Modifiche alla legge regionale 20 dicembre 1978, n. 74, dettante norme per il controllo sugli atti degli enti locali.

Numero della legge: 68
Data: 4 settembre 1979
Numero BUR: 26
Data BUR: 20/09/1979

L.R. 04 Settembre 1979, n. 68
Modifiche alla legge regionale 20 dicembre 1978, n. 74, dettante norme per il controllo sugli atti degli enti locali.






Art. 1

All' ultimo comma dell' articolo 3 della legge regionale 20 dicembre 1978, n. 74, dopo le parole " enti ospedalieri " sono aggiunte le parole " e degli altri enti locali, ivi comprese le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza ".


Art. 2

Il secondo comma dell' articolo 4 della legge regionale 20 dicembre 1978, n. 74, e' sostituito dai seguenti:

" L' organo di controllo, per il controllo sugli atti delle unita' sanitarie locali di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, e' integrato da un esperto in materia sanitaria, ovvero da un suo sostituto, designati dal Consiglio regionale.
L' organo di controllo, integrato a norma del comma precedente, esercita il controllo sugli atti degli enti ospedalieri fino alla estinzione della loro personalita' giuridica, con le modalita' previste dal secondo comma, e successivi, dell' articolo 21 della presente legge ".


Art. 3


Dopo il primo comma dell' articolo 6 della legge regionale 20 dicembre 1978, n. 74, e' aggiunto il seguente comma:

" Ai membri supplenti che assistono alle sedute spetta lo stesso trattamento economico previsto per i membri effettivi ".


Art. 4

Al secondo comma dell' articolo 8 della legge regionale 20 dicembre 1978, n. 74, la proposizione dopo le parole " in modo palese " e' soppressa.


Art. 5

Al secondo comma dell' articolo 15 della legge regionale 20 dicembre 1978, n. 74, dopo le parole finali " di norme regolamentari " sono aggiunte le parole " di diritto obiettivo ".


Art. 6

Al secondo comma dell' articolo 22 della legge regionale 20 dicembre 1978, n. 74, e' soppressa la parola " generale " dopo le parole " rispondenti all' interesse pubblico ".


Art. 7

Il terzo comma dell' articolo 26 della legge regionale 20 dicembre 1978, n. 74, e' sostituito dal seguente:

" Il provvedimento, comprensivo di dispositivo e motivazione, deve essere depositato in segreteria in duplice copia, di regola entro cinque giorni dalla decisione e, comunque, inviato all' ente interessato entro dieci giorni dall' adozione ".
Il quarto comma dello stesso articolo 26 e' soppresso.


Art. 8

La seconda parte del secondo comma dell' articolo 33 della legge regionale 20 dicembre 1978, n. 74, e' sostituita dalla seguente:
" Il segretario cura, inoltre, la ricezione degli atti deliberativi degli enti locali e la comunicazione agli enti medesimi delle decisioni di cui al primo comma dell' articolo 26; provvede altresi' a comunicare per estratto al Bollettino Ufficiale della Regione le decisioni indicate alle lettere b) e c) del primo comma dell' art. 28, ai fini della successiva pubblicazione ".

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.