Norme per la concessione di contributi per il completamento di opere ospedaliere gi… programmate ai sensi della legge 30 maggio 1965, n. 574. (1)

Numero della legge: 61
Data: 11 giugno 1975
Numero BUR: 18
Data BUR: 30/06/1975

L.R. 11 Giugno 1975, n. 61
Norme per la concessione di contributi per il completamento di opere ospedaliere gi… programmate ai sensi della legge 30 maggio 1965, n. 574. (1)


Art. 1


Fino a quando la materia dell'edilizia ospedaliera non sarà organicamente disciplinata, si applica, per l'esecuzione di opere ospedaliere di interesse regionale, la vigente normativa statale e regionale, salvo quanto disposto dai successivi articoli.


Art. 2


Per il completamento di opere di edilizia ospedaliera comprese nei programmi approvati ai sensi della legge 30 maggio 1965, n. 574 e successive modificazioni ed integrazioni, la Regione è autorizzata a concedere, anche per la parte eccedente il costo dell'opera previsto nei programmi statali, contributi costanti trentacinquennali nella misura pari a quella occorrente al totale ammortamento dei relativi mutui compresi gli oneri per le spese ed interessi.
Gli enti beneficiari del suddetto contributo, per la contrazione del mutuo, debbono comunque prioritariamente rivolgersi alla Cassa DD.PP. ed in via subordinata agli altri istituti di credito che dovranno all'uopo essere indicati dalla Regione (2).


Art. 3


Il programma regionale delle opere indicate al precedente art. 2 è predisposto dalla Giunta regionale, in conformità a quanto disposto dalla legge regionale n. 7 del 24 gennaio 1975, su proposta dell'Assessore ai lavori pubblici di concerto con quello alla Sanità, ed approvato dal Consiglio regionale.
Per la programmazione degli interventi relativi alle attrezzature specifiche ospedaliere di cui all'art. 33 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, la proposta è formulata dall'Assessore alla sanità di concerto con quello dei lavori pubblici.
Il programma di cui al primo comma è redatto tenendo particolarmente presenti le esigenze relative a maggiori oneri, dipendenti dall'affidamento o dall'esecuzione dei lavori, rispetto alle somme già ammesse a contributo statale; ai lavori necessari ad assicurare funzionalità ad opere già appaltate o eseguite, nonchè ai lavori compresi in progetti sui quali è stato espresso parere favorevole da parte dei competenti organi consultivi statali.


Art. 4


Per l'attuazione del programma suindicato trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni della legge regionale 17 agosto 1974, n. 41 (3), recante norme per l'accelerazione delle procedure in materia di opere pubbliche.
Ai fini dell'approvazione dei progetti e della concessione formale del contributo regionale restano salvi i pareri espressi dagli organi dello Stato; sull'eventuale aggiornamento dei prezzi è richiesto soltanto il parere dell'ingegnere capo del competente ufficio del genio civile.


Art. 5


Per l'aggiudicazione dei lavori a base d'asta relativi ad opere ospedaliere si applicano le disposizioni di cui al 1° e 2° comma dell'art. 10 della suddetta legge n. 41 (3) ed il termine ivi previsto è prorogato al 31 dicembre 1976.
Per far fronte alle maggiori spese derivanti dall'applicazione del precedente comma è riservata un'aliquota non superiore al 10% dello stanziamento indicato al successivo art. 6.


Art. 6


Per la concessione dei contributi previsti dalla presente legge è autorizzato, per l'anno finanziario 1974, il limite di impegno di L. 4.102 milioni da iscriversi nel cap. 2675 di nuova istituzione, denominato "Contributi costanti trentacinquennali per il completamento di opere ospedaliere".
Per gli anni successivi, le annualità occorrenti per il pagamento dei relativi contributi saranno iscritte sullo stesso capitolo o su quello corrispondente a partire dall'anno 1975 e fino all'anno 2008.
Alla spesa di L. 4.102 milioni si farà fronte mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al cap. 2982 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'anno 1974.
Le somme non impegnate nel corrente esercizio finanziario saranno utilizzate nell'esercizio successivo.
Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a disporre, con proprio decreto da emanarsi su proposta dell'Assessore al bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.


Art. 7


Norma transitoria. Il programma per l'anno 1975 sarà approvato dalla Giunta regionale sentito il parere della commissione sanità.


Art. 8


La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31, IV comma. dello Statuto regionale ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.



Note:

(1) Pubblicata sul Bur 30 giugno 1975, n. 18.
Riprodotta sulla G.U. della Repubblica 22 settembre 1975, n. 253.

(2)Articolo così sostituito dall'articolo unico della legge regionale 5 gennaio 1976, n. 1.

(3) Abrogata e sostituita dalla legge regionale 26 giugno 1980, n. 88.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.