Modifiche alla legge regionale 31 ottobre 1994, n. 51, concernente: "Norme per l'attuazione del diritto agli studi universitari", come modificata dalla legge regionale 16 maggio 1996, n. 14, e disposizioni in materia di personale (1) (2)

Numero della legge: 54
Data: 11 dicembre 1998
Numero BUR: 36
Data BUR: 30/12/1998

L.R. 11 Dicembre 1998, n. 54
Modifiche alla legge regionale 31 ottobre 1994, n. 51, concernente: "Norme per l'attuazione del diritto agli studi universitari", come modificata dalla legge regionale 16 maggio 1996, n. 14, e disposizioni in materia di personale. (1) (2)


[ Art. 1


(Modifiche alla legge regionale 31 ottobre 1994, n. 51)

1. Alla legge regionale 31 ottobre 1994, n. 51, come modificata dalla legge regionale 16 maggio 1996, n. 14, sono apportate le modifiche di cui ai successivi commi.

2. All'articolo 19, comma 2, lettera f), il secondo periodo è sostituito dal seguente: "La pianta organica deve risultare correlata ai servizi e benefici erogati e deve tendere al raggiungimento di livelli ottimali del rapporto costi/benefici nei limiti di spesa stabiliti dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 29, comma 2, lettera b)".

3. All'articolo 24, comma 1, le parole: "tenuto conto della dotazione organica-tipo di cui alla tabella A) allegata alla presente legge" sono soppresse.

4. All'articolo 29, comma 2, lettera b), sono aggiunte infine le seguenti parole: "nonché il limite massimo di spesa per il personale che deve comunque essere rideterminato con cadenza triennale".

5. All'articolo 29, comma 3-bis, le parole: "secondo i criteri e i parametri contenuti nel piano di indirizzo pluriennale e annuale" sono sostituite dalle seguenti: "secondo quanto previsto nel piano annuale".

6. All'articolo 31, comma 1, le parole: "oltre alle predette attribuzioni, la Giunta regionale" sono sostituite dalle seguenti: "La Regione, oltre a quanto previsto negli articoli precedenti".

7. All'articolo 31, comma 1, lettera n), la parola "elabora" è sostituita dalla seguente: "realizza".

8. All'articolo 31, comma 3, le parole: "La Giunta regionale" sono sostituite dalle seguenti: "l'Amministrazione regionale".

9. La tabella A) allegata alla legge è soppressa.


Art. 2
(Disposizioni in materia di personale ADISU)

1. IL personale del ruolo IDISU è definitivamente assegnato all'ADISU presso la quale risulta in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Il personale del ruolo IDISU che risulta messo a disposizione degli uffici regionali alla data di entrata in vigore della presente legge è immesso nel ruolo del personale degli uffici regionali nel limite del numero dei posti disponibili nella dotazione organica della qualifica rivestita, calcolato escludendo i posti riservati ai concorsi interni, ai sensi della legge regionale 11 febbraio 1998, n. 6.

3. Il personale di cui al comma 2, in servizio presso gli uffici regionali alla data di entrata in vigore della l.r. 6/1998, può partecipare ai concorsi interni previsti dalla stessa legge purché in possesso degli altri requisiti prescritti.


Art. 3
(Disposizioni transitorie)

1. Il consiglio di amministrazione di ciascuna ADISU entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge delibera la propria pianta organica nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge regionale 1° luglio 1996, n. 25, e dall'articolo 19, comma 2, lettera f), della l.r. 51/1994, come modificati dall'articolo 17 della l.r. 14/1996 e dall'articolo 1, comma 2, della presente legge, nonché del limite di spesa che la Giunta regionale, individua con apposita deliberazione da emanarsi entro trenta giorni dalla data suddetta, tenuto conto degli appositi stanziamenti del bilancio regionale vigente al momento della costituzione dell'ADISU.

2. Le piante organiche di cui al comma 1 sono soggette al controllo della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 30 della l.r. 51/1994.


Art. 4
(Integrazione alla L.R. 11.2.1998, n. 6, art. 2, comma 4)

1. Per la copertura dei posti di cui al comma quattro dell'art. 2 della legge regionale 11 febbraio 1998, n. 6 può partecipare anche il personale del ruolo unico degli uffici regionali, in possesso, alla data di entrata in vigore della presente legge, del titolo di studio immediatamente inferiore a quello richiesto per l'accesso dall'esterno al posto messo a concorso e di un'anzianità complessiva di servizio di almeno sette anni.


Art. 5
(Disposizioni finanziarie)

1. All'onere derivante dalla presente legge, per il 1998, si provvede, con i fondi iscritti ai capitoli 14101, 14104, 14106, 14123, 14201, 14202 e 14204.

2. Per il 1999 e seguenti, gli oneri relativi alle competenze fisse e accessorie del personale delle ADISU, fanno carico allo stanziamento iscritto al capitolo 44116 che assume la seguente denominazione: "Finanziamento delle ADISU e delle convenzioni con le università per l'attuazione degli interventi per il diritto agli studi universitari (articolo 2, comma 5, lettera d), articolo 25, comma 1, lettera b) della l.r. 31 ottobre 1994, n. 51, modificata)".


Art. 6
(Dichiarazione d'urgenza)


1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. ]



Note:

(1) Pubblicata sul BUR 30 dicembre 1998, n. 36 , S.O. n. 1

(2) Legge abrogata dal numero 21) dell'allegato L alla legge regionale 20 giugno 2017, n. 6

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.