L.R. 15 Gennaio 1974, n. 1 |
Anticipazione per conto dello Stato per trattamento economico al personale delle aziende concessionarie di autoservizi (1) (2) |
[ Art. 1
Art. 2
L'Assessorato ai trasporti della Regione Lazio provvederà a tutte le operazioni preliminari e necessarie nonchè di accertamento e di conguaglio, per l'erogazione alle singole imprese esercenti delle somme occorrenti per la corresponsione ai lavoratori dipendenti degli aumenti di cui al precedente art. 1. Art. 3
Per l'attuazione della presente legge è autorizzata per l'anno 1973 l'anticipazione di lire 900 milioni a carico del cap. n. 4720 che si istituisce nello stato di previsione della spesa per l'anno medesimo con la seguente denominazione: (sotto il titolo IV, sezione VII, rubrica 9, categoria XVII) "Anticipazione per conto dello Stato - erogazione alle aziende concessionarie di autoservizi (contratto ANAC) per la corresponsione di acconti sul trattamento economico al personale dipendente". Art. 4
Il rimborso da parte dello Stato dell'anticipazione di lire 900 milioni di cui al precedente art. 3 sarà introitato nel cap. 720 che si istituisce nello stato di previsione della entrata per l'anno 1973 con la seguente denominazione: (sotto il titolo VI, categoria XVI, rubrica 4), "Rimborsi di somme anticipate per conto dello Stato - erogazione alle aziende concessionarie di autoservizi (contratto ANAC) per la corresponsione di acconti sul trattamento economico al personale dipendente". Il recupero degli interessi sarà introitato al competente capitolo 331 dello stato di previsione dell'entrata. Art. 5
(2) Legge abrogata dal numero 15) dell'allegato E alla legge regionale 20 giugno 2017, n. 6 |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |