Riorganizzazione funzionale dei servizi socio - sanitari e riordinamento della rete ospedaliera della citta' di Roma.

Numero della legge: 39
Data: 29 settembre 1977
Numero BUR: 28
Data BUR: 10/10/1977

L.R. 29 Settembre 1977, n. 39
Riorganizzazione funzionale dei servizi socio - sanitari e riordinamento della rete ospedaliera della citta' di Roma.







TITOLO I
RIORGANIZZAZIONE FUNZIONALE DEI SERVIZI SOCIO - SANITARI


Art. 1
(Finalita')

In attuazione delle indicazioni contenute nell' art. 1 della legge regionale 12 gennaio 1976, n. 2 ed al fine di unificare gli interventi diretti ad assicurare la promozione e la tutela globale della salute dei cittadini ed a garantire il pieno sviluppo della persona umana, la presente legge detta norme per la riorganizzazione funzionale dei servizi socio - sanitari e per il riordinamento dei presidi socio - sanitari della citta' di Roma.



Art. 2
(Adozione della programmazione)

come metodo permanente di lavoro In attuazione dei principi contenuti negli articoli 44 e seguenti dello statuto, la Regione e gli enti locali assumono la programmazione come metodo democratico di intervento nei settori dell' assistenza sociale e sanitaria per indirizzarli verso un compiuto sistema di sicurezza sociale.
Partecipano al processo programmatorio, nell' ambito delle rispettive competenze e della propria autonomia, secondo le modalita' indicate dalle leggi regionali, gli enti locali, il consorzio socio - sanitario, le organizzazioni sindacali e le forze sociali.


Art. 3
(Il piano regionale socio - sanitario)

Nel quadro della programmazione economica regionale e del piano di sviluppo poliennale, la Regione definisce gli obiettivi e i criteri della propria azione nel campo socio - sanitario mediante piani basati su distinti programmi annuali e poliennali, soggetti a revisioni periodiche.
Il piano socio - sanitario, che dovra' comunque essere predisposto entro sei mesi dall' entrata in vigore della presente legge, deve contenere in ogni caso informazioni ed elementi di giudizio per una corretta valutazione della situazione esistente; indicare gli obiettivi da raggiungere nel periodo di validita' del piano; determinare gli interventi operativi idonei a modificare la situazione esistente per il conseguimento degli obiettivi prefissati; indicare le risorse e il personale con cui raggiungere tali obiettivi e verificare la compatibilita' tra gli obiettivi e i mezzi disponibili.


Art. 4
(Criteri per la riorganizzazione funzionale dei servizi)

La riorganizzazione e l' integrazione funzionale dei servizi ospedalieri ed extraospedalieri sono realizzate attraverso provvedimenti autonomi degli enti locali, degli enti ospedalieri e degli enti socio - assistenziali e sanitari e nel quadro del coordinamento esercitato dal comitato regionale di cui alla legge regionale 4 febbraio 1975, n. 17 e dai consorzi di gestione delle unita' locali per i servizi sociali e sanitari, ai sensi dell' art. 11 della legge regionale 12 gennaio 1976, n. 2, nonche' attraverso convenzioni e contratti di adesione tra gli enti stessi.
La Regione promuove e detta norme per la stipula di convenzioni e di contratti di adesione per consentire, anche nelle more della riforma sanitaria, la disponibilita' di mezzi e di personale.


Art. 5
(La riorganizzazione funzionale dei servizi di base)

La riorganizzazione funzionale dei servizi di base deve tendere a conseguire l' unitarieta' e la globalita' degli interventi, attraverso la presenza uniforme e capillarizzata sul territorio, in aree coincidenti di norma con i comuni o con le rispettive ripartizioni amministrative, di servizi polivalenti di base, capaci di un rapporto continuativo con le popolazioni, basati sul lavoro di gruppo con integrazione non gerarchica delle diverse competenze e impegnati nelle funzioni di igiene ambientale, sanitarie, socio - assistenziali e veterinarie.
Nell' organizzazione dei servizi di base deve essere valorizzato il ruolo gestionale degli enti locali e deve essere resa effettiva la partecipazione dei cittadini prevista dall' art. 3 della legge regionale 12 gennaio 1976, numero 2.
I servizi di base sono integrati da servizi specialistici, operanti in ambiti territoriali risultanti dall' aggregazione di piu' aree di base, i quali fungono da supporto tecnico e strumentale ai servizi di base, da filtro nei confronti dei presidi ospedalieri e da momento istruttorio nei confronti dei servizi socio - assistenziali di comprensorio.
Il personale dei servizi specialistici puo' essere integrato funzionalmente nei gruppi operativi dei servizi di base, quando cio' si renda opportuno.


Art. 6
(Riorganizzazione funzionale dei servizi di comprensorio)

La riorganizzazione funzionale dei servizi di comprensorio deve tendere ai seguenti scopi:
a) dotare la popolazione appartenente a ciascun comprensorio di un complesso di servizi, complementari a quelli di base, a copertura dei normali bisogni socio - assistenziali che, per essere soddisfatti, non richiedono l' uso di attrezzature complesse o di altra specializzazione;
b) integrare funzionalmente i servizi extraospedalieri con i servizi ospedalieri e i servizi assistenziali territoriali con gli istituti assistenziali, al fine anche di contenere il ricorso alle degenze e ai ricoveri in istituzioni;
c) unificare gli ospedali ubicati in uno stesso comprensorio socio - sanitario;
d) riordinare i servizi ospedalieri, in modo da garantire livelli uniformi di assistenza e la presenza in ogni comprensorio delle funzioni ospedaliere fondamentali quali la medicina generale, la chirurgia generale, l' ostetricia e la ginecologia, la pediatria, i servizi di pronto soccorso e di urgenza;
e) potenziare i servizi ospedalieri diurni, ambulatori ed extramurari al fine di ridurre il ricorso alla spedalizzazione, la durata delle degenze e di consentire sollecite dimissioni protette;
f) coordinare ed avviare ad unificazione funzionale i servizi socio - assistenziali.


Art. 7
(Riorganizzazione funzionale)

dei servizi intercomprensoriali e a rete regionale La riorganizzazione funzionale dei servizi intercomprensoriali e a rete regionale deve tendere ai seguenti scopi:
a) dotare la popolazione appartenente a piu' comprensori o dell' intera regione, di alcuni servizi essenziali che, per la complessita' delle prestazioni o delle attrezzature richieste o per altre ragioni inerenti alla natura del servizio, possono essere convenientemente realizzate solo su scala sovracomprensoriale;
b) integrare e articolare le funzioni specialistiche ospedaliere in modo da realizzare in tutto il territorio regionale uniformi livelli assistenziali e concorrere al decongestionamento degli ospedali dei grandi centri abitati;
c) fondere o integrare gli ospedali specializzati e gli ospedali generali tenendo, comunque, conto delle esigenze del territorio e della specialita' esercitata dall' ospedale specialistico secondo le indicazioni del piano socio - sanitario;
d) promuovere, sotto la direzione tecnica della Regione, la partecipazione degli enti e delle istituzioni aventi competenza parziale in materia, allo svolgimento unificato delle attivita', che presuppongono una organizzazione di livello regionale, tra le quali il pronto intervento socio - sanitario e guardia medica permanente, la raccolta, conservazione e distribuzione del sangue umano e degli emoderivati, la formazione permanente degli operatori socio - sanitari e la raccolta ed elaborazione dei dati e il servizio informativo regionale.


TITOLO II
RIORDINAMENTO DEI PRESIDI OSPEDALIERI DELLA CITTA' DI ROMA

Art. 8
(Finalita')

In attesa dell' approvazione del piano socio - sanitario regionale, dell' entrata in vigore della riforma sanitaria, e in attuazione degli obiettivi di programmazione sanitaria di cui alla legge regionale 24 gennaio 1975, n. 7, la Regione provvede alla riorganizzazione dei presidi ospedalieri esistenti nel comune di Roma.
Tale riorganizzazione viene effettuata prevalentemente su base territoriale, al fine di realizzare l' effettiva uniformita' delle prestazioni assistenziali, di assicurare una migliore funzionalita' dei servizi ospedalieri, anche mediante l' unificazione e l' integrazione degli ospedali specializzati con quelli generali, nonche' di consentire una gestione efficiente ed economica piu' rispondente alle esigenze della popolazione da servire.


Art. 9
(Riorganizzazione della rete ospedaliera)

Entro un anno dall' approvazione della presente legge per il perseguimento delle finalita' di cui al precedente articolo, la Giunta regionale procede alle operazioni di scorporo e aggregazione degli ospedali appresso indicate, a norma della legge 12 febbraio 1968, n. 132:
a) Scorporo dell' ospedale S. Giovanni dall' ente ospedaliero Pio Istituto di S. Spirito ed ospedali riuniti di Roma ed aggregazione allo stesso ospedale dell' ospedale geriatrico provinciale, dipendente dall' ente ospedaliero Pio Istituto dell' Addolorata.
I due ospedali vengono unificati in un nuovo ente denominato << Ente ospedaliero S. Giovanni >>. Con il provvedimento di costituzione del suddetto ente ospedaliero e' dichiarata estinta la personalita' giuridica del Pio Istituto dell' Addolorata.
b) Scorporo dell' ospedale S. Eugenio dall' ente ospedaliero Pio Istituto di S. Spirito ed ospedali riuniti di Roma ed aggregazione allo stesso ospedale dell' ospedale specializzato regionale, dipendente dall' ente ospedaliero Centro traumatologico ortopedico, con annesso centro paraplegici di Ostia e dell' immobile di proprieta' degli Istituti Riuniti di Assistenza Sanitaria e Protezione Sociale - IRASPS, sito in Roma, lungomare Paolo Toscanelli (Ostia).
I suddetti ospedali vengono unificati in un nuovo ente denominato << Ente ospedaliero EUR - Garbatella >>. Con il provvedimento di costituzione del suddetto ente ospedaliero e' dichiarata estinta la personalita' giuridica del Centro traumatologico ortopedico.
c) Scorporo dell' ospedale S. Camillo dall' ente ospedaliero Pio Istituto di S. Spirito ed ospedali riuniti di Roma ed aggregazione allo stesso ospedale dell' ospedale specializzato provinciale per le malattie infettive, dipendente dall' ente ospedaliero Lazzaro Spallanzani e dell' ospedale specializzato regionale per la tubercolosi e per le affezioni dell' apparato respiratorio, dipendente dall' ente ospedaliero Carlo Forlanini.
I tre ospedali vengono unificati in un nuovo ente denominato << Ente ospedaliero Monteverde >>. Con il provvedimento di costituzione del suddetto ente ospedaliero e' dichiarata estinta la personalita' giuridica degli enti ospedalieri Lazzaro Spallanzani e Carlo Forlanini.
L' ente ospedaliero << Monteverde >>, previa convenzione con l' universita' degli studi di Roma da approvarsi dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare permanente, sara' disponibile per la creazione di un polo didattico assistenziale, per il decentramento delle attivita' svolte nell' ambito delle facolta' di medicina della stessa universita', tenendo anche conto di altre attivita' ad essa strettamente correlate.
d) Scorporo degli ospedali S. Filippo e S. Andrea dall' ente ospedaliero Pio Istituto di S. Spirito ed ospedali riuniti di Roma.
I predetti ospedali vengono unificati in un nuovo ente denominato << Ente ospedaliero Trionfale - Cassia >>.
e) Aggregazione dell' ospedale regionale specializzato per l' odontoiatria e la stomatologia, dipendente dall' ente ospedaliero George Eastman all' ospedale dipendente dall' ente ospedaliero Nomentano.
I due ospedali vengono unificati in un solo ente ospedaliero e a tal fine l' ente ospedaliero George Eastman viene fuso con l' ente ospedaliero Nomentano. L' ente risultante dalla fusione assume la denominazione di << Ente ospedaliero Nomentano - George Eastman >>.
f) Aggregazione dell' ospedale specializzato provinciale per l' ostetricia e la ginecologia Istituto materno Regina Elena, dipendente dall' ente ospedaliero Istituti Riuniti di Assistenza Sanitaria e Protezione Sociale - IRASPS, con l' ospedale polispecialistico provinciale Nuovo Regina Margherita, nonche' l' annesso istituto di cura per le malattie della senescenza Carlo Scotti, e con l' ospedale provinciale specializzato per la pediatria La Scarpetta, dipendenti dall' ente ospedaliero Istituti Riuniti di Assistenza Sanitaria e Protezione Sociale - IRASPS.
I predetti ospedali vengono unificati in un nuovo ente denominato << Ente ospedaliero Roma - Centro >>.
g) Aggregazione dell' ospedale S. Giacomo dipendente dall' ente ospedaliero Pio Istituto di S. Spirito ed ospedali riuniti di Roma e dell' ospedale specializzato regionale dipendente dall' ente ospedaliero ospedale oftalmico di Roma con l' ospedale S. Spirito dipendente dall' ente ospedaliero Pio Istituto di S. Spirito e ospedali riuniti di Roma.
I suddetti ospedali vengono unificati in un solo ente ospedaliero. A tal fine, l' ente ospedaliero Pio Istituto di S. Spirito e ospedali riuniti di Roma viene fuso con l' ente ospedaliero ospedale oftalmico di Roma. L' ente risultante dalla fusione assume la denominazione di: Pio Istituto di S. Spirito e ospedali riuniti di Roma.


Art. 10
(Funzioni didattiche)

Entro sei mesi dall' entrata in vigore della presente legge, il Consiglio regionale con apposita legge regolamentera' le modalita' di attuazione, nell' ambito dei nuovi enti ospedalieri romani e negli enti ospedalieri laziali, di funzioni didattiche connesse all' attivita' della facolta' di medicina dell' universita' di Roma.


Art. 11
(Completamento della rete ospedaliera di Roma )

Ai fini del completamento della rete ospedaliera del comune di Roma, il piano socio - sanitario regionale indichera' i nuovi ospedali da costruire o da attivare, anche mediante la ristrutturazione di edifici esistenti.
Il completamento dei nuovi ospedali di S. Eugenio e S. Andrea, la costruzione dei nuovi ospedali di Ostia e Pietralata, la ristrutturazione ad uso ospedaliero degli immobili di proprieta' degli Istituti Riuniti di Assistenza Sanitaria e Protezione Sociale - IRASPS, siti in Roma, rispettivamente in via della Bufalotta e sul lungomare Paolo Toscanelli (Ostia), sono affidati all' ente ospedaliero Pio Istituto di S. Spirito - Istituti riuniti di assistenza sanitaria e protezione sociale.


Art. 12
(Classificazione e consigli di amministrazione)

I provvedimenti di cui al precedente art. 9 sono adottati con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima, sentita la competente commissione consiliare permanente, a partire da tre mesi dall' entrata in vigore della presente legge con la successione cronologica rispettiva di cui all' art. 9 entro i tempi tecnici necessari e comunque non oltre quindici mesi dall' entrata in vigore della presente legge.
Nei provvedimenti suddetti e' indicata:
a) la classificazione degli ospedali confluiti nei nuovi enti;
b) la composizione del consiglio di amministrazione dei nuovi enti a norma dell' art. 9 della legge 12 febbraio 1968, n. 132.
I consigli di amministrazione sono integrati da un rappresentante degli interessi originari di ciascuno degli enti ospedalieri da cui dipendevano gli ospedali aggregati a norma della presente legge.
Deve essere, in ogni caso, anche agli effetti di quanto previsto dal precedente comma, mantenuto il rapporto tra il numero complessivo dei rappresentanti elettivi e quello dei rappresentanti degli originari interessi, a norma dell' ultimo comma dell' art. 9 della legge 12 febbraio 1968, n. 132.
I rappresentanti del Consiglio regionale nei consigli di amministrazione degli enti ospedalieri sono eletti dal Consiglio regionale, sentito il parere dei consigli delle circoscrizioni comunali competenti per territorio secondo le indicazioni contenute nell' allegato A.
In attesa dell' insediamento dei nuovi consigli di amministrazione, dopo i provvedimenti di costituzione e fusione degli enti ospedalieri, la provvisoria gestione di essi e' affidata ad un collegio di gestione commissariale composto da tre membri designati dal Consiglio regionale e nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale. Detto collegio non potra' durare in carica oltre tre mesi.


Art. 13

Il personale degli enti oggetto del provvedimento di disaggregazione e di riaggregazione continua ad operare nel complesso ospedaliero di provenienza in posizione di comando presso il nuovo ente.
L' individuazione delle unita' di personale del Pio Istituto di S. Spirito ed ospedali riuniti di Roma e degli Istituti Riuniti di Assistenza Sanitaria e Protezione Sociale - IRASPS, in servizio presso le sedi centrali ed eventualmente necessarie per le esigenze funzionali dei nuovi enti viene affidata alla commissione tecnica di cui al successivo art. 14.


Art. 14

Entro quindici giorni dall' entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale nomina una commissione tecnica composta da tre rappresentanti della Regione di cui uno con funzioni di presidente, eletti dal Consiglio regionale e da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali territoriali maggiormente rappresentative a livello regionale, indicati dalle medesime organizzazioni.
La predetta commissione procede, entro quattro mesi dalla sua costituzione, previa definizione dei relativi criteri, a formulare proposte per l' assegnazione ai nuovi enti del personale amministrativo da decentrare, sentite le organizzazioni sindacali territoriali maggiormente rappresentative a livello regionale.
La predetta commissione, per l' individuazione del personale ai sensi dei precedenti commi, terra' conto dell' anzianita' e dello stato di servizio nonche' delle preferenze espresse dal personale interessato.


Art. 15

Entro quattro mesi dal provvedimento di classificazione i nuovi enti deliberano la propria pianta organica tenendo conto delle strutture esistenti.


Art. 16
(Inquadramento del personale e norme transitorie)

Entro tre mesi dall' approvazione della pianta organica, il personale all' atto in servizio presso i nuovi enti, ivi compreso quello assegnato a norma del precedente art. 13 viene inquadrato sulla base di apposite graduatorie formulate dalla commissione di cui all' articolo medesimo, secondo i criteri stabiliti dalle norme vigenti.
Il personale di ruolo che non possa essere inquadrato nella pianta organica, e' collocato in appositi ruoli unici regionali ad esaurimento distinti per carriere istituiti presso la Regione per essere destinato ai servizi socio - sanitari della citta' di Roma.
Il personale collocato nei ruoli unici regionali ad esaurimento va ad occupare, nell' ordine delle graduatorie di cui al primo comma, i posti che si rendono successivamente disponibili nei ruoli degli enti ospedalieri costituiti a norma del precedente art. 9. Gli enti ospedalieri stessi non possono, in ogni caso, procedere a nuove assunzioni fino a quando vi sia disponibilita' di personale di corrispondente qualifica nei predetti ruoli unici regionali.
I provvedimenti di trasferimento di cui ai commi precedenti sono adottati con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme delibera della Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare permanente del Consiglio regionale.
Per un periodo di cinque anni a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge e limitatamente al personale in servizio alla data stessa, in sede di valutazione dei titoli nei concorsi di assunzione banditi dagli enti ospedalieri, il servizio di ruolo prestato presso l' ente ospedaliero di provenienza e' equiparato a quello prestato nel nuovo ente, ai fini dell' applicazione delle maggiorazioni di punteggio previste dal decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130 e successive modificazioni.
Fino all' emanazione dei provvedimenti di inquadramento del personale, e' fatto divieto agli enti ospedalieri, costituiti a norma del precedente art. 9, di provvedere all' attribuzione formale di incarichi direttivi al personale appartenente ai ruoli amministrativi, salvo i provvedimenti in corso per il decentramento funzionale approvati dal Pio Istituto.
Devono, in ogni caso, essere riconosciute le posizioni giuridiche ed economiche acquisite dal personale nell' ente di provenienza e lo sviluppo del trattamento economico proprio della qualifica rivestita.
Le norme di cui al presente articolo si applicano anche nel caso di trasferimento o trasformazione di sezioni, divisioni e servizi.


Art. 17

(Riorganizzazione interna degli ospedali )

Dopo l' entrata in vigore della presente legge e comunque non oltre i tre anni successivi, la Giunta regionale e' autorizzata a promuovere, d' intesa con gli enti di cui all' art. 9, la riorganizzazione interna degli ospedali unificati a norma della presente legge, allo scopo di migliorarne i livelli assistenziali e di effettuare il coordinamento con le altre strutture sanitarie esistenti nel territorio, sulla base delle indicazioni fornite dal comitato di programmazione socio - sanitaria.
In particolare, si procedera', con decreto del Presidente della Giunta regionale, emanato su conforme deliberazione della Giunta medesima, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio regionale e sentite le circoscrizioni e le organizzazioni sindacali territoriali maggiormente rappresentative a livello regionale, al trasferimento da un ospedale all' altro di sezioni, divisioni e servizi, nonche' del personale e delle attrezzature relative, al fine di evitare duplicazioni di strutture in un medesimo ente ospedaliero e di sopperire, nel contempo, alle esigenze funzionali di altri enti ospedalieri.


Art. 18
(Convenzioni con le comunita' religiose)

I criteri per la definizione delle convenzioni con le comunita' religiose che operano negli ospedali di cui alla presente legge dovranno essere concordati fra la Regione e l' autorita' ecclesiastica competente.


Art. 19

(Successione nei rapporti giuridici)

Gli enti ospedalieri costituiti a norma della presente legge succedono in tutti i rapporti giuridici agli enti la cui personalita' giuridica e' estinta per effetto dei provvedimenti di cui al precedente art. 9.
I rapporti giuridici che si riferiscono agli ospedali scorporati dal Pio Istituto di S. Spirito e ospedali riuniti di Roma e dagli Istituti Riuniti di Assistenza Sanitaria e Protezione Sociale - IRASPS, passano agli enti dei quali gli ospedali stessi entrano a far parte.
Continuano a far capo all' ente ospedaliero originario i rapporti giuridici posti in essere senza uno specifico riferimento ai singoli ospedali.
Ai fini di una migliore funzionalita' delle strutture ospedaliere di cui alla presente legge, le case di cura convenzionate con l' ente ospedaliero Pio Istituto di S. Spirito e ospedali riuniti di Roma, per la durata delle convenzioni stesse sono cosi' collegate: Villa Irma con l' ente ospedaliero S. Giovanni; S. Raffaele, Maria Immacolata, S. Vincenzo con l' ente ospedaliero Monteverde; Villa Verde, Salus Infirmorum, S. Lucia, Valle Fiorita con l' ente ospedaliero Trionfale - Cassia; Villa Betania con l' ente ospedaliero Pio Istituto di S. Spirito e ospedali riuniti di Roma. Tutti gli adempimenti connessi ad operazioni in corso di liquidazione o ad operazioni gia' definite, salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, restano alla gestione degli enti originari.


Art. 20
(Patrimonio)

Il patrimonio degli enti ospedalieri che verranno costituiti a norma del precedente art. 9, e' composto dagli edifici adibiti al ricovero ed alla cura degli infermi, da tutte le attrezzature attualmente adibite al funzionamento dei singoli ospedali, nonche' dagli altri beni in atto destinati istituzionalmente a beneficio degli ospedali stessi.
Per l' individuazione e l' inventario dei beni da attribuire agli enti ospedalieri in relazione allo scorporo di ospedali dal Pio Istituto di S. Spirito e ospedali riuniti di Roma e dagli Istituti Riuniti di Assistenza Sanitaria e Protezione Sociale - IRASPS, tenuto anche conto della esistenza di eventuali vincoli legati alla volonta' di donatori o testatori, la Giunta regionale nomina, con propria deliberazione, sentita la competente commissione permanente del Consiglio regionale, una commissione di cinque membri, presieduta dall' assessore regionale alla sanita' o da un suo delegato.
Le scorte esistenti presso i magazzini vengono ripartite tra gli ospedali dipendenti dagli enti soggetti a scorporo a norma della presente legge, in proporzione al numero delle giornate di degenza accertate per l' anno precedente.
Nelle more di un riordino organico della materia da effettuarsi con legge regionale entro il 31 dicembre 1977, il patrimonio viene amministrato dagli enti ospedalieri originariamente titolari.
Per quanto attiene al patrimonio agricolo, edilizio ed artistico monumentale del Pio Istituto di S. Spirito ed ospedali riuniti di Roma, la gestione di cui sopra e' affidata al collegio di cui al successivo art. 22 affiancato da un comitato di sei esperti nominato dalla Giunta regionale, sentite le competenti commissioni consiliari.


Art. 21

Per assicurare l' economicita' e la migliore funzionalita' dei servizi, il Consiglio regionale indica, su proposta della Giunta, sentite le organizzazioni sindacali territoriali maggiormente rappresentative a livello regionale, i servizi amministrativi e generali degli enti ospedalieri di Roma e della Regione che possono essere gestiti unitariamente ed in forme centralizzate e ne determina i criteri e le modalita' di gestione, promuovendo eventualmente forme di associazione consortile.
Allo stesso scopo il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, puo' disporre, con propria deliberazione, unioni obbligatorie tra gli enti ospedalieri di cui alla presente legge e gli altri enti ospedalieri della Regione per l' acquisto di determinati beni e servizi.


Art. 22
(Norma transitoria)

Nelle more della costituzione dei nuovi enti ospedalieri di cui all' art. 9, l' amministrazione del Pio Istituto di S. Spirito e ospedali riuniti di Roma viene affidata ad un collegio di gestione commissariale composto da cinque membri effettivi e da due supplenti designati dal Consiglio regionale e nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale. Detto collegio nomina fra i suoi membri il presidente.


Art. 23
(Finanziamento)

Per il finanziamento delle spese occorrenti per il funzionamento degli enti ospedalieri di cui al precedente art. 9, si provvedera' con le disponibilita' esistenti nel fondo regionale per l' assistenza ospedaliera.
La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.
Data a Roma, addi' 29 settembre 1977 Il visto del Commissario del Governo e' stato apposto il 29 settembre 1977.


ALL.1

Tabella di cui all' art. 12 della LR 29- 9- 1977 n. 39.


ATTO ALLEGATO

Per la elezione dei rappresentanti del Consiglio regionale nei consigli di amministrazione degli enti ospedalieri, il Consiglio regionale dovra' sentire il parere dei consigli delle circoscrizioni comunali secondo il seguente criterio di competenza territoriale:
// per l' ente ospedaliero S. Giovanni i consigli delle circoscrizioni 7a, 8a, 9a e 10a;
// per l' ente ospedaliero EUR - Garbatella, consigli delle circoscrizioni 11a, 12a e 13a;
// per l' ente ospedaliero Monteverde i consigli delle circoscrizioni 14a, 15a e 16a;
//per l' ente ospedaliero Trionfale - Cassia i consigli delle circoscrizioni 18a, 19a e 20a;
// per l' ente ospedaliero Nomentano - George Eastman, i consigli delle circoscrizioni 3a, 4a, 5a e 6a;
// per l' ente ospedaliero Roma - Centro il consiglio della circoscrizione 1a;
//per l' ente ospedaliero Pio Istituto di S. Spirito e ospedali riuniti di Roma i consigli delle circoscrizioni 2a e 17a.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.