L.R. 23 Settembre 1991, n. 51 |
Modifiche della legge regionale 17 luglio 1989, n. 47concernente "Costituzione di centri per la promozione delle pietre ornamentali del Lazio".
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(Pubblicata nel B.U. 10 ottobre 1991, n. 28) Art. 1 1. Il secondo comma dell'articolo 8 della legge regionale 17 luglio 1989, n. 47 e' cosi' sostituito: "2. La mancata stipula della convenzione di cui al precedente articolo 3 entro il trentaseiesimo mese dalla data di entrata in vigore della presente legge fa decadare la costituzione del relativo centro". |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |