| L.R. 29 Gennaio 1996, n. 7 |
| Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1996 (1). |
| Art. 1 1. La Giunta regionale è autorizzata ad esercitare provvisoriamente fino a quando non sia approvato per legge e comunque non oltre il 31 marzo 1996 la gestione del bilancio per l'anno finanziario 1996, secondo gli stati di previsione e le eventuali note di variazioni, con le disposizioni e le modalità previste nella relativa proposta di legge all'esame del Consiglio regionale, nei limiti previsti dal comma 1 e 2 dell'articolo 10 della legge regionale 12 aprile 1977, numero 15, salvo per i capitoli concernenti gli interventi cofinanziati dalla CEE per i quali la gestione non è soggetta a limiti di somme. Art. 2
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. Note: (1) Pubblicata sul Bur 31 gennaio 1996, n. 3 (S.O. n. 2). Riprodotta sulla G.U. della Repubblica 22 giugno 1996, n. 24 (S.S. n. 3). |
| Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |