| L.R. 19 Maggio 1983, n. 34 |
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Modifiche alla legge regionale 15 settembre 1982, n. 41, concernente: << Disciplina delle acque di scarico provenienti da fognature pubbliche e da insediamenti civili >>.(1)
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Art. 1 L' ultimo comma dell' articolo 1 della legge regionale 15 settembre 1982, n. 41, e' sostituito dal seguente: << Omissis >>. Art. 2 L' ultimo comma dell' articolo 3 della legge regionale 15 settembre 1982, n. 41, e' sostituito dai seguenti: << Omissis >> Art. 3 Al primo comma dell' articolo 5 della legge regionale 15 settembre 1982, n. 41, sono apportate le seguenti modifiche: 1) le parole << omissis >>,sono sostituite dalle parole << omissis >>; 2) alle lettere B) e C) le parole < 3) alla lettera D) le parole << omissis >> sono sostituite con le parole << omissis >>. Art. 4 All' articolo 6 della legge regionale 15 settembre 1982, n. 41, sono apportate le seguenti modifiche: a) Il secondo comma e' sostituito dal seguente: << Omissis>>. b) Al terzo comma: punto n. 1 le parole << omissis>> sono sostituite dalle parole << omissis>>; punto n. 2 le parole << omissis >> sono sostituite dalle parole << omissis>>. c) L' ultimo comma e' sostituito dal seguente: << omissis >>. Art. 5 L' articolo 7 della legge regionale 15 settembre 1982, n. 41, e' cosi' modificato: il primo comma e' sostituito dal seguente: << omissis >>. Al secondo comma sono soppresse le parole << omissis >>. Al terzo comma, aggiungere, dopo << omissis >> le parole << omissis >> Art. 6 All' ultimo comma dell' articolo 8 della legge regionale 15 settembre 1982, n. 41, le parole < Art. 7 L' articolo 9 della legge regionale 15 settembre 1982, n. 41, e' cosi' modificato: all' ultimo comma le parole << omissis >> sono sostituite con le parole << omissis >>. Art. 8 L' articolo 10 della legge regionale 15 settembre 1982, n. 41, e' cosi' modificato: al primo comma, dopo la parola << omissis>> sono aggiunte le parole << omissis>>. Art. 9 Il secondo comma dell' articolo 11 della legge regionale 15 settembre 1982, n. 41, e' sostituito dal seguente comma: << Omissis >>. Art. 10 L' articolo 12 della legge regionale 15 settembre 1982, n. 41, e' cosi' modificato: al primo comma, dopo le parole << omissis >> sono aggiunte le parole < << omissis>. Art. 11 Il punto 4) dell' allegato 1 alla legge regionale 15 settembre 1982, n. 41, e' cosi' modificato: 4 - Corpo ricettore dello scarico Fognatura privata Corpo idrico superficiale (nome) Suolo Sottosuolo Altro (autobotti). Art. 12 Nell' intestazione della scheda << catasto degli scarichi >> allegato n. 2 alla legge regionale n. 41 del 1982 le parole << Comitato di Ministri >> sono sostituite dalle parole << Comitato interministeriale >>. Note: (1) Pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio 10 giugno 1983, n. 16 |
| Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |