Rendiconto generale per l' esercizio finanziario 1975 della Regione Lazio.

Numero della legge: 26
Data: 6 luglio 1977
Numero BUR: 20
Data BUR: 20/07/1977

L.R. 06 Luglio 1977, n. 26
Rendiconto generale per l' esercizio finanziario 1975 della Regione Lazio.







Art. 1

Le entrate tributarie, le entrate per quote di tributi statali, le entrate extratributarie, le entrate per alienazione e ammortamento di beni patrimoniali, le entrate per rimborso di crediti ed accensione di prestiti e per contabilita' speciali, accertate nell' esercizio finanziario 1975, per la competenza propria dell' esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo del bilancio, in L. 466.913.136.046 delle quali furono riscosse L. 267.741.070.032 e rimangono da riscuotere L. 199.172.066.014


Art. 2

Le spese correnti, le spese in conto capitale, le spese per il rimborso di prestiti e le spese per contabilita' speciali, impegnate nell' esercizio finanziario 1975, per la competenza propria dell' esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo del bilancio, in L. 482.382.322.347,delle quali furono pagate L. 301.863.539.253 e rimangono da pagare L. 180.518.783.094




Art. 3

TABELLA RISTRUTTURATA

Il riepilogo generale delle entrate e delle spese di competenza dell' esercizio finanziario 1975 risulta stabilito dal rendiconto consuntivo come segue:
Entrate complessive L. 466.913.136.046.
Spese complessive L. 482.382.322.347.
Differenza in meno L. 15.469.186.301.
Entrate tributarie, entrate per attribuzione del gettito di tributi erariali, entrate extratributarie L. 341.360.978.613.
Spese correnti L. 306.749.778.804.
Differenza L. 34.611.199.809


Art. 4

I residui attivi degli esercizi finanziari 1974 e precedenti risultano stabiliti nei rispettivi rendiconti per complessive L. 83.378.977.713 di cui:
Riscossi durante l' esercizio 1975 L. 66.088.845.842(-)
Eliminati in sede di riaccertamento L. 2(-)
Restano da riscuotere al 31 dicembre 1975 L. 17.290.131.869


Art. 5

I residui passivi degli esercizi finanziari 1974 e precedenti risultano stabiliti nei rispettivi rendiconti per complessive L. 179.118.538.692 di cui:
Pagati durante l' esercizio 1975 L. 73.950.442.399(-)
Eliminati in sede di riaccertamento L. 16.691.965.223(-)
Restano da pagare al 31 dicembre 1975 L. 88.476.131.070


Art. 6

I residui attivi alla chiusura dell' esercizio finanziario 1975 sono stabiliti, come risulta dal conto consuntivo, nelle seguenti somme:
Somme rimaste da riscuotere sui residui attivi degli esercizi 1974 e precedenti (art. 1) L. 17.290.131.869.
Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell' esercizio 1975 (art. 1) L. 199.172.066.014.
Totale residui attivi al 31 dicembre 1975 L. 216.462.197.883


Art. 7

I residui passivi alla chiusura dell' esercizio finanziario 1975 sono stabiliti, come risulta dal conto consuntivo, nelle seguenti somme:
Somme rimaste da pagare sui residui passivi degli esercizi 1974 e precedenti (art. 5) L. 88.476.131.070.
Somme rimaste da pagare sulle spese impegnate per la competenza propria dell' esercizio 1975 (art. 2) L. 180.518.783.094.
Totale residui passivi al 31 dicembre 1975 L. 268.994.914.164


Art. 8

L' avanzo finanziario alla chiusura dell' esercizio finanziario 1975 e' stabilito in L. 1.502.778.920, in base alle seguenti risultanze:
a) Differenza, di cui all' art. 3 della presente legge, tra le entrate complessive e le spese complessive di competenza dell' esercizio finanziario 1975 L. 15.469.186.301(-)
b) Fondi accantonati nell' esercizio 1974 e utilizzati nell' esercizio 1975 ai sensi della legge 27 febbraio 1955, n. 64 L. 5.085.000.000(+)
c) Minore accertamento nello esercizio 1975 dei residui attivi lasciati dagli esercizi 1974 e precedenti L. 2(-)
d) Minore accertamento nell' esercizio 1975 dei residui passivi lasciati dagli esercizi 1974 e precedenti L. 16.691.965.223(+)
e) Fondo accantonato per essere utilizzato ai sensi della legge 27 febbraio 1955, n. 64, per il finanziamento di leggi in corso di perfezionamento alla chiusura dell' esercizio 1975 ed entrate in vigore nell' esercizio 1976 L. 3.000.000.000(-)
f) accantonamento di fondi assegnati dallo Stato per l' esercizio di funzioni delegate, in eccedenza alla previsione e la cui utilizzazione e' prevista nell' anno finanziario 1976 L. 1.805.000.000(-)
Avanzo finanziario L. 1.502.778.920


Art. 9

E' approvata l' eccedenza di impegni di cui al cap. 4723 dello stato di previsione della spesa dell' esercizio finanziario 1975, in relazione alla maggiore entrata, di pari importo, accertata nel corrispondente cap. 723 dello stato di previsione dell' entrata del medesimo esercizio finanziario.


Art. 10

Ai sensi dell' art. 22 della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15, dell' avanzo di L. 1.502.778.920 indicato dal precedente art. 8, si terra' conto in sede di assestamento del bilancio per l' anno finanziario 1977.


Art. 11

Le risultanze del rendiconto del Consiglio regionale per l' esercizio finanziario 1975 comportano un avanzo di amministrazione di L. 940.357.136 in base alla seguente dimostrazione:
Entrate:
Somme trasferite alla Giunta regionale durante l' esercizio 1975 L. 2.538.400.000.
Entrate per partite di giro L. 198.399.688.
Varie ed eventuali L. 455.249.585.
Totale entrate L. 3.192.049.273.
Spese:
Somme pagate o rimaste da pagare sulla competenza dell' esercizio 1975 L. 2.053.292.449.
Partite di giro L. 198.399.688.
Totale uscite L. 2.251.692.137.
Avanzo di amministrazione L. 940.357.136.


Art. 12

L' avanzo di cui al precedente art. 11, L. 940.357.136, viene iscritto nello stato di previsione dell' entrata per l' anno finanziario 1977 al cap. 0900 denominato << Recupero dell' avanzo di amministrazione del Consiglio regionale >>.
La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.
Data a Roma, addi' 6 luglio 1977 Il visto del Commissario del Governo e' stato apposto il 5 luglio 1977.


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TITOLO DEDOTTO
Rendiconto generale della Regione Lazio per l' esercizio finanziario 1975.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.