provincia di Roma colpite dal terremoto iniziato il 20 aprile 1981.
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(Pubblicato nel B.U. 30 settembre 1981, n. 27) Art. 1 (Finalita') La Regione, a seguito delle esigenze conseguenti ai movimenti sismici iniziati il 20 aprile 1981 in alcuni comuni della provincia di Roma, interviene in favore delle popolazioni per la riparazione del patrimonio edilizio. Art. 2 (Opere ammesse a contributo) La Regione, per le finalita' di cui al precedente articolo 1, concede contributi sulla spesa occorrente per la riparazione di fabbricati di proprieta' privata, di qualsiasi natura e destinazione. Sono ammesse a contributo anche le opere necessarie ad integrare o a mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti nonche' i servizi igienico - sanitari. Ai fini della concessione del contributo dovra' essere mantenuta la destinazione d' uso del fabbricato quale risultava alla data del 19 aprile 1981. I proprietari dei fabbricati di cui al primo comma non potranno usufruire di ulteriori benefici finanziari aventi stessa finalita' di quelli loro concessi con la presente legge. Art. 3 (Entita' dei contributi) I contributi previsti dall' articolo 2 per la riparazione dei fabbricati di proprieta' privata di qualsiasi natura e destinazione sono concessi, per ciascuna unita' immobiliare danneggiata, sull' ammontare della spesa occorrente comprese spese generali e IVA (imposta sul valore aggiunto), risultante da apposita perizia compilata con i prezzi unitari del prezzario unitario regionale corrente, redatta da un tecnico iscritto all' albo professionale e giurata innanzi al cancelliere della pretura competente per territorio. I contributi di cui al primo comma sono concessi nella misura del 50 per cento della spesa come sopra determinata, la quale comunque non potra' superare la somma di L. 12.000.000 (dodici milioni) per alloggio e L. 3.000.000 (tre milioni) per ogni locale con diversa destinazione d' uso fino ad un massimo di L. 8.000.000 (otto milioni). La percentuale di cui al comma precedente puo' essere elevata al 70 per cento della spesa occorrente nel caso di edifici utilizzati o effettivamente abitati dai proprietari residenti nel comune ove l' immobile danneggiato e' ubicato, i quali abbiano un reddito annuo compreso tra L. 7.200.000 e L. 9.600.000 ed al 90 per cento della spesa occorrente nei casi in cui tale reddito sia inferiore a L. 7.200.000. Il reddito di cui al comma precedente e' individuato come reddito familiare complessivo quale risulta dall' ultima dichiarazione dei redditi presentata da ciascun componente il nucleo familiare. All' accertamento della consistenza dei fabbricati, qualora sia contestata la corrispondenza alla realta' delle schede del nuovo catasto edilizio urbano e del catasto rurale o quando queste siano distrutte o perdute, provvede il comune interessato. Per l' accertamento del titolo di proprieta' dei fabbricati danneggiati, ai fini della concessione dei contributi previsti dalla presente legge, e' consentita la presentazione della documentazione di cui all' articolo 4 della legge 4 gennaio 1966, n. 15. Art. 4 (Erogazione del contributo) I contributi di cui al precedente articolo 3 sono corrisposti ai soggetti individuati dalla Giunta regionale con le modalita' di cui al successivo articolo 7, per il tramite del funzionario del settore decentrato di Roma del servizio regionale lavori pubblici all' uopo delegato, nella misura di seguito specificata: 40 per cento a dimostrazione di avvenuto inizio lavori, certificato da idoneo verbale rilasciato dalla direzione lavori; ulteriore 50 per cento a presentazione dello stato di avanzamento lavori emesso dalla direzione lavori al compimento del 60 per cento delle opere previste nella perizia giurata di cui al precedente articolo 3; un residuo 10 per cento a seguito dell' approvazione, da parte della Giunta regionale, degli atti comprovanti l' avvenuta completa e regolare esecuzione delle opere previste nella suddetta perizia, vistati dal funzionario responsabile del competente settore opere e lavori pubblici dell' Amministrazione regionale decentrata. In caso di sostanziale difformita' dei lavori eseguiti da quelli previsti dalla perizia giurata o quando gli stessi risultino comunque non regolarmente eseguiti si provvedera' al recupero totale o parziale delle somme erogate, con le modalita' di cui all' articolo 2 del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, mediante provvedimento del Presidente della Giunta regionale, emesso su proposta dell' assessore regionale ai lavori pubblici. Art. 5 (Modalita' per concorrere alla concessione dei contributi) Le domande intese ad ottenere i benefici previsti dai precedenti articoli debbono essere presentate al comune nel quale l' edificio danneggiato e' ubicato nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La perizia e l' ulteriore documentazione a corredo delle predette istanze debbono essere presentate nel termine perentorio di sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge. I lavori debbono comunque avere inizio non oltre i novanta giorni dalla pubblicazione della deliberazione della Giunta regionale di cui al successivo articolo 7, pena la revoca del contributo. Per gli edifici privati di interesse storico, artistico