Riconoscimenti ad artigiani del Lazio. (1) (2)

Numero della legge: 20
Data: 5 febbraio 1975
Numero BUR: 4
Data BUR: 10/02/1975

L.R. 05 Febbraio 1975, n. 20
Riconoscimenti ad artigiani del Lazio. (1) (2)


[ Art. 1

La Regione Lazio concede riconoscimenti di merito ad imprenditori artigiani, iscritti d almeno 15 anni negli albi provinciali delle imprese artigiane della Regione che, nell'esercizio della loro attività, per doti di serietà, competenza ed impegno professionale, abbiano contribuito in maniera significativa alla difesa, al consolidamento ed allo sviluppo dell'artigianato laziale.
La Regione concede altresì riconoscimenti particolari a giovani artigiani, di età non superiore ai 25 anni, anch'essi iscritti negli albi di cui al precedente comma, che formatisi professionalmente nel mondo artigiano, o in possesso di particolari requisiti di preparazione tecnica, mostrino di poter validamente concorrere al rinnovamento delle forze imprenditoriali nel settore.


Art. 2

I riconoscimenti, di cui al precedene art. 1, sono conferiti dall'Assessorato regionale per l'industria, commercio e artigianato, su segnalazioni delle commissioni regionali e provinciali per l'artigianato e delle associazioni di categoria ed assegnati nel corso di apposite manifestazioni che lo stesso Assessorato è autorizzato ad organizzare.


Art. 3

I riconoscimenti e le manifestazioni di cui al precedene art. 2 sono determinati con delibera della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per l'industria, commercio e artigianato.


Art. 4

Per le finalità previste dalla presente legge è autorizzata per l'esercizio 1974 e successivi la spesa di L. 10.000.000.


Art. 5


All'onere annuo di L. 10.000.000, previsto dal precedene art. 4, si farà fronte, per l'esercizio 1974, mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al cap. 1963 del bilancio di previsione relativo allo stesso anno e, per gli esercizi successivi, con i normali mezzi di bilancio.
La spesa suddetta graverà sull'istituendo cap. n. 1814 del bilancio regionale relativo all'anno finanziario 1974, con la se
guente denominazione: "Spese occorrenti per la concessione di riconoscimento di merito ad artigiani e per l'organizzazione di manifestazioni artigiane".
Il Presidente della Giunta regionale, in conseguenza di quanto previsto dai commi precedenti è autorizzato ad apportare con proprio decreto, su proposta dell'Assessore al bilancio, le occorrenti variazioni al bilancio. ]



Note:

(1) Pubblicata sul BUR 10 febbraio 1975, n. 4 (S.O. n. 1).
Riprodotta sulla G.U. della Repubblica 23 giugno 1975, n. 163.

(2) Legge regionale abrogata dal numero 9) dell'allegato F alla legge regionale 20 giugno 2017, n. 6

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.