L.R. 26 Maggio 1994, n. 15 (1) |
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 26 giugno 1989, n. 41, concernente: "Istituzione del parco regionale naturale dei Monti Lucretili".
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Art. 1 1. Entro nove mesi dalla pubblicazione della presente legge l'ente gestore è tenuto ad adottare gli strumenti di attuazione di cui all'art. 7 della legge regionale 26 giugno 1989, n. 41. Scaduto tale termine si fa obbligo alla Giunta regionale di attivare i poteri sostitutivi previsti dalla legge regionale del 13 maggio 1985, n. 68, per quanto riguarda i commi da 1 a 7 del citato art. 7. 2. (Omissis) (2). Art. 2 1. Alla lettera a) dell'art. 9 della legge n. 41 del 1989, sono aggiunte: "nonchè interventi nelle zone A e B secondo le norme fissate dallo strumento urbanistico". 2. (Omissis) (3). Art. 3 1. Alla lettera d) dell'art. 11 della legge regionale n. 41 del 1989, sono aggiunte: "e delle altre coltivazioni arboree". 2. (Omissis) (4). Art. 4 (Omissis) (5). Note: (1) Pubblicata sul BUR 20 giugno 1994, n. 17. Riprodotta sulla G.U. della Repubblica 25 marzo 1995, n. 12 (S.S. n. 3). (2) Sostituisce il comma 8 dell'art. 7 della legge regionale 26 giugno 1989, n. 41. (3) Aggiunge la lettera m-bis all'art. 9 della legge regionale 26 giugno 1989, n. 41. (4) Aggiunge la lettera h-bis) all'art. 11 della legge regionale 26 giugno 1989, n. 41. (5) Aggiunge l'art. 12-bis alla legge regionale 26 giugno 1989, n. 41. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |