| L.R. 22 Aprile 1975, n. 33 |
| Norme per il riordino degli autoservizi di interesse regionale (1)(2) |
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[ Art. 1 In aderenza alle esigenze dello sviluppo economico e sociale del territorio regionale, ed allo scopo di provvedere alla riorganizzazione dei servizi automobilistici ordinari affidati ad imprese private ai sensi della legge regionale n. 10 del 20 marzo 1973 e successive integrazioni e modificazioni, l'esercizio precario dei servizi stessi è affidato alla società STEFER e alla società Romana per le Ferrovie del Nord, a seconda dei rispettivi bacini di traffico, fino al completamento delle operazioni occorrenti per l'effettivo inizio dell'attività del Consorzio tra il comune di Roma e le cinque province del Lazio e dell'Azienda consortile. Il trasferimento dell'esercizio precario dei servizi alle anzidette Società sarà attuato dall'Amministrazione regionale, anche mediante singoli provvedimenti, sulla base del programma allegato in calce alla presente legge, e, comunque, non oltre la data del 30 giugno 1975. Art. 2
Nelle more dell'approvazione del piano regionale dei trasporti, la Giunta regionale, sentito il parere del comitato tecnico del piano regionale dei trasporti costituito con delibera della Giunta regionale n. 1449 del 28 maggio 1974, adotterà i provvedimenti di cui al secondo e terzo comma dell'art. 2 della citata legge n. 10 del 1973 e al secondo comma dell'art. 8 della legge regionale n. 12 del 2 aprile 1973, relativamente agli interventi necessari per assicurare il soddisfacimento delle pubbliche esigenze di trasporto nel Lazio nonchè per garantire il migliore impiego del personale, degli impianti e dei veicoli di tutte le imprese esercenti autoservizi di interesse regionale. A tal fine, la Giunta, attraverso l'Assessorato regionale ai trasporti, svolgerà la necessaria azione di controllo e di vigilanza sull'esercizio e su ogni altro aspetto della gestione dei servizi nel quadro dei compiti operativi previsti dall'art. 8 della citata legge n. 12 del 1973. Art. 3
L'esercizio precario dei servizi affidati alla STEFER e alla Società Romana Ferrovie del Nord ai sensi della legge regionale 20 marzo 1973, n. 10 ed in base alla presente legge, verrà a cessare entro il 31 ottobre 1975 per effetto delle determinazioni che l'Amministrazione regionale adotterà ai sensi della legge regionale 2 aprile 1973, n. 12. Entro detto termine la Giunta regionale, sentito il parere della commissione consiliare competente, formulerà e sottoporrà all'approvazione del Consiglio regionale il piano generale dei trasporti di cui agli artt. n. 1 delle leggi regionali n. 10 e n. 12 del 1973 (3). Nel frattempo, la Giunta regionale, attraverso l'Assessorato ai trasporti e sentito il parere della commissione consiliare competente, ove esistente, è autorizzata ad esperire i necessari accordi con le imprese private al fine di procedere alla stima del materiale rotabile e degli impianti fissi - riconosciuti idonei e necessari - e di eventuali altri beni attinenti allo svolgimento delle linee già esercitate dalle stesse imprese nonchè allo scopo di stabilire le indennità da corrispondere per l'acquisizione in proprietà di tutti i suddetti beni, il cui valore di stima costituirà la base prevalente per la determinazione dell'indennizzo previsto dall'art. 5 della citata legge n. 12 del 1973. Per l'espletamento di questo incarico la Giunta regionale si avvarrà di un comitato presieduto dall'Assessore ai trasporti costituito, oltrechè dal presidente del Consorzio regionale dei trasporti del Lazio nel caso di avvenuta sua nomina, da sette esperti nominati dalla Giunta regionale su designazione dei gruppi del Consiglio, quattro dei quali in rappresentanza delle minoranze. In attesa della nomina del presidente del Consorzio regionale dei trasporti, e fino alla nomina stessa, gli esperti, nominati dalla Giunta regionale su designazione dei gruppi del Consiglio, di cui al precedente comma, saranno in numero di otto (4). Gli impianti fissi, il materiale rotabile e gli altri beni attinenti all'esercizio dei servizi già gestiti dalle predette imprese, saranno rilevati dall'Amministrazione regionale e da questa conferiti prioritariamente al costituendo Consorzio tra il comune di Roma e le cinque province del Lazio, in conto contributo della quota di spese di impianto a carico delle province. L'Amministrazione regionale provvederà direttamente a corrispondere alle imprese private, nel caso di cui sopra, gli indennizzi ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 12 del 2 aprile 1973 (5). Art. 4
Per l'espletamento delle trattative di cui al precedente articolo, il Presidente della Giunta regionale, con suo decreto, fisserà un termine massimo di trenta giorni. Trascorso tale termine, qualora l'accordo tra le parti non sia stato ancora raggiunto, nei successivi otto giorni l'impresa che ha cessato dal servizio potrà egualmente cedere in proprietà gli impianti fissi ed il materiale rotabile riconosciuti idonei e necessari nonchè eventuali altri beni attinenti all'esercizio - che dovranno risultare da dettagliato inventario redatto in contraddittorio - rimettendosi, per la determinazione di quanto dovutole, ad un collegio arbitrale, che esplicherà il suo mandato secondo equità, nel rispetto dei criteri di cui al secondo comma dell'art. 5 della citata legge n. 12 del 1973. Detto collegio sarà costituito da tre membri, nominati dal Presidente della Giunta regionale con suo decreto; due di essi saranno designati ciascuno da una delle due parti interessate ed il terzo - con funzioni di presidente - dalle due parti di comune accordo, o, in caso di disaccordo dal Presidente del Tribunale amministrativo regionale del Lazio. Qualora l'impresa che ha cessato dal servizio non dovesse provvedere all'effettiva consegna per il trasferimento di proprietà degli anzidetti beni, entro il termine di cui sopra, non potrà più invocare la procedura arbitrale prevista dal presente articolo e l'Amministrazione regionale non sarà tenuta a rilevare i beni di cui trattasi e sulla base della situazione di urgenza e necessità conseguente, potrà adottare ogni provvedimento anche ai sensi del secondo e terzo comma dell'art. 2 della legge regionale 20 marzo 1973, n. 10 (5). Art. 5
Il personale dipendente dalle imprese di trasporto private che cessino la loro attività ai sensi della presente legge, semprechè risulti in effettivo servizio alla data del 31 dicembre 1974, avrà diritto, a richiesta, ad essere utilizzato dalle Soc. STEFER e Romana Ferrovie del Nord, fermo restando il trattamento giuridico ed economico goduto al momento del trasferimento della gestione dei servizi. Possono altresì avvalersi di tale diritto i lavoratori assunti dopo il 31 dicembre 1974 e fino al 15 febbraio 1975, semprechè tali assunzioni siano motivate da esigenza di sostituzione di personale che abbia cessato dal servizio nello stesso periodo. Nei casi suddetti trovano applicazione le altre disposizioni contenute nell'art. 6 della legge regionale 2 aprile 1973, n. 12 (5). Art. 6
In deroga a quanto disposto dall'art. 3 della legge regionale 25 gennaio 1975, n. 12, a decorrere dalla data di effettivo inizio dell'esercizio precario delle linee - trasferite ai sensi della presente legge - da parte delle Soc. STEFER e Romana Ferrovie del Nord, i finanziamenti previsti dalla legge n. 12 del 1975, saranno corrisposti a favore delle succitate società subentranti nella gestione precaria dei servizi. Si fa salvo il dirit to delle imprese private alla percezione del predetto contributo maturato fino alla data del trasferimento e semprechè non sussistano gli altri motivi ostativi previsti dalle leggi e regolamenti regionali. Verrà stabilita, ove occorra, la misura del corrispettivo da far carico agli enti locali interessati per la gestione dei suddetti servizi. In tal caso resta salvo l'intervento, sostitutivo o integrativo della Regione mediante propri contributi. Art. 7
Al fine di garantire comunque e immediatamente l'ordinato esercizio delle autolinee di interesse regionale, la Giunta regionale è autorizzata a provvedere all'acquisto di almeno centro autobus ed eventuali impianti ed attrezzature da reperire sul mercato e da destinare all'esercizio consortile dei suddetti servizi. Art. 8
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, nonchè all'onere derivante dall'applicazione del primo comma dell'art. 2 della legge regionale 21 marzo 1973, n. 11 e della legge (regionale; n.d.r.) 29 maggio 1973, n. 22 e dell'art. 2 della legge regionale 19 luglio 1974, n. 31, che si determina complessivamente in lire 13 miliardi, si farà fronte mediante l'accensione di uno o più mutui passivi da ammortizzare in un periodo non superiore ai venti anni - con una spesa annua complessiva di ammortamento di L. 2.400 milioni - nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con deliberazione della Giunta regionale da sottoporsi all'approvazione del Consiglio regionale. Le rate di ammortamento saranno iscritte in appositi capitoli di spesa di bilancio regionale per quanto saranno gli anni di ammortamento del mutuo, distintamente per la parte capitale e per la parte interessi e spese. Alla spesa relativa alla rata annua di ammortamento di lire 2.400 milioni si farà fronte per l'anno 1975, in parte mediante riduzione per l'importo di L. 1.780 milioni dello stanziamento del cap. 1963 e per L. 620 milioni utilizzando le disponibilità dei capitoli 1963 e 3001 che vengono soppressi. Il ricavo della operazione di mutuo sarà iscritto nel cap. 501 dello stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 1975, in corrispondenza dell'acquisizione dell'entrata, sarà istituito nello stato di previsione della spesa il cap. n. 2520 "Spese per contributo alle province sulle spese di impianto per la costituzione dei consorzi, per il rilievo dei beni delle imprese private di trasporto e per l'acquisto di autobus, eventuali impianti e attrezzature, da destinare al Consorzio regionale dei pubblici servizi di trasporto". Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare con propri decreti da emanarsi su proposta dell'Assessore al bilancio, le occorrenti variazioni al bilancio relativo all'anno 1975. Gli impegni di spesa di cui all'art. 3 della legge regionale 21 marzo 1973, n. 11, legge (regionale; n.d.r.) 29 maggio 1973, n. 22 ed all'art. 1 della legge regionale 19 luglio 1974, n. 31, sono assorbiti dallo stanziamento stabilito con il primo comma del presente articolo. Nelle more del perfezionamento dei mutui di cui al presente articolo e per l'attuazione di quanto in esso disposto, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere acconti che verranno recuperati in sede di erogazione delle somme costituenti il netto ricavo dei mutui suddetti. In relazione a quanto precede saranno istituiti nel bilancio di previsione per l'anno 1975 i seguenti capitoli: - Tabella A - Entrata cap. 772 "Recuperi per acconti per mutui in corso di perfezionamento relativi ai contributi alle province del Lazio sulle spese di impianto per la costituzione dei consorzi anche attraverso il trasferimento del materiale rotabile, attrezzature ed altri beni rilevati alle imprese private di trasporto da conferire al costituendo Consorzio" con lo stanziamento di L. 8.300 milioni. cap. 773 "Recuperi per acconti per mutui in corso di perfezionamento per acquisto autobus ed eventuali impianti ed attrezzature da reperire sul mercato da destinare all'esercizio consortile dei servizi di trasporto" con lo stanziamento di L. 3.700 milioni. - Tabella B - Spesa cap. 4772 "Acconti per mutui in corso di perfezionamento relativi ai contributi alle province del Lazio sulle spese di impianto per la costituzione dei consorzi anche attraverso il trasferimento del materiale rotabile, attrezzature ed altri beni rilevati alle imprese private di trasporto da conferire al costituendo Consorzio" con lo stanziamento di L. 8.300 milioni. cap. 4773 "Acconti per mutui in corso di perfezionamento per acquisto autobus ed eventuali impianti ed attrezzature da reperire sul mercato da destinare all'esercizio consortile dei servizi di trasporto" con lo stanziamento di L. 3.700 milioni (6). Art. 9
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. A L L E G A T O Programma per l'affidamento dell'esercizio precario dei servizi automobilistici di interesse regionale alla Società STEFER e S.F.R.N. - entro il 15 aprile 1975: alla STEFER verranno affidati gli autoservizi delle zone: Cassinate, Casilina sud, Casilina Nord, Carpinetana e zona montana di Frosinone; - entro il 30 aprile 1975; alla STEFER verranno affidati gli autoservizi delle zone: Palombarese, Tiburtina, Prenestina, di Pomezia e dei Castelli Romani, Reatino; alla Società Romana Ferrovie del Nord verranno affidati gli autoservizi delle zone: Tiberina, Viterbese; - entro il 15 maggio 1975; Alla STEFER verranno affidati gli autoservizi delle zone: Latina sud, Aurunci, Ausoni, Lepini e Agro Pontino; - entro il 31 maggio 1975; alla STEFER verranno affidati gli autoservizi delle zone: Ostia, Fiumicino, Via Aurelia, Braccianese e Via Cassia.] Note: (1) Pubblicata sul Bur 23 aprile 1975, n. 11 (S.O.). (2) Legge abrogata dal numero 25) dell'allegato E alla legge regionale 20 giugno 2017, n. 6 (3) Termine prorogato al 31 marzo 1976 dall'art. 1 della legge regionale 2 dicembre 1975, n. 78 e successivamente prorogato al 30 giugno 1976 dall'art. 1 della legge regionale 28 aprile 1976, n. 16. (4) Comma aggiunto dall'art. 3 della legge regionale 9 giugno 1975, n. 49. (5) Vedi anche l'art. 1 della legge regionale 9 giugno 1975, .48. (6) Comma così sostituito dall'art. 2 della legge regionale 9 giugno 1975, n. 49. |
| Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |