Integratori proteici gratuiti a favore di malati di sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS).

Numero della legge: 10
Data: 17 febbraio 1992
Numero BUR: 7
Data BUR: 10/03/1992

L.R. 17 Febbraio 1992, n. 10
Integratori proteici gratuiti a favore di malati di sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS).



Art. 1

1. La Regione nell'ambito dell'azione programmatoria concernente il diritto alla salute dei cittadini, tutelato fra l'altro anche dall'articolo 32 della Costituzione, promuove interventi particolari mirati a migliorare l'assistenza sanitaria ai cittadini colpiti da sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) compresi quelli rinchiusi presso gli istituti di pena della Regione.


Art. 2

1. La Giunta regionale, in sede di riparto del fondo sanitario regionale, assegna alle unita' sanitarie locali un apposito finanziamento per l'acquisto e la corresponsione gratuita ai destinatari individuati nel precedente articolo di integratori proteici, in quantita' e qualita' e con le modalita' fissate dal personale medico curante con apposita prescrizione, su segnalazione ospedaliera o dell'unita' operativa sull'AIDS.


Art. 3

1. I cittadini affetti da AIDS ritireranno tali integratori proteici per il tramite del tesserino, in loro possesso, che da' diritto agli stessi all'esenzione del «ticket» su tutti i medicinali.


Art. 4

1. La Regione curera' che gli integratori proteici vengano distribuiti in tutte le farmacie della Regione.


Art. 5

1. Per l'applicazione della presente legge e' autorizzata per l'anno 1992 una spesa di L. 300 milioni.

2. Alla copertura del relativo onere si provvede con l'utilizzazione della corrispondente quota di L. 300 milioni iscritta nel capitolo n. 29831 lettera g), elenco n. 4, del bilancio per l'esercizio finanziario 1991 ai sensi del quinto comma della legge 19 maggio 1976, n. 335 e dell'articolo 20 della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15.

3. La spesa di cui al precedente comma sara' iscritta al capitolo n. 13027 che verra' istituito nel bilancio per l'anno 1992 con la denominazione: «Contributi per la distribuzione gratuita di integratori proteici per affetti da AIDS» con stanziamento di L. 300 milioni.

4. Alla determinazione e corrispondente copertura di spesa per gli anni 1993 e 1994 si provvedera' con le relative leggi di bilancio.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.