e monumentale, i relativi lavori debbono essere iniziati previa intesa con la competente soprintendenza. Il termine per l' inizio dei lavori di cui al terzo comma del presente articolo puo' essere prorogato su motivata istanza degli interessati con provvedimento dell' assessore regionale ai lavori pubblici. Art. 6 (Criteri di massima per la compilazione delle graduatorie) Il comune esamina le domande pervenutegli, quindi con deliberazione del consiglio comunale, stabilisce la ammissibilita' delle stesse in relazione a quanto disposto dai precedenti articoli 1 e 2 e ne determina la graduatoria, indicando per i proprietari residenti la classe di reddito dell' istante. La predetta deliberazione viene inviata alla Regione Lazio per il tramite del competente settore opere e lavori pubblici dell' Amministrazione regionale decentrata, entro il sessantunesimo giorno dal termine utile per la presentazione delle perizie giurate di cui al precedente articolo 3. Per la formazione della graduatoria di cui al primo comma, il comune deve tenere presenti i seguenti criteri di priorita': 1) immobili effettivamente utilizzati a carattere continuativo, alla data del 19 aprile 1981, dagli stessi proprietari; 2) immobili utilizzati a carattere continuativo, alla stessa data, da locatari; 3) immobili utilizzati stagionalmente; 4) immobili non utilizzati o utilizzati saltuariamente. Devono essere tenute in particolare considerazione le domande di contributo che si riferiscono ad uno stesso isolato: dette domande possono essere raggruppate ed inserite in graduatoria in corrispondenza alla posizione spettante alla maggioranza delle stesse. Alla graduatoria devono essere allegate le domande e le perizie giurate presentate dagli interessati. La deliberazione del consiglio comunale non costituisce titolo per la concessione del contributo regionale. Art. 7 (Concessione dei contributi) La Giunta regionale ripartisce fra i comuni di cui all' allegato A le risorse finanziarie disponibili per il perseguimento delle finalita' della presente legge, in base alla entita' delle perizie presentate a corredo delle domande dichiarate ammissibili dagli stessi comuni a norma del precedente articolo 6, sentita la competente commissione consiliare permanente del Consiglio regionale. I contributi sono concessi con deliberazione della Giunta regionale secondo le priorita' indicate nelle graduatorie di cui alle deliberazioni comunali previste dal primo comma del precedente articolo 6. Per i casi previsti dal punto n. 2 del terzo comma del citato articolo 6, il contributo e' concesso solo in presenza di atto formale da cui risulti la prosecuzione del rapporto di locazione esistente alla data del 19 aprile 1981 salvo rinuncia del locatario. Art. 8 (Disciplina degli interventi) Per le opere ammesse a contributo ai sensi della presente legge, la concessione prevista dalla legge 28 gennaio 1977, n. 10 e' sostituita dall' autorizzazione ad eseguire i lavori, in analogia a quanto disposto dall' articolo 48 della legge 5 agosto 1978, n. 457. Dette opere sono altresi' esenti dalla corresponsione dei contributi di cui all' articolo 3 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, ai sensi dell' articolo 9, lettera g), della stessa legge. Art. 9 (Finanziamento) Per il conseguimento delle finalita' di cui all' articolo 1 della presente legge e' autorizzata la spesa di lire 1.000.000.000 che sara' iscritta, in termini di competenza, nello stato di previsione della spesa della Regione Lazio per l' anno 1981. E' istituito allo scopo, nel bilancio regionale 1981, il capitolo n. 16779 con la seguente denominazione: << Provvidenze in favore delle popolazioni di alcuni comuni della provincia di Roma colpite dal terremoto iniziato il 20 aprile 1981 >> avente lo stanziamento in termini di competenza di L. 1.000.000.000 mediante prelevamento di pari importo dal capitolo n. 08996 del medesimo bilancio regionale 1981. Art. 10 (Territori interessati) I benefici di cui alla presente legge sono concessi ai proprietari di immobili ricadenti nei territori dei comuni elencati nell' allegato A. Con provvedimento del Presidente della Giunta regionale, tale elencazione puo' essere estesa ad altri territori su proposta dell' assessore regionale ai lavori pubblici. Art. 11 (Dichiarazione d' urgenza) La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 127 della Costituzione e dell' articolo 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. La presente legge regionale sara' pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio. Data a Roma, addi' 18 settembre 1981 Il visto del Commissario del Governo e' stato apposto il 17 settembre 1981. ALLEGATO A Allegato alla legge regionale approvata nella seduta del 7 agosto 1981 concernente: << Provvidenze in favore delle popolazioni di alcuni comuni della provincia di Roma colpite dal terremoto iniziato il 20 aprile 1981 >>. ATTO ALLEGATO Comuni nei quali ricadono gli immobili ammessi ai benefici in conseguenza del terremoto iniziato il 20 aprile 1981: 1) Albano Laziale 2) Ariccia 3) Castelgandolfo 4) Colonna 5) Frascati 6) Genzano 7) Grottaferrata 8) Lanuvio 9) Marino 10) Montecompatri 11) Monteporzio Catone 12) Nemi 13) Rocca di Papa 14) Rocca Priora 15) Velletri |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |