Modificazioni agli articoli 8, 9, 11, 19 e 20 della legge regionale 29 settembre 1977, n. 39 e successive modificazioni , recante norme sulla riorganizzazione funzionale dei servizi socio-sanitari e riordinamento della rete ospedaliera della città di Roma. (1) (2)

Numero della legge: 6
Data: 26 gennaio 1979
Numero BUR: 4
Data BUR: 10/02/1979

L.R. 26 Gennaio 1979, n. 6
Modificazioni agli articoli 8, 9, 11, 19 e 20 della legge regionale 29 settembre 1977, n. 39 e successive modificazioni , recante norme sulla riorganizzazione funzionale dei servizi socio-sanitari e riordinamento della rete ospedaliera della città di Roma. (1) (2)


[ Art. 1


(Omissis)

Art. 2

(Omissis)


Art. 3

Al secondo comma dell’ art. 11 della legge regionale 29 settembre 1977, n. 39, cosi’ come sostituito dall’ articolo 2 della legge regionale 25 gennaio 1978, n. 4, le parole “ sono gestiti in forma centralizzata a norma del successivo articolo 21 “ sono sostituite con le parole “ sono affidati all’ ente ospedaliero Pio istituto di S. Spirito - Istituti riuniti di assistenza sanitaria e protezione sociale “.


Art. 4

(Omissis)


Art. 5

(Omissis)


Art. 6


All’ allegato A della legge regionale 29 settembre 1977, n. 39, le parole “ Pio istituto di S. Spirito e ospedali riuniti di Roma “ sono sostituite con le parole “ Pio istituto di S. Spirito - Istituti riuniti di assistenza sanitaria e protezione sociale “.]



Note:

(1) Pubblicata sul BUR 10 febbraio 1979, n. 4.

(2) Legge abrogata dal numero 9) dell'allegato I alla legge regionale 20 giugno 2017, n. 6
 

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.