Approvazione rendiconto generale per l'esercizio finanziario 1995 della Regione Lazio. (1)

Numero della legge: 6
Data: 6 maggio 1997
Numero BUR: 15
Data BUR: 30/05/1997

L.R. 6 Maggio 1997, n. 6
Approvazione rendiconto generale per l'esercizio finanziario 1995 della Regione Lazio. (1)

Art.1
1. E' autorizzato il maggior accertamento e impegno rispetto alle previsioni e agli stanziamenti di competenza di entrata e di spesa dei sottoindicati capitoli del settore "partite di giro", in relazione a quanto rispettivamente accertato ed impegnato nei corrispondenti capitoli di entrata e di spesa:

Entrata Spesa Entrata Spesa

cap. n. 05100 cap. n. 16401 cap. n. 05137 cap. n. 16414
cap. n. 05101 cap. n. 16402 cap. n. 05138 cap. n. 16415
cap. n. 05103 cap. n. 16404 cap. n. 05140 cap. n. 16417
cap. n. 05131 cap. n. 16408 cap. n. 05190 cap. n. 16424
cap. n. 05132 cap. n. 16409 cap. n. 05196 cap. n. 16426
cap. n. 05133 cap. n. 16410 cap. n. 05147 cap. n. 16427
cap. n. 05134 cap. n. 16411 cap. n. 05148 cap. n. 16428
cap. n. 05135 cap. n. 16412 cap. n. 05153 cap. n. 16437
cap. n. 05136 cap. n. 16413 cap. n. 05155 cap. n. 16450


Art.2

1. E' autorizzata l'iscrizione nel prospetto "Riepilogo generale della gestione - Risultanze finali", in aumento delle risultanze contabili della spesa, dell'importo di L. 12.271.068.403 e di L. 90.510.910 relativi, rispettivamente, alle somme sequestrate presso la Tesoreria regionale e presso la Tesoreria Centrale, in esecuzione di atti ingiuntivi disposti dal Pretore di Roma.

2. Tali somme saranno oggetto di recupero, in Entrata, negli esercizi successivi (cap. 03365), con imputazione a carico dei capitoli di spesa competenti per materia, a secondo della diversa natura delle stesse somme sequestrate.


Art.3

1. E' approvato il rendiconto generale della Regione Lazio per l'anno finanziario 1995 ed il relativo saldo finanziario, così come risulta dagli articoli seguenti.


Art.4

1. Le entrate derivanti dai tributi propri della Regione, dal gettito di tributi erariali o di quote di esso devolute alla Regione, le entrate derivanti da contributi ed assegnazioni dello Stato ed in genere da trasferimenti di fondi del bilancio statale, anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate alla Regione, le entrate derivanti da rendite patrimoniali, da utili di enti o da aziende regionali, le entrate derivanti da alienazioni di beni patrimoniali, da trasferimenti di capitale e rimborso di crediti, le entrate derivanti da mutui, prestiti ed altre operazioni creditizie, le entrate per contabilità speciali, accertate nell'esercizio finanziario 1995 per la competenza dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo, in:


Lire 22.819.811.545.960 (+)

delle quali furono riscosse 21.572.579.614.089 (-)
-------------------------------
e rimangono da riscuotere 1.247.231.931.871



Art.5

1. Le spese per l'organizzazione istituzionale e il funzionamento e la ristrutturazione dell'apparato amministrativo, le spese per le prospettive di sviluppo dell'economia ed il contenimento dei sintomi di recessione, le spese per la politica delle infrastrutture, le spese per la riqualificazione e la gestione dei servizi e le spese per la tutela dell'ambiente e per la qualità della vita, impegnate nell'esercizio 1995 per la competenza dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo, in:

Lire

22.418.679.995.498 (+)

delle quali furono pagate 19.177.703.623.457 (-)
-------------------------------
e rimangono da pagare 3.240.976.372.041



Art.6

1. Il riepilogo delle entrate accertate e delle spese impegnate sulla competenza dell'esercizio 1995 risulta stabilito dal rendiconto consuntivo come segue:

Lire

entrate complessive accertate 22.819.811.545.960 (+)
spese complessive impegnate 22.418.679.995.498 (-)
---------------------------------
Differenza 401.131.550.462



Art.7

1. I residui attivi degli esercizi finanziari 1994 e precedenti risultano stabiliti nei rispettivi rendiconti per complessive:

Lire

1.052.981.583.665 (+)
di cui:
a) riscossi durante l'esercizio 1995 554.083.382.879 (-)
b) eliminati per insussistenza 29.276.727.800 (-)
c) in aumento per rettifiche in sede di accertamento 0 (+)
------------------------------
restano da riscuotere al 31.12.95 469.621.472.986



Art.8

1. I residui passivi degli esercizi finanziari 1994 e precedenti risultano stabiliti nei rispettivi rendiconti per complessive:

Lire

4.933.159.149.864 (+)
di cui:
a) pagati durante l'esercizio 1995 3.528.378.468.230 (-)
b) eliminati in sede di riaccertamento durante l'esercizio 95 e per perenzione 837.081.739.158 (-)
-------------------------------
restano da pagare al 31.12.95 567.698.942.476



Art.9

1. I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1995 sono stabiliti, come risulta dal conto consuntivo nelle seguenti somme:
Lire
somme rimaste da riscuotere sui
residui attivi degli esercizi 1994 e
precedenti (art. 7) 469.621.472.986 (+)

somme rimaste da riscuotere sulle
entrate accertate per la competenza
propria dell'esercizio 1995 (art. 4) 1.247.231.931.871 (+)
-----------------------------------------
Totale residui attivi al 31.12.95 1.716.853.404.857



Art.10

1. I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1995 sono stabiliti, come risulta dal conto consuntivo, nelle seguenti somme:

Lire

somme rimaste da pagare sui residui
passivi degli esercizi 1994 e
precedenti (art. 8) 567.698.942.476 (+)

somme rimaste da pagare sulle spese
impegnate per la competenza propria
dell'esercizio 1995 (art. 5) 3.240.976.372.041 (+)
------------------------------
Totale residui passivi al 31.12.95 3.808.675.314.517



Art.11

1. L'avanzo di cassa alla chiusura dell'esercizio finanziario 1995 è stabilito in L. 1.970.333.948.210 in base alle seguenti risultanze:

Lire

avanzo di cassa al 31.12.1994 2.562.114.622.242 (+)

riscossioni dell'esercizio 1995:
a) in conto competenza (art. 4) 21.572.579.614.089 (+)
b) in conto residui attivi (art. 7) 554.083.382.879 (+)

pagamenti dell'esercizio 1995:
a) in conto competenza (art. 5) 19.177.703.623.457 (-)
b) in conto residui passivi (art. 8) 3.528.378.468.230 (-)
-----------------------------------
Differenza 1.982.695.527.523 (+)
Sequestri in Tesoreria Regionale 12.271.068.403 (-)
Sequestri in Tesoreria Centrale 90.510.910 (-)
------------------------------------
Avanzo di cassa al 31.12.94 1.970.333.948.210


Art.12

1. Il disavanzo finanziario alla chiusura dell'esercizio finanziario 1995 è stabilito in L. 121.487.961.450 in base alle seguenti risultanze:

Lire
a) avanzo di cassa al 31.12.95
(art. 11) 1.970.333.948.210 (+)
b) residui attivi al 31.12.95
(art. 9) 1.716.853.404.857 (+)
c) residui passivi al 31.12.95
(art. 10) 3.808.675.314.517 (-)
---------------------------------
Avanzo finanziario al 31.12.95 - 121.487.961.450



Art.13

1. Il disavanzo di amministrazione alla chiusura dell'esercizio finanziario 1995 è stabilito in Lire 121.487.961.450 in base alle seguenti risultanze:

a) differenze di cui all'art. 6 del-
la presente legge tra le entrate
e le spese complessive di compe-
tenza dell'esercizio `95 401.131.550.462 (+)
b) avanzo di amministrazione dello
esercizio `94 (L.R.20.05.96 n.15) -1.318.062.943.957 (+)
c) somma accantonata nel rendiconto
1994 per essere utilizzata, ai
sensi dell'art. 16, terzo comma,
della L.R. 12.04.77, n. 15, per il
finanziamento di leggi in corso di
perfezionamento al 31.12.94 0 (+)
d) eliminazione nell'esercizio `95 di
residui passivi provenienti dal-
l'esercizio `94 e precedenti
(art. 8) 837.081.739.158 (+)
e) riduzione dei residui attivi
per rettifiche in sede di riaccerta-
mento (art. 7) 29.276.727.800 (-)
f) sequestri in Tesoreria Regionale 12.271.068.403 (-)
g) sequestri in Tesoreria Centrale 90.510.910 (-)
------------------------------
Avanzo di amm.ne anno finanziario 95 - 21.487.961.450

somma accantonata ai sensi dell'art.
16, terzo comma, della L.R. 12
aprile 1977, n. 5, per essere
utilizzata per il finanziamento di
leggi regionali in corso di
perfezionamento alla data del
31.12.95. 0 (-)
-------------------------------
Avanzo di amm.ne a carico eserc. 96 - 121.487.961.450


Art.14

1. Ai sensi della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15, il disavanzo di amministrazione di cui al precedente articolo 13 viene iscritto nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1996.


Art.15

1. Le risultanze del rendiconto del Consiglio regionale per l'esercizio finanziario 1995, comportano un avanzo di amministrazione di L. 3.904.337.936 in base alla seguente dimostrazione:

Lire
Entrata:

somme riscosse e da riscuotere a carico
della Giunta reg.le per l'esercizio 1995 46.100.000.000

interessi attivi 845.730.825

entrate varie ed eventuali 420.109.974

partite di giro 5.308.796.212
--------------------------
TOTALE ENTRATA 52.674.637.011

Spesa:

somme pagate e rimaste da pagare per
l'esercizio 1995 47.067.877.955

partite di giro 5.308.796.212
----------------------------
TOTALE SPESA 52.376.674.167

differenza (entrata meno spesa) 297.962.844

disponibilità derivante dalla copertura
finanziaria dei residui perenti anno `94 1.828.919.830
----------------------------
risultato della competenza 2.126.882.674

economie derivanti dalla gestione
dei residui:
passivi 4.793.872.686
attivi 300.000.000
-----------------------------
SALDO DI AMM.NE AL 31.12.95 6.620.755.360
di cui accantonati dal Consiglio reg.le
per il pagamento dei residui perenti:
- anno 1994 1.272.301.114
- anno 1995 1.444.116.310
-----------------------------
AVANZO DI AMM.NE al 31.12.95 3.904.337.936

2. L'avanzo così determinato viene introitato sul capitolo di entrata n. 03320 denominato: "Recupero dell'avanzo di amministrazione del Consiglio regionale" ed iscritto al capitolo di spesa n. 16322 "Fondo di riserva per le spese impreviste" dell'esercizio 1997.
La variazione di bilancio necessaria per la sistemazione contabile della suddetta partita debitoria sarà adottata successivamente all'entrata in vigore della presente legge.



NOTE:

(1) Pubblicata sul BUR 30 maggio 1997, n. 15 (S.O. n. 1).
Riprodotta sulla G.U. della Repubblica 25 ottobre 1997, n. 43 (S.S. n. 3).


Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.