| L.R. 17 Agosto 1993, n. 37 |
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Norme di organizzazione e di spesa per la composizione, il funzionamento e lo svolgimento di attività da parte delle commissioni provinciali preposte alla protezione delle bellezze naturali ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497. (1)
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Art. 1 (Composizione e funzionamento delle commissioni) 1. Le commissioni provinciali di cui all'art. 2 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sono composte da: a) l'Assessore regionale competente in materia, o suo delegato, che la presiede; b) un architetto urbanista con esperienza in campo ambientale, un biologo con esperienza in campo della tutela ambientale, un esperto in scienze forestali, designati dal Consiglio regionale su terne di nominativi rispettivamente presentate dall'ordine degli architetti, dei biologi e degli agronomi; c) i dirigenti regionali dei settori 43, 44, 66 e 69; d) due rappresentanti delle soprintendenze, di cui uno della soprintendenza ai beni archeologici, competenti per territorio, designati ai sensi dell'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. 2. Il presidente nomina il vice presidente che lo sostituisce a tutti gli effetti in caso di assenza od impedimento. 3. A seconda della natura dei beni e delle località da tutelare, il presidente aggrega di volta in volta alle sedute della commissione, per l'acquisizione di pareri consultivi: a) i sindaci, o loro delegati, dei comuni interessati; b) l'ispettore ripartimentale delle foreste; c) il comandante della capitaneria di porto; d) un rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura; e) un rappresentante dell'ente provinciale per il turismo; f) un rappresentante dell'amministrazione provinciale. 4.Il presidente può far intervenire alle riunioni della commissione, senza diritto di voto, studiosi e tecnici esperti in specifiche materie, nonchè rappresentanti designati da associazioni ambientalistiche ed agricole e da associazioni e sodalizi culturali. 5. Le riunioni della commissione sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti con diritto di voto; per la validità delle deliberazioni è richiesto il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente. 6. Le commissioni sono nominate con decreto del Presidente della Giunta regionale, ed hanno sede presso gli uffici regionali competenti in materia di tutela ambientale, che provvedono a fornire il servizio di segreteria e di archivio. 7. Ai componenti le commissioni estranei all'amministrazione regionale competono i compensi e l'eventuale trattamento economico di missione di cui alla legge regionale 9 giugno 1975, n. 60, e successive modifiche ed integrazioni. Art. 2 (Approvazione degli elenchi) 1. Gli elenchi di cui all'art. 2, primo comma, della legge n. 1497 del 1939, nonchè le eventuali varianti, sono pubblicati per un periodo di tre mesi nell'albo pretorio dei comuni nei territori dei quali sono situati i beni e le località interessate. I suddetti comuni sono tenuti, nel periodo indicato a consentire la visione degli elenchi da parte di chiunque vi abbia interesse ed a fornire adeguata pubblicità ai documenti medesimi. 2. Entro il termine di tre mesi dalla pubblicazione di cui al comma 1, coloro i quali abbiano interesse possono produrre opposizioni, reclami o proposte alla Giunta regionale che provvede all'approvazione degli elenchi. 3. Gli elenchi approvati sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione. Una copia del Bollettino è affissa per tre mesi nell'albo pretorio dei comuni interessati; altra copia, corredata di planimetria, è depositata per lo stesso periodo presso i suddetti comuni, ove gli interessati possono prenderne visione. Art. 3 (Norma transitoria) 1. Con le procedure stabilite dalla presente legge, vengono altresì definiti ed approvati gli elenchi già predisposti e non ancora approvati dal Ministero per i beni ambientali e culturali. Art. 4 (Urgenza) 1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. Note: (1) Pubblicata sul BUR 10 settembre 1993, n. 25. Riprodotta sulla G.U. della Repubblica 9 aprile 1994, n. 14 (S.S. n. 3). |
| Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |