Approvazione dell' organico del personale dell' Istituto regionale di studi e ricerche per la programmazione economica del Lazio - IRSPEL (1) (2).

Numero della legge: 40
Data: 26 maggio 1980
Numero BUR: 17
Data BUR: 20/06/1980

L.R. 26 Maggio 1980, n. 40
Approvazione dell' organico del personale dell' Istituto regionale di studi e ricerche per la programmazione economica del Lazio - IRSPEL (1) (2).


Art 1

Ai sensi dell' articolo 6, ultimo comma dello statuto dell' IRSPEL - Istituto regionale di studi e ricerche per la programmazione economica del Lazio -, approvato con leggi regionali n. 15 e n. 16 del 18 febbraio 1974, e' approvato l' organico del personale proprio dell' istituto secondo la allegata tabella.


Art. 2

All' onere di cui al precedente articolo, per l' esercizio 1980, si fara' fronte con i fondi in dotazione dell' IRSPEL
- Istituto regionale di studi e ricerche per la programmazione economica del Lazio.
Negli esercizi successivi la copertura della spesa derivante dalla applicazione della presente legge verra' indicata con la legge di bilancio regionale, unitamente alla indicazione del contributo ordinario previsto nell' articolo 21, lettera a), dello statuto dell' IRSPEL - Istituto regionale di studi e ricerche per la programmazione economica del Lazio.





ALLEGATO 1
PIANTA ORGANICA DELL' ISTITUTO REGIONALE DI STUDI
E RICERCHE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DEL LAZIO.

ATTO ALLEGATO

Accanto ai sottoelencati livelli funzionali e' indicata
la dotazione organica ripartita per settori:

// livello III, amministrazione 3, totale 3;
// livello IV, amministrazione 2, totale 2;
// livello V, amministrazione 5, ricerca 1, totale 6;
// livello VI amministrazione 1, ricerca 8, totale 9;
// livello VII amministrazione 1, ricerca 6, totale 7;
// livello VIII amministrazione 1, ricerca 6, totale 7;
// il totale di 34 unita' e' cosi' ripartito:
// amministrazione 13;
// ricerca 21.


Note:


(1) Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio 20 giugno 1980, n.17

(2) La materia è stata nuovamente disciplinata dalla legge regionale 6 luglio 1987, n. 38 che a sua volta è stata abrogata
dall'articolo 4 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.