Istituzione del fondo di solidarietà per i cittadini illustri che versino in condizioni di indigenza.(1)

Numero della legge: 21
Data: 1 settembre 1999
Numero BUR: 26
Data BUR: 20/09/1999

L.R. 1° Settembre 1999, n. 21
Istituzione del fondo di solidarietà per i cittadini illustri che versino in condizioni di indigenza.(1)


Art. 1
(Istituzione del fondo)


1. La Regione istituisce un fondo di solidarietà per i cittadini illustri che si siano particolarmente distinti, in ambito regionale, nel campo delle arti, delle scienze e delle lettere, che si trovino in particolari situazioni di indigenza.


Art. 2
(Assegno vitalizio)

1. Il Presidente della Regione, con proprio decreto, previa deliberazione della Giunta regionale, può attribuire, a carico del fondo, un assegno vitalizio a favore dei cittadini di cui all’articolo 1.

2. L’importo dell’assegno è commisurato alle effettive esigenze dell’interessato e non può essere comunque superiore a trenta milioni annui.

3. L’attribuzione dell’assegno viene revocato:
a) nel caso di condanna penale con sentenza passata in giudicato;
b) per il cessare delle condizioni di indigenza di cui all’articolo 1.


Art. 3 (2)
(Norme finanziarie)

1. All’onere derivante dall’applicazione della presente legge si provvede mediante l’istituzione nel bilancio di previsione della Regione per l’esercizio finanziario 1999 del capitolo 42163 denominato: “Fondo di solidarietà per i cittadini illustri che versino in particolari condizioni di indigenza” con lo stanziamento di lire 150 milioni, alla cui copertura si provvede con riduzione di pari importo del capitolo 19001, lettera a) di cui all’elenco n. 4 allegato al bilancio di previsione 1999.

2. Gli stanziamenti relativi agli esercizi successivi sono determinati con leggi di approvazione dei rispettivi bilanci.



Note :

(1) Pubblicata nel bollettino ufficiale della regione Lazio 20 settembre 1999, n. 26, S. O. n. 2.

(2) Dal 1° gennaio 2012 agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede con il capitolo di spesa R31902

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.