Modifiche alla legge regionale 15 settembre 1982, n. 41, concernente: << Disciplina delle acque di scarico provenienti da fognature pubbliche e da insediamenti civili >>.(1)

Numero della legge: 34
Data: 19 maggio 1983
Numero BUR: 16
Data BUR: 10/06/1983

L.R. 19 Maggio 1983, n. 34
Modifiche alla legge regionale 15 settembre 1982, n. 41, concernente: << Disciplina delle acque di scarico provenienti da fognature pubbliche e da insediamenti civili >>.(1)


Art. 1


L' ultimo comma dell' articolo 1 della legge regionale 15 settembre 1982, n. 41, e' sostituito dal seguente:
<< Omissis >>.


Art. 2


L' ultimo comma dell' articolo 3 della legge regionale 15 settembre 1982, n. 41, e' sostituito dai seguenti:
<< Omissis >>


Art. 3

Al primo comma dell' articolo 5 della legge regionale 15 settembre 1982, n. 41, sono apportate le seguenti modifiche:
1) le parole << omissis >>,sono sostituite dalle parole << omissis >>;
2) alle lettere B) e C) le parole <> sono sostituite dalle parole << omissis >>;
3) alla lettera D) le parole << omissis >> sono sostituite con le parole << omissis >>.


Art. 4

All' articolo 6 della legge regionale 15 settembre 1982, n. 41, sono apportate le seguenti modifiche:
a) Il secondo comma e' sostituito dal seguente: << Omissis>>.
b) Al terzo comma: punto n. 1 le parole << omissis>> sono sostituite dalle parole << omissis>>; punto n. 2 le parole << omissis >> sono sostituite dalle parole << omissis>>.
c) L' ultimo comma e' sostituito dal seguente: << omissis >>.


Art. 5

L' articolo 7 della legge regionale 15 settembre 1982, n. 41, e' cosi' modificato: il primo comma e' sostituito dal seguente: << omissis >>.
Al secondo comma sono soppresse le parole << omissis >>. Al terzo comma, aggiungere, dopo << omissis >> le parole << omissis >>


Art. 6

All' ultimo comma dell' articolo 8 della legge regionale 15 settembre 1982, n. 41, le parole <> sono sostituite con le parole << omissis >>.


Art. 7

L' articolo 9 della legge regionale 15 settembre 1982, n. 41, e' cosi' modificato: all' ultimo comma le parole << omissis >> sono sostituite con le parole << omissis >>.


Art. 8

L' articolo 10 della legge regionale 15 settembre 1982, n. 41, e' cosi' modificato: al primo comma, dopo la parola << omissis>> sono aggiunte le parole << omissis>>.


Art. 9

Il secondo comma dell' articolo 11 della legge regionale 15 settembre 1982, n. 41, e' sostituito dal seguente comma:
<< Omissis >>.

Art. 10

L' articolo 12 della legge regionale 15 settembre 1982, n. 41, e' cosi' modificato: al primo comma, dopo le parole << omissis >> sono aggiunte le parole <>; al punto 1) le parole << omissis>> sono sostituite dalle parole <>; al punto 2) le parole <> sono sostituite dalle parole << omissis >>; il terzo comma e' sostituito dal seguente:
<< omissis>.


Art. 11

Il punto 4) dell' allegato 1 alla legge regionale 15 settembre 1982, n. 41, e' cosi' modificato:
4 - Corpo ricettore dello scarico
Fognatura privata
Corpo idrico superficiale (nome)
Suolo
Sottosuolo
Altro (autobotti).


Art. 12

Nell' intestazione della scheda << catasto degli scarichi >> allegato n. 2 alla legge regionale n. 41 del 1982 le parole << Comitato di Ministri >> sono sostituite dalle parole << Comitato interministeriale >>.





Note:

(1) Pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio 10 giugno 1983, n. 16

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.