Anticipazioni per conto delle Comunità montane per trattamento economico al personale dei consigli di valle e delle aziende speciali silvo-pastorali esistenti nella Regione ed operanti nelle province di Frosinone, Rieti e Roma ed istituiti a norma del D.P.R. 10 giugno 1955, n. 987 e che saranno assorbite con il relativo personale dalle costituende Comunità montane ai sensi dell'art. 32 della legge regionale 2 maggio 1973, n. 16 (1) (2)

Numero della legge: 18
Data: 30 aprile 1976
Numero BUR: 14
Data BUR: 20/05/1976

L.R. 30 Aprile 1976, n. 18
Anticipazioni per conto delle Comunità montane per trattamento economico al personale dei consigli di valle e delle aziende speciali silvo-pastorali esistenti nella Regione ed operanti nelle province di Frosinone, Rieti e Roma ed istituiti a norma del D.P.R. 10 giugno 1955, n. 987 e che saranno assorbite con il relativo personale dalle costituende Comunità montane ai sensi dell'art. 32 della legge regionale 2 maggio 1973, n. 16 (1) (2)


[ Art. 1


Ai dipendenti dei consigli di valle costituiti nelle province di Frosinone, Rieti e Roma a norma del D.P.R. 10 giugno 1955, n. 987 e ai dipendenti delle aziende speciali silvo-pastorali esistenti nella Regione Lazio, in servizio alla data del 30 novembre 1972 ai sensi dell'art. 32 della legge regionale 2 maggio 1973, n. 16 verranno anticipate dalla Regione Lazio in nome e per conto delle Comunità montane le competenze per l'anno 1976.
La Regione Lazio provvederà, altresì, ad anticipare, sempre in via sostitutiva, le necessarie somme ed i relativi oneri riflessi.

Art. 2

L'Assessore agli Enti locali e alle aggregazioni sovracomunali della Regione Lazio provvederà a tutte le operazioni preliminari e necessarie nonchè di accertamento e di conguaglio, per la erogazione delle competenze ai singoli dipendenti dei consigli di valle e delle aziende silvo-pastorali della Regione Lazio.


Art. 3

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata per l'anno 1976 l'anticipazione di L. 300.000.000 da iscriversi al cap. 472601 dello stato di previsione della spesa per l'anno medesimo.


Art. 4

Il rimborso da parte delle Comunità montane dell'anticipazione di L. 300.000.000 di cui al precedente art. 3 sarà introitato nel cap. n. 61630 dello stato di previsione dell'entrata per l'anno 1976. Correlativamente nel citato capitolo di entrata n. 61630 è iscritta la somma di L. 300.000.000.


Art. 5


La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.]



Note :

(1) Pubblicata sul BUR 20 maggio 1976, n. 14

(2) Legge abrogata dal numero 19) dell'allegato D alla legge regionale 20 giugno 2017, n. 6

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.