Interventi regionali in favore dei cittadini ciechi (1)

Numero della legge: 40
Data: 1 dicembre 2003
Numero BUR: 36
Data BUR: 30/12/2003

L.R. 01 Dicembre 2003, n. 40
Interventi regionali in favore dei cittadini ciechi (1)


Art. 1
(Modifiche all’articolo 4 della legge regionale 14 gennaio 1987, n. 8 )


1. L’articolo 4 della legge regionale 14 gennaio 1987, n. 8 “Interventi regionali a favore dei cittadini ciechi” è così sostituito:

"omissis"

Art. 2
(Disposizione transitoria)

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge vengono designati i rappresentanti di enti ed organizzazioni.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’organo di amministrazione dell’ente di cui alla l.r. 8/1987 in carica, adegua in via provvisoria lo statuto alle modifiche introdotte dall’articolo 1.



Note:


(1) Pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 30 dicembre 2003, n. 36

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.