Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 26 giugno 1989, n. 41, concernente: "Istituzione del parco regionale naturale dei Monti Lucretili".

Numero della legge: 15
Data: 26 maggio 1994
Numero BUR: 17
Data BUR: 20/06/1994

L.R. 26 Maggio 1994, n. 15 (1)
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 26 giugno 1989, n. 41, concernente: "Istituzione del parco regionale naturale dei Monti Lucretili".


Art. 1
1. Entro nove mesi dalla pubblicazione della presente legge l'ente gestore è tenuto ad adottare gli strumenti di attuazione di cui all'art. 7 della legge regionale 26 giugno 1989, n. 41. Scaduto tale termine si fa obbligo alla Giunta regionale di attivare i poteri sostitutivi previsti dalla legge regionale del 13 maggio 1985, n. 68, per quanto riguarda i commi da 1 a 7 del citato art. 7.

2. (Omissis) (2).


Art. 2

1. Alla lettera a) dell'art. 9 della legge n. 41 del 1989, sono aggiunte: "nonchè interventi nelle zone A e B secondo le norme fissate dallo strumento urbanistico".

2. (Omissis) (3).


Art. 3

1. Alla lettera d) dell'art. 11 della legge regionale n. 41 del 1989, sono aggiunte: "e delle altre coltivazioni arboree".

2. (Omissis) (4).


Art. 4

(Omissis) (5).


Note:

(1) Pubblicata sul BUR 20 giugno 1994, n. 17.
Riprodotta sulla G.U. della Repubblica 25 marzo 1995, n. 12 (S.S. n. 3).

(2) Sostituisce il comma 8 dell'art. 7 della legge regionale 26 giugno 1989, n. 41.

(3) Aggiunge la lettera m-bis all'art. 9 della legge regionale 26 giugno 1989, n. 41.

(4) Aggiunge la lettera h-bis) all'art. 11 della legge regionale 26 giugno 1989, n. 41.

(5) Aggiunge l'art. 12-bis alla legge regionale 26 giugno 1989, n. 41.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.