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[ Art. 1
Per sopperire alle spese di gestione è concesso a ciascuna comunità montana un contributo straordinario nella seguente misura: 1^ comunità montana L. 14.382.158 2^ comunità montana L. 18.894.349 3^ comunità montana L. 14.936.349 4^ comunità montana L. 25.116.708 5^ comunità montana L. 37.468.386 6^ comunità montana L. 31.125.313 7^ comunità montana L. 27.600.811 8^ comunità montana L. 23.460.221 9^ comunità montana L. 33.303.042 10^ comunità montana L. 47.339.161 11^ comunità montana L. 21.773.835 12^ comunità montana L. 33.921.216 13^ comunità montana L. 44.881.758 14^ comunità montana L. 35.570.471 15^ comunità montana L. 30.641.343 16^ comunità montana L. 29.029.220 17^ comunità montana L. 27.374.828 Totale L. 496.819.180
Art. 2
Al fine di provvedere alla dimissione delle passività delle comunità montane 13^, 16^, 17^, relative alle spese sopportate per il pagamento del personale ivi trasferito dalle soppresse aziende silvo-pastorali ai sensi della legge regionale 2 maggio 1973, n. 16, vengono concessi contributi straordinari di complessive lire 503.180.820. La predetta somma viene devoluta all'estinzione delle anticipazioni erogate alle predette comunità, disposte ai sensi delle leggi regionale n. 71 del 15 novembre 1974, n. 34 del 22 aprile 1975 e n. 18 del 30 aprile 1976.
Art. 3
All'onere di lire un miliardo, previsto dai precedenti articoli per il 1976, si fa fronte mediante riduzione di pari importo del cap. 17.27.53 - concernente il fondo globale per il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso - del bilancio di previsione relativo allo stesso anno (elenco n. 3, partita n. 13). La somma di L. 1.000.000.000 è iscritta nel cap. 16.26.01 che viene istituito nel bilancio 1976 con la seguente denominazione: "Contributo straordinario alle comunità montane per le spese di gestione", (Titolo I - Sezione VI - Rubrica 26 - Categoria IV).] Note : (1) Pubblicata sul BUR 31 gennaio 1977, n. 3 (S.O.)
(2) Legge abrogata dal numero 20) dell'allegato D alla legge regionale 20 giugno 2017, n. 6
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