| L.R. 01 Dicembre 2003, n. 40 |
| Interventi regionali in favore dei cittadini ciechi (1) |
|
Art. 1 (Modifiche all’articolo 4 della legge regionale 14 gennaio 1987, n. 8 ) 1. L’articolo 4 della legge regionale 14 gennaio 1987, n. 8 “Interventi regionali a favore dei cittadini ciechi” è così sostituito: "omissis" Art. 2
(Disposizione transitoria) 1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge vengono designati i rappresentanti di enti ed organizzazioni. 2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’organo di amministrazione dell’ente di cui alla l.r. 8/1987 in carica, adegua in via provvisoria lo statuto alle modifiche introdotte dall’articolo 1. Note: (1) Pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 30 dicembre 2003, n. 36 |
| Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |