| L.R. 12 Febbraio 1975, n. 26 |
| Rifinanziamento della legge regionale 30 marzo 1974, n. 20, concernente disposizioni dirette a favorire il potenziamento di forme associative economiche tra i piccoli e medi esercenti il commercio al dettaglio della Regione. (1) (2) |
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[ Art. 1 Per le finalitā previste dalla legge regionale 30 marzo 1974, n. 20, č autorizzata per l'esercizio 1974 e successivi una spesa annua di L. 300 milioni. Le spese autorizzate e non impegnate nell'esercizio di competenza potranno essere utilizzate negli esercizi successivi a norma del secondo comma dell'art. 36 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e successive modificazioni. Art. 2
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| Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |