Integrazione della legge regionale 4 febbraio 1974, n. 5. Prevenzione degli incendi nei boschi ed interventi per la ricostituzione boschiva (1) (2)

Numero della legge: 51
Data: 9 giugno 1975
Numero BUR: 18
Data BUR: 30/06/1975

L.R. 9 Giugno 1975, n. 51
Integrazione della legge regionale 4 febbraio 1974, n. 5. Prevenzione degli incendi nei boschi ed interventi per la ricostituzione boschiva (1) (2)


[ Art. 1



Lo stanziamento disposto dall'art. 9 della legge regionale 4 febbraio 1974, n. 5 sul cap. 1531 è elevato da L. 250 milioni a L. 500 milioni.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte mediante riduzione del cap. 2981 del bilancio di previsione 1975 che presenta la necessaria disponibilità.
Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare con proprio decreto, su proposta dell'Assessore al bilancio, le necessarie variazioni al bilancio.]



Note:

(1) Pubblicata sul Bur 20 giugno 1975, n. 17.

(2) Legge abrogata dal numero 9) dell'allegato B e numero 2) dell'allegato C alla legge regionale 20 giugno 2017, n. 6

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.