Variazione al bilancio regionale di previsione per l' anno 1980.

Numero della legge: 48
Data: 2 giugno 1980
Numero BUR: 16
Data BUR: 10/06/1980

L.R. 02 Giugno 1980, n. 48
Variazione al bilancio regionale di previsione per l' anno 1980.






Art. 1

Nello stato di previsione dell' entrata per l' anno finanziario 1980 sono introdotte le variazioni di cui all' annessa tabella << A >>.


Art. 2

Nello stato di previsione della spesa per l' anno finanziario 1980 sono introdotte le variazioni di cui all' annessa tabella << B >>.


Art. 3

L' articolo 4 della legge regionale 28 gennaio 1980 n. 8, di approvazione del bilancio regionale per l' anno finanziario 1980 e' sostituito dal seguente testo:
<< In relazione alla progressiva attivazione delle unita' sanitarie locali, il Presidente della Giunta regionale, su proposta degli Assessori regionali alla sanita', enti locali ed assistenza pubblica ed al bilancio, e' autorizzato ad apportare con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per il trasferimento dei fondi di volta in volta necessari dal capitolo n. 07391 ai capitoli n. 07001, n. 07101, n. 07102, n. 07103, n. 07701, n. 08100 e n. 08581.
Con lo stesso decreto si provvede all' assegnazione ed all' impegno dei relativi fondi >>.


Art. 4

Gli impegni assunti a carico dei capitoli n. 08101, n. 08141, n. 08201 e n. 08301 dell' esercizio finanziario 1980 e dei corrispondenti capitoli degli esercizi 1979 e precedenti sono trasferiti al capitolo n. 08100.


Art. 5

Il capitolo n. 25401 << Fitto di locali e quote di condominio >> del bilancio regionale per l' anno finanziario 1980 viene incluso nell' elenco n. 2 allegato al bilancio medesimo concernente i capitoli per i quali e' consentito il pagamento anche tramite funzionari delegati.


Art. 6

Ai fondi accreditati ai funzionari delegati ai sensi delle disposizioni legislative regionali concernenti l' attuazione della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sono applicati i limiti di cui al terzultimo comma dell' articolo 30 della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15.


Art. 7

Il bilancio pluriennale, nonche' i prospetti e gli allegati al bilancio regionale si intendono aggiornati in conformita' alle variazioni introdotte con la presente legge, limitatamente agli stanziamenti non destinati al finanziamento dei progetti in corso di attuazione.


Art. 8

E' autorizzata la corresponsione dei compensi per lavoro straordinario al personale regionale con mansioni di autisti e uscieri, nella misura del servizio effettivamente prestato ancorche' in eccedenza del limite previsto all' articolo 3 della legge regionale 19 gennaio 1980, n. 2.
Il relativo onere finanziario e' iscritto in aumento dello stanziamento del capitolo n. 25261, giusta variazione introdotta nell' allegata tabella << B >>.
Limitatamente alle esigenze conseguenti agli adempimenti amministrativi di competenza regionale in occasione delle elezioni regionali del 1980 e' applicata l' articolo 18 della legge 23 aprile 1976, n. 136.


Art. 9

Gli impegni assunti nel corso dell' esercizio finanziario 1980 a carico dei capitoli n. 28201 e n. 28211 sono trasferiti, in relazione alla natura delle singole partite compatibili, ai capitoli n. 03995, n. 03996, n. 09995, n. 09996, n. 18995, n. 18996, n. 24994, n. 24995, n. 25995 e n. 25996.
La rimanenza dello stanziamento dei predetti capitoli numero 28201 e n. 28211 non impegnata alla data di entrata in vigore della presente legge, sara' trasferita, in termini di competenza e di cassa, con decreto del Presidente della Giunta regionale al capitolo n. 28001 << Fondo di riserva per spese obbligatorie >> (elenco n. 1).
I capitoli n. 03995, n. 03996, n. 09995, n. 09996, n. 18995, n. 18996, n. 24994, n. 24995, n. 25995 e n. 25996, di nuova istituzione, sono inclusi nell' elenco n. 1 della legge regionale 28 gennaio 1980, n. 8.


Art. 10

In deroga a quanto previsto dal quarto comma dell' articolo 3 della legge regionale 17 aprile 1978, n. 18, la somma di L. 325.000.000 stanziata nel bilancio di previsione per l' anno finanziario 1980 sul capitolo n. 21331 e' attribuita alla provincia di Roma.


Art. 11

L' articolo 4 della legge regionale n. 13 dell' 8 febbraio 1980 e' sostituito dal seguente:
<< Per le finalita' previste dalla presente legge e' autorizzata per l' anno 1980 la spesa di L. 1.000.000.000. La copertura finanziaria della spesa di cui al comma precedente, e' costituita, ai sensi dell' articolo 20, quarto e quinto comma, della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15 dallo stanziamento non utilizzato del capitolo n. 421550 (fondo globale per il finanziamento di provvedimenti legislativi) del bilancio di previsione regionale per l' anno finanziario 1979.
La spesa di L. 1.000.000.000, autorizzata dal presente articolo, e' iscritta in termini di competenza al capitolo numero 08100 >>.


Art. 12

E' autorizzata la corresponsione dei miglioramenti economici a favore del personale dipendente dalle imprese, con sede nel Lazio, esercenti autolinee ordinarie in concessione di interesse regionale, ad eccezione di quelle contemplate dalle disposizioni di cui al DL 29 febbraio 1980, n. 35.
All' erogazione delle somme stanziate sul capitolo n. 09362 si provvedera' mediante deliberazioni della Giunta regionale alle singole imprese, le quali provvederanno a rimettere all' Amministrazione regionale la documentazione dimostrativa degli avvenuti pagamenti al personale e degli oneri riflessi e fiscali agli enti interessati.


Art. 13

E' autorizzata la spesa di L. 30.000.000 per il contributo straordinario al comune di Ponza con legge regionale n. 54 del 18 luglio 1979 e non erogato.


Art. 14

A partire dall' anno finanziario 1980, il contributo annuo nella spesa di manutenzione delle opre esistenti nel compensorio del consorzio della bonifica pontina, previsto dalla legge 22 dicembre 1977, n. 49, e' elevato a L. 650 milioni.


Art. 15

In applicazione dell' articolo 5 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, e' consentita, a carico dei capitoli di bilancio regionale 1980- 1982 n. 07853, n. 16131, n. 16271, n. 16501, n. 17101 e n. 18521, l' assunzione di impegni contabili con imputazione all' esercizio finanziario 1981 per il pagamento delle quote di ammortamento dei mutui pluriennali che saranno concessi dagli istituti mutuanti nel corso dell' anno 1980, nell' ambito del programma approvato con gli articoli 24, 25, 26 e 27 della legge 10 luglio 1979, n. 53, confermati ed integrati con l' articolo 14 della legge regionale 28 gennaio 1980, n. 8.


Art. 16

In relazione della progressiva attivazione delle unita' sanitarie locali, i provvedimenti di cui al terzo comma dell' articolo 8 della legge regionale 28 gennaio 1980, n. 10 in materia di finanziamento delle spese in conto capitale possono essere adottati per l' anno 1980, previa presentazione della richiesta di finanziamento di cui al secondo comma dello stesso articolo 8 della legge regionale n. 10 del 1980 da parte degli enti che esercitano le funzioni sanitarie ed ospedaliere, in luogo delle unita' sanitarie locali.


Art. 17

I fondi di cui al punto n. 2 del secondo comma dell' articolo 8 della legge regionale 1 ottobre 1979, n. 82, accreditati alle comunita' montane in appositi conti correnti fruttiferi accesi presso la tesoreria regionale e intestati ai presidenti delle comunita' montane medesime, sono trasferiti - in deroga a quanto stabilito al terzo comma del medesimo articolo 8 della legge regionale n. 82 del 1979 - alle tesorerie delle comunita' montane.
Il prelievo delle somme come sopra versate alle tesorerie delle comunita' montane potra' essere disposto soltanto a seguito della approvazione dei progetti esecutivi, cui si provvedera' con deliberazioni della Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare permanente.
Agli effetti dei prelevamenti di cui al precedente comma l' Assessore regionale al bilancio e alla programmazione provvedera' a comunicare alle comunita' montane ed alle rispettive tesorerie l' avvenuto perfezionamento delle deliberazioni di approvazione dei progetti esecutivi.

ALLEGATO 1
OMISSIS

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.